Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 10

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Corte d'Appello Salerno
Numero : 10
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo


CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
dott.ssa AR Assunta Niccoli Presidente
dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
dott.Alessandro Brancaccio Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 830/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso la quale elettivamente domiciliano, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;

APPELLANTI
E
COMUNE DI SARNO in persona del Sindaco pro tempore
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ketura Chiosi, con il quale elettivamente domicilia in NO, presso la Casa Comunale
1
APPELLATO
NONCHE'
DI ND
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Carrella in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
BASILE GERARDO
contumace APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1091/2022 pubblicata il
30/03/2022 ( risarcimento danni e azione di regresso)
sulle seguenti conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate nel termine del 04/07/2024 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc:
per gli appellanti (come da atto di appello):“in accoglimento del presente gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda di regresso spiegata in I grado dalle
Amministrazioni statali in epigrafe nei confronti del CO di NO e, per l'effetto, condannare il predetto CO a rivalere le appellanti sulla base di una preponderante percentuale di responsabilità dell'Ente locale che la Corte vorrà determinare in via equitativa. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”;
per l'appellato CO di NO (come da comparsa di costituzione e risposta): “dichiarare improponibile e inammissibile l'appello così come formulato in fatto ed in diritto e non provato e per l'effetto confermare la sentenza appellata in quanto correttamente motivata e né in alcun modo censurabile rigettando il gravame principale. Condannarsi altresì la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il Ministro dell'Interno al pagamento delle spese e competenze di giudizio”;

per l'appellante incidentale ( come da comparsa di costituzione ): “respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, previa conferma delle statuizioni in ordine all'an debeatur rese in prime cure, ribadito il diritto del sig. ND IE al ristoro per la lesione del rapporto parentale subìta a seguito della perdita dei fratelli RE IE e RA
2 IE, condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e il
CO di NO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nonché il dott. RA Basile al pagamento in favore del predetto, per il titolo in discussione, della somma che sarà ritenuta di giustizia, comunque in misura maggiore, in line capitale, di quella di euro 24.350,00 in relazione all'uccisione di ciascuno dei predetti congiunti. Il tutto maggiorato degli interessi e della rivalutazione ai sensi di Cass. n. 1712/1995 dal sinistro al soddisfo: Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 5996/2011 della Corte d'Appello Penale di Napoli, confermata con sentenza n.
19507/2013 dalla Corte di Cassazione, Basile RA, all'epoca dei fatti Sindaco del CO di
NO, veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di cui agli artt. 113, 40 e
589, commi 1 e 3, cod. pen., per avere, in violazione di regole di comune esperienza, prudenza, diligenza e di leggi e regolamenti, cagionato la morte di centotrentasette persone in occasione dell'alluvione del 5 maggio 1998, nonché, in via solidale con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Ministero dell'Interno e il CO di NO, quali responsabili civili, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 30.000,00 in favore delle costituite parti civili.
2. Con sentenza n. 1091/2022 il Tribunale di Salerno, nel definire il giudizio n. 1372/2018 RG introdotto da IE ND, OC AN, IE AR NI, per conseguire il risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti al decesso dei loro congiunti IE LL,
IE RE, IE AE, NO UC, OF RA, IR NA, IE
ND, AG ed NU, verificatosi nel corso dell'alluvione del 5 maggio 1998, 1) condannava Basile RA, il CO di NO, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il
Ministero dell'Interno, in solido tra loro, al pagamento in favore di IE ND della somma di euro 338.700,00 a titolo di risarcimento del danno per la perdita della figlia, della nonna, dei due fratelli e della zia;
in favore di OC AN della somma di 280.000,00 per la perdita della figlia;
in favore di IE NI per la perdita della sorella, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come indicato in parte motiva;
2) accoglieva la domanda di rivalsa, qualificata come domanda di regresso, spiegata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno nei confronti di Basile RA e, per l'effetto, condannava quest'ultimo a pagare alle Amministrazioni
Statali le intere somme che le stesse avrebbero corrisposto agli attori;
3) rigettava la ulteriore domanda di regresso spiegata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero
3
dell'Interno nei confronti del CO di NO;
4) condannava Basile RA, il CO di NO, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, in via solidale, alla refusione, in favore degli attori, delle spese processuali, liquidate in euro 16.481,00 per compensi oltre per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori antistatari;
5) compensava le spese di lite relative all'azione di regresso promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno nei riguardi del CO di NO e di Basile RA.
3. Con atto di citazione notificato il 28/09/2022 la sentenza è stata appellata davanti a questa Corte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno limitatamente al capo 3) del dispositivo. A fondamento del gravame le Amministrazioni appellanti assumono che 1) il Giudice
a quo, una volta accolta la domanda di regresso per l'intera somma nei confronti del Sindaco Basile
RA, erroneamente aveva ritenuto che non potesse trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 2055 c.c. nei rapporti interni tra i responsabili civili. Il Tribunale infatti non aveva tenuto conto del fatto che erano state proposte due distinte domande di regresso, l'una per l'intero nei confronti del responsabile diretto, Basile RA, l'altra pro quota nei riguardi del CO di
NO, trascurando così di considerare che nei rapporti interni tra i responsabili civili è possibile graduare la responsabilità. La fondatezza della domanda di regresso in esame trova quindi, secondo le appellanti, giustificazione nell'inquadramento della responsabilità delle Amministrazioni Statali e del CO di NO nell'ambito della responsabilità diretta delineata dall'art. 28 della
Costituzione, e, dunque, nel rapporto di immedesimazione organica tra la persona fisica che rappresenta l'ente e quest'ultimo. A sostegno di tale tesi esse fanno espresso richiamo ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, sostenendo che i fatti illeciti ascritti al Sindaco di NO, come delineati nella sentenza penale, erano riferibili all'attività istituzionale sia delle
Amministrazioni Statali sia del CO, con conseguente applicazione nei rapporti interni tra i predetti enti della disciplina dettata dall'art. 2055 comma 2 c.c. Osservano, in subordine, che la richiamata disposizione normativa resta applicabile pur a volere qualificare la responsabilità in questione come indiretta, potendo la domanda di regresso trovare accoglimento anche sulla base della disciplina prevista dagli arrt. 1298 e 1299 c.c. Affermano poi che dall'accoglimento della domanda di regresso nei confronti del CO di NO doveva discendere il riconoscimento della preponderante responsabilità dell'ente locale, ciò in quanto il Sindaco svolge di regola le funzioni di capo dell'Amministrazione Comunale, come previsto dall'art. 50 dl.gvo n. 267/2000, e soltanto in via eccezionale quelle di Ufficiale di Governo contemplate dall'art 54 del citato dl.gvo, con conseguente riferibilità del suo operato allo Stato;
peraltro l'art 15 comma 3 della legge n 225/1992, richiamato anche dal Tribunale nella decisione impugnata ed in sede penale nelle pronunce rese a carico di Basile RA, aveva qualificato espressamente il Sindaco come “autorità comunale di
4 protezione civile”. Osservano in particolare, facendo richiamo alla sentenza irrevocabile relativa all'affermazione della responsabilità penale del Sindaco Basile RA, che in sede di graduazione della colpa nei rapporti interni occorreva valorizzare la circostanza che la predetta sentenza aveva individuato la causa efficiente dei plurimi eventi lesivi conseguenti all'alluvione del 05/05/1998 nella mancata evacuazione della popolazione, ossia nel mancato esercizio del potere spettante al
Sindaco quale autorità comunale ex art 15 legge n. 225/1992, nonché negli avvisi televisivi, dal contenuto rassicurante, che il Sindaco, quale rappresentante dell'ente comunale, aveva rivolto alla popolazione, invitandola a rimanere nelle rispettive abitazioni. Da tanto consegue, secondo le appellanti, che l'adita Corte di Appello dovrà in via equitativa determinare la responsabilità delle
Amministrazioni Statali in misura minima rispetto a quella del CO di NO. 2) In via gradata, in caso di applicazione della disciplina dettata dall'art. 2055 comma 3 c.c. sulla presunzione di pari responsabilità
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