Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2024, n. 744
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente relatore Roberto Pascarelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite di II grado iscritte ai nn. 452 e 496/2024 RGA tra:
UZ MA con il patrocinio dell'avv. Federico POZZA e dell'avv. Elisa LOVATO ricorrente in riassunzione e
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI con il patrocinio dell'avv. Harald BONURA convenuto in riassunzione
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – contributo di solidarietà posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 19/12/2024 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
viste le conclusioni dalle medesime parti rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Come riassunto nell'ordinanza rescindente, “La Corte d'appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta dal geometra CO UZ avverso una cartella esattoriale emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) avente ad oggetto il pagamento della contribuzione minima dovuta in relazione all'attività di geometra svolta nell'anno 2013. Riteneva la Corte che nel 2013 CO UZ non aveva svolto attività di geometra, essendosi limitato in modo gratuito a depositare telematicamente alcune pratiche curate da altri geometri. Non era perciò dovuta la contribuzione minima. Aggiungeva la Corte che era illegittima la disposizione dell'art.5 dello Statuto della Cassa approvato con d.m. 27.2.2003 nella sua previsione di iscrizione obbligatoria
RGA 452/2024 -pag. 1/4
alla Cassa per gli iscritti all'albo professionale. Ai sensi dell'art.22 della legge n. 773 del 1982, invece, l'iscrizione alla Cassa era facoltativa per UZ, già dipendente presso aziende private e titolare di posizione assicurativa presso l'Inps”. Il Supremo Collegio dava poi atto dei motivi di ricorso proposti in quella sede dalla Cassa previdenziale e, in loro parziale accoglimento, cassava la decisione della Corte d'Appello, evidenziando come la stessa avesse “escluso in modo integrale la contribuzione di solidarietà per il non iscritto alla Cassa di categoria, così violando l'art.10, co.6 della legge n.773 del 1982”, disponendo rinvio per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese. Hanno riassunto il giudizio entrambe le parti e le cause sono state riunite, così ricostituendosi il contraddittorio. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. Il perimetro del giudizio è tracciato dalle