Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/02/2024, n. 196

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/02/2024, n. 196
Giurisdizione : Corte d'Appello Trieste
Numero : 196
Data del deposito : 22 febbraio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. L B - Presidente relatore -
Dott. G B - Consigliere -
Dott. A D - Giudice ausiliario -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 85 Ruolo 2023, promossa in questa sede
di appello con ricorso depositato il 9/5/2023
da
(P.IVA , in persona del dott. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
, nella sua qualità di Human and HSE Director, rappre-
[...] Parte_2
sentata e difesa dagli Avv. E M, G R e U S, quest'ultimo
anche domiciliatario in Trieste, in forza di mandato alla lite, valido per ogni grado di
giudizio, trasmesso per via telematica, unitamente alla memoria e di costituzione in
primo grado, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogi-
co
- appellante -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 CodiceFiscale_1
A V in forza di procura alle liti trasmessa per via telematica, unitamente
alla memoria difensiva con appello incidentale, come copia per immagine su suppor-
to informatico di originale analogico
- appellato - Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.221/2022 del Tribunale
di Udine - accertamento della base di calcolo del trattamento di fine rapporto e con-
danna.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 21/12/2023.
Conclusioni
Per l'appellante: voglia Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, sezione lavoro, ogni con-
traria eccezione e deduzione disattesa, riformare la sentenza del Tribunale di Udine,
sezione lavoro, n. 221/2022 e, comunque, rigettare ogni domanda formulata con il
ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comun-
que, carente di prova.Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado
di giudizio.
Per l'appellato: ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, in via inciden-
tale: - accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, il diritto del ricorren- te all'inclusione nell'accantonamento annuo del T.F.R. della retribuzione percepita a
titolo di richiamo in servizio dal 2005 al 2012, compresi, e dal 2017 alla cessazione
del rapporto, indennità di lavoro in riposo spostato dal 2015 alla cessazione del rap-
porto, indennità di turno sfalsato 1996, 1998, 2004, 2005 e 2010, indennità di turno
spezzato nel 1985, 1986, dal 1991 al 1994, compresi, dal 1999 al 2001, compresi, ore
di guida dal 2009 alla cessazione del rapporto;
- conseguentemente condannare
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ad Parte_1
includere nell'accantonamento del T.F.R. maturato e maturando dal ricorrente, a par- tire dall'assunzione a tempo indeterminato, tutte le somme indicate nel punto prece-
dente. Con espressa riserva di quantificazione delle differenze dovute per i predetti titoli in separato giudizio. Nel merito: respingere l'appello e le domande tutte ex ad-
verso svolte da controparte perché infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni
sopra esposte. In ogni caso: spese e compensi di entrambi i gradi del presente giudizio
interamente rifusi, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge. In via
istruttoria: per mero scrupolo di patrocinio, si chiede di essere ammessi alla prova per
interrogatorio formale del legale rappresentante pro-tempore della Società resistente
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e per testi sui capitoli numerati di cui alla parte in fatto del ricorso ex art. 414 c.p.c.,
ove non siano ritenuti già comprovati documentalmente, da intendersi qui integral- mente trascritti premessa la formula “Vero che” e dedotto ogni giudizio di merito,
indicandosi a testi, tanto a prova diretta quanto a prova contraria sulle circostanze
eventualmente capitolate da controparte i sig.ri: , Parte_3 Parte_4
e .. Parte_5 Parte_6
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 21/1/2022 il sig. - premesso di essere dipen- CP_2
dente di dall'1/6/1983 - esponeva di aver sempre e siste- Parte_1
maticamente svolto lavoro domenicale e straordinario,;
di essere stato frequentemen-
te chiamato a prestare servizio in giornate di riposo settimanale o di ferie;
di aver
sempre percepito il compenso previsto per le ore di guida e per le trasferte effettuate
nonchè, fino al 2015, le indennità di turno sfalsato e spezzato e, dal 2015, l'indennità
di richiamo in servizio e di lavoro in riposo spostato.
Deduceva il ricorrente che la società datrice di lavoro non aveva mai incluso
gli importi delle suddette voci retributive nella base di calcolo dell'accantonamento
annuale ai fini del trattamento di fine rapporto;
che l'indennità di lavoro domenicale
prevista dall'art.43 lettera n) del C.C.N.L., le maggiorazioni per lavoro straordinario
regolate dall'art.11, l'indennità di richiamo in servizio e l'indennità di lavoro in riposo
spostato prevista dall'art.11 comma 14, la retribuzione per le ore di guida e i compensi
per le trasferte previsti dall'art.30 e le indennità di turno sfalsato e di turno spezzato
previste dall'art.43 lettera b) gli erano stati, e venivano a lui erogati in modo periodico
e non occasionale ovvero con cadenza mensile o altra frequenza;
che quindi i relativi
importi, peraltro computati dall'azienda nell'imponibile previdenziale, dovevano en-
trare a far parte anche della base imponibile ai sensi dell'art.2120 c.c., trattandosi di
somme il cui pagamento era avvenuto ed avveniva in modo continuativo e reiterato
ed era funzionalmente e causalmente collegato all'attività lavorativa;
e che a ciò non
era di ostacolo la variabilità degli importi corrisposti.
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Il ricorrente chiedeva quindi l'accertamento del suo diritto alla inclusione nel-
l'accantonamento annuo del T.F.R. delle retribuzioni percepite per i titoli sopra elen-
cati e la condanna di a provvedere in tal senso. Parte_1
Costituendosi in giudizio la società convenuta, contestate alcune affermazioni
in fatto del ricorrente a proposito dei compensi da lui percepiti nel corso del rapporto,
deduceva che l'art.43 punto 32 del CCNL considerava utili ai fini del trattamento di
fine rapporto solo le indennità previste dalle leggere a) c) g) h), restando perciò esclu-
se dal computo tutte le altre;
che in particolare la rilevanza dell'indennità domenicale
era espressamente esclusa dall'ar.43 punto 31;
che il CCNL escludeva anche la rile-
vanza degli
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