Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2024, n. 3857

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2024, n. 3857
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 3857
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 12 novembre 2024 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1995/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.698/2022 emessa in data 22 gennaio 2022 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 [...]
, , , , Pt_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 rappresentati e difesi dagli Avvocati Andrea Circi, Filippo Aiello, pec:
, Maria Matilde Bidetti pec: Email_1
, Carlo de Marchis Gomez pec Email_2
, Giacomo Summa pec: Email_3
;
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[...]
[...]
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[...]


[...]
(CF: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentate p.t.;

APPELLATO contumace
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 22 luglio 2022 i lavoratori indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. 698/2022 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Roma, il 26 gennaio 2022.
Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande, riconoscendo il diritto a percepire le somme dovute a titolo di premio di produttività -tabella C- e a titolo di integrazione al premio di produzione a partire dall'anno 2016 (esercizio finanziario 2015) e per le successive annualità nei limiti del saldo attivo del bilancio.
Con l'appello sono stati formulati i motivi di critica di cui alla motivazione.
La , nonostante la notifica, non si è costituita e ne va Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 12 novembre 2024, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agendo dinnanzi al Giudice del Lavoro di Roma, gli attuali appellanti convenivano in giudizio la per Controparte_2 ottenere l'affermazione del diritto alle somme specificamente quantificate a titolo
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di premio di produttività -tabella C- ed a titolo di integrazione al premio di produzione a partire dall'anno 2016 (esercizio finanziario 2015) e per le successive annualità.
I ricorrenti allegavano di essere dipendenti della con CP_1
l'inquadramento per ciascuno di essi indicato e di avere percepito sino al 2014 le somme dovute a titolo di “premio di produzione – previsto dall'art.15 del CCNL
Fondazioni – di integrazione al premio di produzione – ai sensi Controparte_3 dell'Accordo Collettivo Aziendale del 22.5.1999 – e di premio di produttività ex tabella C previsto con accordo del 23.5.2005, mentre non erano state erogate le somme maturare nelle annualità successive dal 2015 al 2017.
Richiamavano a sostegno della domanda l'accordo sottoscritto il 17 novembre
2014 affermando che con esso, al fine di contenere i costi per i due esercizi di bilancio successivi, le parti sociali avrebbero stabilito di subordinare la corresponsione della “integrazione al premio di produzione” e del “premio di produttività ex tabella C” per gli anni 2015 e 2016 al raggiungimento del pareggio di bilancio e, solo per l'anno 2015, di limitare l'erogazione delle due provvidenze alla quota eccedente il pareggio di bilancio.
Successivamente, con il contratto integrativo aziendale del 18 febbraio 2015, le parti sociali avrebbero riaffermato il diritto dei dipendenti a percepire gli istituti dell'“integrazione al premio di produzione” e del “premio di produttività ex tabella C”, con i limiti di erogazione già previsti dall'Accordo 17 novembre 2014, relativi ai soli anni di esercizio 2015 e 2016.
Affermavano che i bilanci della avrebbero dato atto non solo del CP_1 pareggio di bilancio, ma persino di un saldo positivo negli anni 2015, 2016 e 2017 per cui l'integrazione al premio di produzione ed il premio di produttività ex tabella C avrebbero dovuto essere corrisposti in conformità alle previsioni contrattuali con il limite, valevole per il solo anno 2016 e per le provvidenze maturate nell'esercizio 2015, della quantificazione rispetto alla somma eccedente il pareggio di bilancio.
La si costituiva e, oltre a sollevare questioni preliminari, sosteneva CP_1 nel merito che il contratto integrativo - e l'Accordo sindacale del 2015, protraendo
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la sua vigenza oltre il termine di scadenza del 31 dicembre 2016, in base alla clausola di cui al punto 5 dello stesso Contratto integrativo, avrebbe determinato
l'impossibilità di accordare le prestazioni pretese, poiché il pareggio di bilancio sarebbe sussistito solo laddove, aggiungendo nel bilancio previsionale le spese necessarie a tutti gli istituti retributivi– e dunque anche i premi oggetto dell'attuale giudizio - il bilancio fosse rimasto in pareggio.
Nel caso, poiché la simulazione di spesa avrebbe dato luogo ad un saldo negativo, le somme non avrebbero potuto neanche essere appostate.
Il Tribunale, rigettate le questioni preliminari, accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo il diritto a percepire le somme dovute a titolo di premio di produttività -tabella C- ed a titolo di integrazione al premio di produzione a partire dall'anno 2016 (esercizio finanziario 2015) e per le successive annualità nei limiti del saldo attivo del bilancio.
Giungeva a tale conclusione ritenendo l'ultrattività dell'accordo sindacale del
2014, in quanto conglobato nel contratto integrativo oggetto di “prorogatio” in conformità alle previsioni della normativa di risanamento delle Fondazioni
Liriche e Sinfoniche. Infatti, il Contratto integrativo ha previsto al punto 5 che lo stesso “…resterà in vigore fino alla scadenza sopra indicata, fatto salvo il regime di prorogatio nelle more della definizione di un nuovo accordo integrativo”.
Riconosceva nella previsione una clausola di ultrattività.
Spiegava che il senso della previsione del contratto integrativo che incorporava i contenuti dell'accordo producesse l'effetto della perdurante efficacia anche di tale convenzione argomentando sia sotto il profilo logico che dello stesso tenore del nono capoverso delle premesse del Contratto aziendale del febbraio del 2015, >
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Richiamati gli artt.

3.3.5 e 3.3.6 del contratto collettivo aziendale stipulato il 18 febbraio del 2015 quali fonti della disciplina delle specifiche competenze pretese dai lavoratori e preso atto della non contestazione formatasi sui dati di bilancio allegati dai ricorrenti, affermava che il punto 4 dell'accordo 17.11.2014 da entrambe le previsioni (che diponevano che: “… per l'anno 2015, qualora a consuntivo del relativo esercizio finanziario venga registrato un saldo positivo, la somma eccedente il pareggio di bilancio sarà ripartita tra i dipendenti e corrisposta con la mensilità successiva al mese in cui verrà approvato detto bilancio consuntivo, da parte dell'Organo di indirizzo, fino al raggiungimento degli Istituti di cui al precedente punto 3.b)… d) Relativamente all'anno 2016, il costo annuale derivante dal premio di produzione dalla tabella C ex accordo
25.03.2005 verrà inserito nel budget previsionale 2016. Gli emolumenti riferiti ai due istituti citati potranno essere corrisposti, in tutto o in parte, in caso di pareggio di bilancio" ) consentisse di ritenere che per entrambe gli emolumenti oggetto di domanda il diritto andasse affermato anche per gli anni successivi al
2015 nei limiti del
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