Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2024, n. 7437
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati dott. A M P Presidente dott. A T Consigliere dott. A C G Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 50647 R.G.V.G dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 16 novembre 2023, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nata a [...] il 1° giugno 1944 Parte_1 lettivamente domiciliata in Roma, via di Ripetta n° 258, presso lo C.F._1 studio del procuratore, avv. L D F che, unitamente all' avv. A M e all'avv. F T, la rappresenta e difende per delega in calce all'atto di appello APPELLANTE
E nata a [...] il 1° gennaio 1955 Controparte_1 vamente domiciliata in Roma, via Federico Cesi n° 72 C.F._2 presso lo studio del procuratore, avv. , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. G G per delega i i costituzione in grado d'appello APPELLATA NONCHÉ
( ), in Controparte_3 P.IVA_1 at a C. Beccaria 29, presso l'Avvocatura distrettuale rappresentato e difeso dall'avv. CP_4
1
Giuseppe MATANO per procura generale alle liti per atto notar del 21 luglio Per_1
2015, rep. n° 80974 APPELLATO NONCHÈ
IN PERSONA DEL SEGRETARIO Controparte_5
GENERALE PRO TEMPORE ), elettivamente domiciliato in Roma, via P.IVA_2 dei Portoghesi 12, rappresentato e all'Avvocatura Generale dello Stato APPELLATO E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 116/2021 del Tribunale di Roma, emessa il 19 novembre 2021 e pubblicata il 29 novembre 2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, definendo il giudizio introdotto da
[...]
per l'accertamento della quota di pensione di reversibilità nonché della quota Pt_1
del vitalizio parlamentare a lei spettante quale coniuge divorziata di Persona_2
deceduto il 18 dicembre 2017, ha ripartito la pensione di reversibilità attribuendola per il
50% alla coniuge divorziata e per il 50% alla coniuge superstite, Controparte_1
ha respinto le ulteriori domande formulate dalla e ha onerato l' di Pt_1 CP_4
corrispondere a quest'ultima gli arretrati della quota di sua spettanza a far data dal mese di gennaio 2018, compensando tra le parti le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2022 ha proposto appello Parte_1
avverso tale decisione, deducendone l'erroneità per la mancata attribuzione a lei della quota di assegno vitalizio percepito dal quale ex senatore della Repubblica. Per_2
Osserva in particolare l'appellante che il Tribunale di Roma, nel respingere la sua domanda sul punto, non aveva tenuto conto di quanto previsto nel “Regolamento delle pensioni dei
Senatori”, approvato il 31 gennaio 2012, che nel disciplinare le ipotesi degli aventi diritto alla pensione di reversibilità dei Senatori, richiamava l'art. 9 della Legge 898/1970.
Specifica ancora la he il primo giudice non aveva adeguatamente considerato Pt_1
le concrete e rispettive risorse economiche delle parti;
ha pertanto chiesto che, in parziale riforma dell'impugnata decisione, fosse a lei riconosciuta la quota del 50% – ovvero la maggiore o minor quota ritenuta di giustizia - della pensione di reversibilità dovuta da
2
nonché la quota del 50% – ovvero la maggiore o minor quota ritenuta di giustizia - CP_4
dell'assegno vitalizio dovuto dal Senato della Repubblica. costituendosi ha contestato l'avversa impugnazione, di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto, chiedendo in via preliminare che il presente giudizio venisse sospeso in attesa della definizione del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di questa
Corte d'Appello che, respingendo il suo appello, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla questione riguardante l'attribuzione della quota di assegno vitalizio in virtù dell'eccezione proposta dal della REPUBBLICA;
nel CP_5
merito ha contestato la fondatezza dell'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
L' si è costituito in giudizio dando atto di aver corrisposto alla quanto CP_4 Pt_1
disposto con l'impugnata sentenza e chiedendo che, in caso di diversa determinazione della quota di reversibilità, gli oneri restitutori e di conguaglio fossero regolati direttamente tra la e la con esclusione di ogni obbligo dell' di Pt_1 CP_1 CP_4
procedere alla ricostituzione della pensione.
Il SENATO della REPUBBLICA si è costituito in giudizio, reiterando in via pregiudiziale
l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
sottolinea, a fondamento di tale eccezione, che per la natura dell'assegno vitalizio, la giurisdizione a decidere spettava all'organo di autodichia interno trattandosi di <<… un rapporto puramente interno disciplinato da fonti autonome dell'organo costituzionale …>>;
chiede dunque
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