Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 37

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 37
Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
Numero : 37
Data del deposito : 28 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile per i Minorenni - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Cicala Consigliere onorario
Dott.ssa Valeria Mandalà Consigliere onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. ARIANNA RUSSO pec Email_1
appellante nei confronti del avv. FRANCESCA SALVIA,
n.q. di curatore speciale del minore , nata a [...] il [...] Per_1
pec Email_2
appellata
e nei confronti di
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Palermo interveniente necessario

1
Conclusioni per l'appellante:
Riformare l'impugnata sentenza, riaffermare la responsabilità genitoriale in capo alla
SI.ra e dichiarare il diritto della stessa di tenere con sè la minore e poter Pt_1 Per_1 così ricostruire e ricomporre la propria famiglia anche tramite l'assistenza dei servizi sociali;
Nel caso di rigetto della soprammenzionata richiesta, nominare CTU al fine di verificare la sussistenza della capacità genitoriale in capo alla SI.ra , nonché Parte_1

di verificare il grave pregiudizio che si possa verificare in capo alla minore nel caso di dichiarazione dello stato di adottabilità e di tutte le conseguenze a ciò connesse;
In subordine: -individuare chi, tra i parenti del nucleo familiare della sia idoneo Pt_1

all'affido della minore. In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuta la capacità genitoriale in capo all'odierna appellante, di voler collocare in via permanente e/o provvisoria la minore presso un Istituto idoneo e valutare la possibilità di un inserimento della SI.ra presso la Comunità ove si trova la piccola Pt_1
, ovvero conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della SI.ra di poter Per_1 Pt_1
visitare la figlia presso l'Istituto ove essa si trovi collocata ovvero proseguire nell'osservazione compatibilmente con le esigenze ed il bene della piccola Per_1
l'osservazione della madre;
in via ulteriormente subordinata, disporre l'affidamento etero- familiare. Con vittoria di spese e compensi difensivi

Conclusioni per il curatore della minore:
Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 130/2021, Parte_1
emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo il 05.11.2021, perché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti nel presente atto e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnato provvedimento. Con conseguente rigetto di tutte le richieste formulate con il ricorso introduttivo ed in particolare la richiesta di nomina di una nuova CTU essendo già stata valutata la capacità genitoriale della reclamante nel corso del giudizio di primo grado. Con l'emissione di ogni statuizione consequenziale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 130/2021, resa il 5 novembre 2021, il Tribunale per i Minorenni di
Palermo, visto gli artt. 8 e ss. L. n. 184/1983, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore nata a [...] il [...], disposto la sospensione dalla Per_1
responsabilità genitoriale di , il divieto di visita e contatto e, quindi, Parte_1
nominato tutore provvisorio della minore l'avv. FRANCESCA SALVIA, ha disposto il collocamento provvisorio della stessa presso idonea famiglia selezionata che avesse dato disponibilità all'adozione.
2. Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 15 gennaio 2022, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, madre della minore, lamentandone, sostanzialmente,
l'erroneità per aver ritenuto sussistente lo stato di abbandono ex art. 8 L. 183/1983, invece insussistente.
Ha in particolare dedotto l'appellante che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della dimostrata volontà di cambiamento e del fatto che, all'udienza del 21 gennaio 2019,
l'appellante, dopo aver riconosciuto i propri errori, dichiarandosi “indifendibile” anche per aver rifiutato la collaborazione con i servizi sociosanitari, aveva dichiarato di aver preso contatti con il territorialmente competente ai fine di intraprendere un percorso di Pt_2
disintossicazione, percorso effettivamente svolto con successo, come da certificati tossicologici del settembre 2021 in atti. Non solo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto gli importanti cambiamenti introdotti nel proprio stile di vita dalla appellante, che oltre essersi disintossicata, aveva anche cambiato residenza, sia per essere più vicina alla comunità ove era ricoverata la piccola , sia per abbandonare il Per_1
contesto deviato in precedenza frequentato, né valorizzato il fatto che, come rilevato dai
S.S., la appellante durante gli incontri con la minore in comunità era stata giudicata
“adeguata nelle sue funzioni genitoriali”.
L'appellante ha chiesto quindi la riforma della sentenza gravata e, in subordine, disporsi il rinnovo della consulenza tecnica - che in primo grado era stata resa senza che fosse stato eseguito un vero e proprio esame psicodiagnostico – e, se del caso, l'accertamento di risorse intrafamiliari o extra familiari per un eventuale affidamento temporaneo della minore.
3 3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame si
è costituita la curatrice della minore, avv. FRANCESCA SALVIA, concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.
5. Istruita la causa mediante audizione della appellante all'udienza del 21 ottobre 2022, del padre biologico della minore e compagno dell'appellante Parte_3 all'udienza del 16 dicembre 2022 e degli affidatari della minore, nonché acquisizione delle relazioni dei SERD territorialmente competenti, con provvedimento del 21 aprile 2023 è stata infine disposta consulenza tecnica psicologica e all'udienza del 19 luglio 2024, conclusa la discussione delle parti, la Corte ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE


6. L'appello non può trovare accoglimento.

Va premesso, innanzitutto, che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (per tutte si v. Cass. SS.UU. n. 35110 del 2021) evidenzia che dalla normativa di cui agli artt. 1 e
8 della legge n. 184 del 1983 si ricava che l'adozione del minore, recidendo ogni legame con la famiglia di origine, costituisce una misura eccezionale cui è possibile ricorrere, non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio.
Il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito, pertanto, solo in presenza di «fatti gravi», indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere «specificamente dimostrati in concreto», senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su «precisi elementi fattuali», idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto.
Ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta, pertanto, che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di
4
comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi (così Cass., n. 7391 del
2016).
Perché ricorra una situazione di stato di abbandono, tale da giustificare la dichiarazione di adottabilità è necessario, quindi, accertare che entrambi i genitori non siano in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e che tale situazione non sia dovuta a una causa di forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il corretto sviluppo psicofisico del minore (così, ex plurimis, Cass., n. 16357 del 2018;
Cass. n. 11171 del 2019).
In attuazione del diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo, espressamente tutelato dall'art.
1 della I. n. 184 del 1983, si impone, prioritariamente, il tentativo di un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (così Cass. n. 22589 del 2017;
Cass. n. 6137 del 2015).
Vanno, altresì, considerati, nel quadro della lettura dei presupposti per la declaratoria dello stato di adottabilità, gli arresti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che impongono che l'accertamento giudiziale in ordine alla capacità genitoriale debba tendere a risultati quanto più possibile «certi» in ordine all'eventuale incapacità dei genitori, nell'interesse superiore del minore a vivere nella famiglia di origine e che fanno carico agli Stati membri di attivare ogni loro risorsa per consentire al minore di vivere preferibilmente nella sua famiglia di origine (così Corte EDU, 17/04/2021, A.I.
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