Corte d'Appello Messina, sentenza 11/12/2024, n. 1088

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 11/12/2024, n. 1088
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 1088
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

N. 339/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere Dott.ssa IA Giuseppa Scolaro Consigliere relatore
ha emesso la seguente SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 339/2022 R.G. vertente:
TRA IM OS IA, nata a [...] il [...] (CF: [...]) ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pietro Carrozza ([...];
Pec: pietrocarrozza@pec.studiocarrozza.it), Francesco Carrozza ([...];
Pec: francescocarrozza@pec.studiocarrozza.it) e Carlo Carrozza ([...];
Pec: carlocarrozza@pec.studiocarrozza.it) giusta procura allegata in atti;

-Appellante e appellata incidentale-



CONTRO

DE SQ OSRIO,
nato a [...] P.G. il 10.10.1956 (C.F: [...]) ed ivi residente in [...], elett.dom.to in Messina, Via U. Bassi 159, (St. Avv. Principato), rec. prof. dell'Avv. Giorgio Vincenzo Alfano (C.F.: [...];
Pec: avvocatogiorgioalfano@pec.it) che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in atti;

-Appellato e appellante incidentale-
Oggetto: APPELLO ex art. 702 quater c.p.c. avverso l'ordinanza n. 81/2022 (rep. n. 939/2022) pubblicata in data 05.04.2022, emessa dal Tribunale di Messina – II Sezione civile, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 2215/2014;

1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante principale: -

1. In via preliminare, disporre, anche inaudita altera parte e in ogni caso nell'udienza camerale che vorrà fissare ai sensi dell'art. 351 cpc o, in difetto, alla prima udienza, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza n. 81/2022 rep. n. 939/2022 emessa dal Tribunale civile di Messina in data 4.4.2022 e comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 5.4.2022, per tutte le motivazioni specificate nella narrativa del presente appello.

2. Ammettere ed accogliere il presente appello avverso la ordinanza n. 81/2022 rep. n. 939/2022 emessa dal Tribunale civile di Messina in data 4.4.2022 e comunicata dalla cancelleria a mezzo pec in data 5.4.2022, e questa integralmente riformare.

3. Ritenere e dichiarare che la sig.ra BE SA IA ha dato in prestito al sig. De QU SArio, delle somme di denaro, a mezzo assegni bancari ed in contanti, prelevandole dal proprio deposito bancario vincolato presso la Banca Agricola EA di Messina/SE per un totale di lire 110.000.000 circa (pari ad euro 56.810,26) per la sistemazione dello studio e per il completamento della casa e conseguentemente condannare il sig. De QU SArio alla restituzione dell'intero ammontare oltre interessi e rivalutazione.

4. In subordine, nell'ipotesi in cui il titolo della dazione di somme in prestito da parte della sig.ra BE SA IA al sig. De QU SArio per euro 56.810,26 non dovesse ravvisarsi nella sistemazione dello studio e per il completamento della casa, ma nello spirito di liberalità tra fidanzati, ritenere e dichiarare la nullità della donazione per difetto di forma ai sensi dell'art. 782 c.c. con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione oltre interessi e rivalutazione.

5. In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui il titolo della dazione di somme in prestito non dovesse ravvisarsi nella sistemazione dello studio e per il completamento della casa né nello spirito di liberalità tra fidanzati, ritenere e dichiarare che la dazione di denaro, risultante dai titoli e dalla prova testimoniale, sia priva di causa e conseguentemente integra un ingiustificato arricchimento in danno della sig.ra BE SA IA ed a favore del sig. De QU SArio, e questi, per l'effetto, condannare alla restituzione dell'importo di euro 56.810,26 oltre interessi e rivalutazione.

6. In subordine, deferire giuramento suppletorio alla sig.ra BE sulle circostanze di cui al n. 7 delle odierne conclusioni, data la semiplena probatio.

7. In via ancora più subordinata, deferire giuramento decisorio al sig. De QU, sulle circostanze A) -B) - C);

8. Condannare l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio.

9. In subordine, ritenere e dichiarare che le spese giudiIAli del primo grado di giudizio dovevano essere compensate ovvero liquidare in misura minore come esposto infra al motivo n. II. 10. Rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa perché infondata.

Per l'appellato e appellante incidentale: 1) Ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato, per quanto dedotto ed eccepito in narrativa, il 1° motivo d'appello come formulato, nella sua variegata composizione, dall'appellante BE SA IA, confermando l'ordinanza impugnata sulle parti dell'ordinanza censurata con l'appello proposto. 2)Ritenere e dichiarare inammissibile ed infondate, per tutto quanto dedotto in parte narrativa, le domande di cui alle lett. G) ed F) dell'atto di appello nonché, in subordine, prescritta, la domanda dell'appellante di arricchimento senza causa 3) Rigettare in quanto inammissibile, improcedibile, infondato il secondo motivo formulato da parte appellante avendo il Giudice di prime cure valutato correttamente la condanna alle spese a carico della soccombente BE SA IA. 4) Ritenere e dichiarare infondati e rigettarli nel merito con qualsiasi statuizione, i motivi di appello di BE SA IA per tutte le spiegate motivazioni nella censura di detti motivi formulata da De QU SArio avendo il Giudice di 1 grado deciso, su detti punti dell'ordinanza censurati dall'appellante, in modo corretto ed uniforme ai principi codicistici e giurisprudenIAli, confermando, su detti punti, l'ordinanza di 1° grado. 5) Rigettare, per quanto dedotto, la richiesta di sospensione della
2 provvisoria esecuzione della sentenza formulata dall'appellante BE SA IA per mancanza dei presupposti di legge. 6) Rigettare, per quanto dedotto in narrativa, la richiesta istruttoria di deferimento di giuramento decisorio di De QU SArio in quanto inammissibile, irrilevante ed inconducente per la definizione del presente giudizio. 7) Ammettere nel rito ed accogliere, nel merito, l'appello incidentale proposto dall'appellato ed, in parIAle riforma dell'impugnata ordinanza, ritenere e dichiarare, per quanto dedotto sul punto in narrativa, l'avvenuto disconoscimento da parte dell'attuale appellato, della produzione documentale(fotocopie di n. 10 assegni) depositata da BE IA SA e della propria sottoscrizione e, pertanto, ritenere e dichiarare che le fotocopie dei citati assegni non risultano conformi agli originali e non hanno alcun effetto probatorio anche per la mancata produzione degli originali 8) Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre al procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 14.4.2014, SA IA BE, premesso di aver contratto, in data 24.07.1997, matrimonio con SArio De QU agiva in giudizio nei confronti dell'ex coniuge chiedendone la condanna alla restituzione del denaro ricevuto in prestito durante i sei anni di fidanzamento, pari a £ 110.000.000 (€ 56.810,26), producendo a fondamento della domanda dieci assegni circolari.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.7.2015, si costituiva in giudizio SArio De QU eccependo l'infondatezza della domanda spiegata dalla ricorrente e chiedendone il rigetto.
Dopo vari rinvii, assunta la causa in decisione, il Tribunale di Messina – II Sezione civile con ordinanza n. 81/2022 (rep. n. 939/2022) pubblicata in data 05.04.2022, a definizione del Giudizio portante n. R.G. 2215/2014 – così disponeva: “Rigetta le domande avanzate da SA IA BE;
condanna SA IA BE al pagamento delle spese processuali nei confronti di SArio De QU, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c”.

Secondo il decidente, il ricorso era da ritenersi infondato in quanto “deve ritenersi che non sia stata fornita la prova del titolo in forza del quale è stata effettuata l'erogazione delle somme di denaro tra le odierne parti processuali. Tale prova non può, in primo luogo, desumersi dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, ossia gli assegni bancari depositati in atti…OMISSIS…in ordine all'utilizzabilità della produzione documentale offerta da parte ricorrente, deve ribadirsi che dalla medesima non può desumersi la prova dell'esistenza del titolo negoIAle in forza del quale le somme riportate negli assegni sarebbero state consegnate al convenuto”.
Il giudice di prime cure statuiva, inoltre, che non possono condividersi “le deduzioni del resistente in ordine all'inutilizzabilità della produzione documentale avversaria, per non essere state le copie degli assegni autenticate da pubblico ufficiale. Ai sensi dell'art. 2719 c.c., le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, non solo se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ma anche se non è espressamente disconosciuta, con la conseguenza che la produzione documentale non disconosciuta dal ricorrente deve ritenersi conforme all'originale…In ordine alle copie degli assegni di cui ai superiori n. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, delle quali il resistente ha, invece, disconosciuto la conformità agli originali per costante orientamento giurisprudenIAle, il disconoscimento
3 deve effettuarsi attraverso l'indicazione chiara, specifica e circostanIAta sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale…OMISSIS…La prova dell'esistenza dell'obbligazione restitutoria da parte di SArio De QU non può neanche desumersi dalle dichiarazioni testimoniali assunte nel giudizio di separazione personale dei coniugi, i cui verbali sono stati depositati da parte ricorrente…OMISSIS… Alla luce di quanto fin qui esposto, la domanda della ricorrente di adempimento contrattuale deve rigettarsi, non avendo la medesima fornito prova dell'esistenza di un contratto di mutuo con obbligo del convenuto di
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