Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/05/2024, n. 542

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/05/2024, n. 542
Giurisdizione : Corte d'Appello Catanzaro
Numero : 542
Data del deposito : 14 maggio 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Corte D'Appello Di Catanzaro
Sezione Lavoro
In Nome Del Popolo Italiano
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa G P Presidente dott. R M Consigliere dott. avv. D O S Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 357 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
, con l'Avv. M B ---- appellante Parte_1
E con l'Avv. M P ---- appellata Controparte_1
Oggetto: Appello a Sentenza del Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro. Differenze retributive.
Conclusioni per l'appellante: <<… 2. Accertare e dichiarare che l'appellante è stata dipendente della a tempo indeterminato dal 01 giugno 2005 e sino al 29 Controparte_2
novembre 2011 (rectius, sino al 29 novembre 2006), e successivamente dal 21 ottobre 2009 e sino al 08 aprile 2011, sempre con la qualifica di Impiegata Amministrativa, Turismo, livello Org_1
primo.


3. Accertare e dichiarare che la ricorrente per i titoli di cui in premessa è creditore dell'importo di euro 71.352,77 per maggiori emolumenti lavorativi o della maggiore o minore somma che risulterà di legge e secondo equità, oltre oneri di legge;



4. Per l'effetto di quanto sopra esposto, accertare e dichiarare la tenutezza della Società resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., a versare in favore della ricorrente

l'importo di euro 71.352,77, o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia ed equità, oltre agli interessi come per legge ed alla rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dalla data di maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo.


5. Per l'effetto di quanto sopra esposto condannare la parte appellata a versare i contributi previdenziali integrativi corrispondenti alla maggiore retribuzione riconosciuta alla lavoratrice;



6. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del doppio grado di giudizio>>
;

Conclusioni per l'appellato <<… 1. rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;

...


5. condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa>>
.
Svolgimento del processo
1. L'appellante aveva chiesto al Tribunale Giudice del Lavoro di Crotone quanto riassunto nelle sopra trascritte conclusioni, per avere lavorato, coi tempi e con le modalità dianzi riproposte, per la in qualità di impiegata Amministrativa, CCNL Turismo, Controparte_1
livello primo.
2. La causa veniva istruita con l'audizione di testimoni e con produzioni documentali;
all'esito dei predetti incombenti istruttori, il Tribunale rigettava il ricorso per difetto di prova in ordine all'effettivo numero di ore di straordinario lavorate ed alla qualità delle attività prestate, ritenendo scarne ed inconferenti le prove documentali nonché carenti e contraddittorie quelle orali.
3. Avverso tale decisione ha interposto appello la sola ricorrente di primo grado, che ha lamentato una non corretta valutazione del compendio istruttorio orale raccolto davanti al tribunale, ritenendolo non adeguatamente valorizzato, quantomeno funzionalmente alle sue pretese, vieppiù perché queste ultime non sarebbero state smentite dal legale rappresentante della società datrice di lavoro, assunto ad interrogatorio formale.
4. Costituitasi in sede di gravame, l'appellata ha eccepito la prescrizione delle pretese dell'appellante nonché, a tutto voler concedere, l'infondatezza nel merito.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 23/4/2024, acquisito il
fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I. L'appello è infondato.
II. Anzitutto, va esaminata la preliminare eccezione di prescrizione.
Essa, invero, è fondata, ma solo parzialmente.
I periodi lavorativi riguardanti la Sig.ra giusta rivendicazioni articolate in giudizio, Pt_2
sono due: uno sviluppatosi dal 1°/6/2005 al 29/11/2006;
l'altro protrattosi dal 21/10/2009 all'8/4/2011;
mentre, nel periodo intermedio, emerge agli atti che la parte interessata abbia prestato
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