Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/05/2024, n. 588

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/05/2024, n. 588
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 588
Data del deposito : 22 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa A E R Presidente rel.
Dott.ssa A M R Consigliere
Dott.ssa A F Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1427/2023 rgc, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Vico I Piazza Roma, n. 12, Parte_1
presso lo studio dell'avv. M D S che la rappresenta e difende unitamente all'avv.
V C,
Attrice
E

CP_1
Convenuto non costituito
con la partecipazione del P.G. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, 1) Dichiarare esecutiva agli effetti civili la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra i Signori Parte_1
e ;
2) Ordinare l'annotazione di detta sentenza a margine dell'atto di
[...] CP_1
matrimonio trascritto nel Registro dei Matrimoni presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Filadelfia. Fatto salvo ogni diritto”.
Per il P.G.: “Conclude per l'accoglimento della domanda”
RILEVATO IN FATTO
con atto di citazione notificato il 21.9.2023, chiedeva che, ai sensi Parte_1
della legge 25.3.1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione dell'Accordo del 18.2.1984 tra lo
Stato italiano e la Santa Sede, modificativo del Concordato dell'11.2.1929), venisse dichiarata, nell'ordinamento italiano, l'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto con in Filadelfia il 6.8.2014 ( VV);
CP_1
A tal fine esponeva:
-che, con sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro del 30 novembre
2022 e stata pronunciata la nullità del matrimonio contratto con , in CP_1
Filadelfia (VV) , il 6 agosto 2014 per “grave difetto di discrezione di giudizio da parte della donna, attrice, circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente (can. 1095, n. 2, CIC)” nonchè per “grave difetto di discrezione di giudizio da parte dell'uomo, convenuto, circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente ( can. 1095 n. 2 CIC);
- che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con decreto del 4 luglio 2023 aveva dichiarato l'esecutività di detta sentenza;

-che ricorrevano tutte le condizioni di legge per l'invocato provvedimento.
Produceva la necessaria documentazione.
non si costituiva in giudizio. CP_1
All'esito dell'udienza del 9.5.2024, rilevato che nei termini assegnati erano state precisate le conclusioni ed era stata depositata comparsa conclusionale, la causa, con ordinanza del 14.5.2024 veniva rimessa al Collegio per la decisione
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di non costituitosi CP_1
in giudizio.
Passando all'esame del merito, ritiene il Collegio che la domanda è fondata e merita accoglimento.
Ed infatti, nel caso in esame, ricorrono tutte le condizioni di cui all'art. 8 n. 2 legge n.
121/1985, derogativo, in quanto legge speciale, alla Legge 31.5.1995 n. 218 (che, del
resto, non include la disposizione tra quelle abrogate) per accogliere la domanda
giacchè: a) il Giudice Ecclesiastico poteva conoscere della causa secondo i principi sulla giurisdizione e sulla competenza propri dell'ordinamento italiano;
b) è stato assicurato
alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e, più in generale, dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) la pronuncia di nullità del matrimonio è stata notificata con l'avvertenza di proporre eventualmente appello nei termini previsti dalla legge canonica;
d) la pronuncia di nullità, passata in giudicato, non è contraria ad altra sentenza statuita da un Giudice italiano passata in giudicato d) non risulta pendente alcun giudizio dinanzi ad un Giudice
italiano con il medesimo oggetto e tra le medesime parti, che abbia avuto inizio prima del procedimento ecclesiastico.
Deve, inoltre, evidenziarsi che, nella concreta fattispecie, dall' istruttoria espletata in sede ecclesiastica, di cui è dato specificamente conto nella sentenza di nullità, emerge chiaramente che entrambi i coniugi erano in condizioni di avvedersi dell'immaturità
l'uno dell'altro nell'affrontare il matrimonio.
Deve, pertanto, escludersi che, nella concreta fattispecie, si possa configurare una
violazione del principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento e che, pertanto, si versi in un'ipotesi di contrarietà all'ordine pubblico italiano con conseguente esclusione della declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario
Ed invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità solo qualora la riserva mentale rispetto al vincolo matrimoniale non sia stata esternata, né era conoscibile da parte dell'altro coniuge, la delibazione è impedita dalla contrarietà all'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona
fede e dell'affidamento incolpevole del coniuge1
Gli esposti rilievi consentono di delibare la sentenza ecclesiastica di nullità oggetto di causa.
La presente pronuncia, quando trascorsa in giudicato, dovrà essere:
- trascritta nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Filadelfia (VV) ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g) e h), D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, ed annotata a margine dell'atto di matrimonio trascritto, a mente del successivo art. 69 lett. d);

- annotata con la dichiarazione della sua efficacia nel territorio della Repubblica Italiana
a margine degli atti di nascita di , nata a Lamezia Terme il 7 ottobre Parte_1
1980, e , nato Vibo Valentia il 14.12.1977, in ottemperanza all'art. 49, CP_1
lett. h), del richiamato D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese del giudizio in mancanza di opposizione alla domanda.
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