Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 453

CA Bologna
Sentenza
12 marzo 2025
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CA Bologna
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 453
Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
Numero : 453
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 1378/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1378/2023 promossa da:
SOC.RI LL LE & C. SNC 01897110449, con il patrocinio dell'avv.CARDENA' MICHELE e dell'avv. MINNUCCI MAURIZIO ([...]) VIA BELLESI, 66 FERMO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CARDENA' MICHELE
APPELLANTE contro
IN PA CONSORTILE SOC. RI 02166180394, con il patrocinio dell'avv. RUSSO LUIGI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RUSSO LUIGI
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 94 del 2023 emessa dal Tribunale di Ravenna
CONCLUSIONI
La società appellante ha concluso come segue:
" Voglia la Corte di Appello di Bologna, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ravenna n. 94/2023 non notificata a) accertare che la pretesa creditoria azionata dalla società IN PA non risulta provata per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo in quanto ingiusto, illegittimo ed infondato;
b) accertare l'esistenza di una società di fatto tra la IN PA e la società CO TT EO e AN SN, anche mediante l'ammissione della prova testimoniale capitolata nella memoria ex art. 183 comma VI n 2 cpc di parte opponente, accertare che le somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento costituiscono versamenti del socio di fatto nella società agricola TT EO e AN SN per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto per il titolo azionato in favore della IN PA, giusta anche eccezione ex art. 2049 c.c.; c) Rigettare l'appello incidentale formulato dalla società IN PA consortile società agricola per azioni;
d) condannare la IN società per azioni consortile società CO alla refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio nei confronti della società CO TT EO e AN SN distraendo le somme a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
L'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'adita Ecc.ma Corte pagina 1 di 5
• in accoglimento del proposto appello incidentale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ad ingiunzione proposta dalla società appellante principale perché tardivamente proposta, e per l'effetto rigettare l'appello e confermare l'ingiunzione opposta;

• in ogni caso, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, e confermare, così, la sentenza appellata;

• accertare e dichiarare, in ogni caso, il buon diritto della società appellata ad ottenere in restituzione gli acconti pagati in esubero e condannare, così, l'appellante al pagamento in favore della società appellata dell'importo di €
202.800,00 comprensivi di Iva 4%, o quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso oltre interessi moratori nella misura di cui al d. lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze degli acconti versati fino al saldo;

• con vittoria di spese e onorari anche del presente grado. In via istruttoria solo per scrupolo difensivo, nel caso l'Ill.ma Corte adita ne ravvisi la necessità o anche solo l'opportunità, si insiste per l'ammissione di prova per interpello del legale rappresentante della società appellante e di prova per testi sui seguenti capitoli di prova, già oggetto di richiesta nel giudizio di 1° grado: 1) vero che i documenti di trasporto che le si esibiscono (docc. 3 e 4 in opp. a ing.) riguardano tutta la produzione consegnata dalla TT EO e AN s.n.c. alla IN
s.p.a. consortile negli anni 2016 e 2017; 2) vero che le fatture che le si esibiscono (doc. 5 e 6 in opp. a ing.) costituiscono tutte le fatture emesse dalla società agricola TT EO e AN s.n.c. nei confronti della
IN s.p.a. consortile negli anni 2016 e 2017. Si indicano a testi i signori: dr Giuseppe LI, res. a Cerignola (FG), Piazza Matteotti n. 1, e CA RI, domiciliata c/o IN s.p.a. consortile”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Società CO TT EO e AN s.n.c. e AN TT proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo - n. 799/2019 - emesso dal Tribunale di Ravenna, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in favore di IN s.p.a. Consortile, di € 202.800,00, importo in tesi dovuto in restituzione, perché a suo tempo versato a titolo di acconto sul prezzo di fornitura di prodotti frutticoli che in realtà non erano stati consegnati.
Gli opponenti deducevano che le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione violavano i requisiti di forma e di sostanza imposti dall'art. 62 D.L. 101/2012, sì che non era possibile qualificare le somme versate a fronte di tali fatture quali acconti su merce.
In secondo luogo, rilevavano la nullità della vendita effettuata per impossibilità del suo oggetto, atteso che gli acconti versati sarebbero equivalsi ad oltre 300.000 kg di prodotti frutticoli, produzione ritenuta eccedente quella reale. La fatturazione relativa ai versamenti effettuati doveva dunque considerarsi illecita poiché riferita ad operazione oggettivamente inesistente. Prospettavano, infine, l'esistenza di un contratto associativo tra EO TT e AR IN che avrebbe giustificato il versamento anticipato di 200.000 in favore della società proprietaria dell'azienda in cambio dell'immissione di IN nel possesso della stessa. Nel giudizio si costituiva IN società per azioni consortile – società agricola, eccependo la tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta da Società CO TT EO e AN SN e dal socio TT AN e l'infondatezza nel merito delle stesse. Con sentenza non definitiva n. 972/2020 il Tribunale di Ravenna dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da AN TT, in quanto tardiva, e disponeva la prosecuzione del giudizio per l'opposizione formulata dalla società agricola TT EO e AN SN.
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