Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/01/2024, n. 100
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 363/2021 del ruolo generale e promossa
DA
NE ST, nato a [...] il [...] ([...]), e CI LL,
nata a [...] il [...] ([...]), elettivamente domiciliati in Pesaro via G.
Giiusti n. 6, presso lo studio dell'avv. Bruno Capodaglio, che li rappresenta e difende come da
mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante- CONTRO
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA s.c.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, (c.f./p.i. 00604840777), contumace;
POP NPLS 2018 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. 04952350264) in
persona della mandataria Cerved Credit Management S.r.l, in persona del legale rappresentante pro
tempore (c.f./p.i. 06374460969), elettivamente domiciliata in Ancona viale della Vittoria 1 presso lo
studio dell'avv. Paolo Maria Tosi, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla
comparsa di costituzione e risposta;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 94 del 4/2/2021 pronunciata dal Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi sopra
indicati, a totale riforma della sentenza impugnata e previa sospensione dell'esecutorietà della
sentenza di Primo grado emessa dal Tribunale di Pesaro n. 94/2021 del 04.02.2021,
in via preliminare di merito, riconosciuta la fondatezza del I° motivo dell'appello ed in riforma
della sentenza di I grado, accertata la nullità totale del contratto di fideiussione o in ogni caso la
nullità delle clausole nn.3, 6 e 8 del predetto contratto, per l'effetto revocare e dichiarare nullo il
decreto ingiuntivo impugnato n.89/2018 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 05.02.2018, con
ogni consequenziale statuizione in merito.
In subordine nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda preliminare,
previa riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare controparte tenuta alla liquidazione dei titoli costituiti in pegno in suo favore,
condannandola al rimborso di euro 10.000,00 a titolo di mancata liquidazione dei titoli costituiti in
pegno in suo favore, salva la maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, con
ogni consequenziale statuizione in merito.
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della determinazione degli interessi e delle spese e per
l'effetto dichiarare l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso del
rapporto, con ogni consequenziale statuizione in merito.
- accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare-avere tra le parti,
condannando la convenuta CA, alla restituzione in favore della società correntista delle somme
illegittimamente addebitate o riscosse, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, che vengono
prudenzialmente quantificate in euro 39.506,47 per interessi non dovuti, salva la maggiore o minore
somma che verrà accertata in corso di causa, riformando la sentenza di primo grado revocando
definitivamente il decreto ingiunto n.89/2018 emesso dal Tribunale di Pesaro, con ogni
consequenziale statuizione in merito.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellato: chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, voglia
a)pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 348bis e 348ter c.p.c., l'inammissibilità
dell'appello proposto dai Signori NE e CI per le ragioni esposte in parte motiva e,
per l'effetto, confermare la sentenza appellata;
b)rigettare comunque l'appello proposto dai Signori NE e CI, siccome
inammissibile ed infondato per le ragioni esposte in parte motiva, e, per l'effetto, confermare la
sentenza appellata.
E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pesaro ha rigettato l'opposizione proposta da LA
ST e CI LL al DI n. 89/2018 emesso nei loro confronti, quali fideiussori della fallita
debitrice principale s.r.l. Camar Mobili, per il pagamento della complessiva somma di € 65.495,80,
oltre interessi successivi, quale saldo debitore alla data del 17/4/2014 del c/c n.10284/5, acceso in
data 1/3/2010.
In particolare, per quanto qui interessa, il primo giudice:
ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi in ordine alla eccezione di nullità della
fideiussione in quanto conforme al modello ABI 2003 dichiarato lesivo della concorrenza dalla CA
d'Italia con provvedimento del 2005, rientrando la questione nella competenza del Tribunale delle
Imprese;
ha rigettato l'eccezione relativa alla mancata escussione del pegno irregolare da parte della CA
creditrice, in considerazione del mancato assolvimento da parte degli opponenti dell'onere probatorio
posto a loro carico;
ha rigettato l'eccezione di usurarietà degli interessi passivi applicati sul conto corrente, non avendo
gli opponenti allegato trattarsi di usura pattizia ovvero di usura conseguente all'esercizio dello ius
variandi;
ha rigettato l'eccezione di nullità della clausola di previsione degli interessi passivi per difformità
dell'ISC dichiarato rispetto a quello effettivamente applicato.
Gli opponenti hanno proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) violazione e falsa
applicazione dell'art.34 c.p.c., art. 1421 c.c. e legge n.271/1990 in relazione al capo di sentenza con
il quale il primo giudice ha dichiarato la competenza esclusiva del tribunale delle imprese in ordine
alla eccezione di nullità della fideiussione;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2697
c.c. in ordine al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore consistente nel non
aver provato la costituzione del pegno in favore della banca;
3) violazione e falsa applicazione della
sanzione di gratuità di cui all'art.1815, comma 2, c.c. per usurarietà del tasso convenuto
pattiziamente;
4) violazione e falsa applicazione dell'art.117 del TUB in conseguenza all'erronea
indicazione del TEG. Hanno concluso pertanto come in epigrafe.
La CA Popolare di Puglia e Basilicata scpa, ritualmente citata è rimasta contumace.
Si è costituita in giudizio la POP NPL s.r.l., a mezzo della mandataria Cerved Credit Management
s.p.a., la quale ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per violazione
dell'art. 348 bis c.p.c..
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348
bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012,
n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio
questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni
valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare
aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
Nel merito, ancorché errata la decisione con la quale il primo giudice ha declinato la propria
competenza a decidere in relazione alla eccezione di nullità della fideiussione, in quanto conforme
allo schema ABI dichiarato nullo per violazione della normativa antitrust, il primo motivo di
impugnazione deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
In punto di fatto, occorre rilevare che risulta pacifico, oltre che documentato in atti, che le garanzie
dedotte in giudizio, sono state rilasciate in data 2/3/2010.
In punto di diritto, pur essendo in linea di principio corretti i principi di diritto indicati dall'appellante,
circa l'ammissibilità dell'eccezione nullità in ogni stato e grado del procedimento, tuttavia la stessa
predica la necessità di accertare "la coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto
dell'intesa restrittiva della concorrenza", questione di fatto che è rimasta priva di qualsivoglia
tempestiva allegazione e riscontro probatorio, risultando la relativa eccezione
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