Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2024, n. 865

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2024, n. 865
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 865
Data del deposito : 18 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. V F – Presidente
DEDOLA dr. E S - Consigliere
COSENTINO dr.ssa M G – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 28 febbraio 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 842 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023
TRA
, con l'Avv. G F e l'Avv. F F Parte_1
Appellante
E
, con l'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 9323/2022 del
10.11.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l'appellante: “Piaccia all'On. Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza resa dal Tribunale civile di Roma sez. lav. n. sentenza resa da Tribunale civile di Roma sez. lav. GU dott.ssa P. F in data 10.11.2022 n. 9323/2022 (RG 42556/2019) pubblicata in pari data, non notificata e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio che integralmente si trascrivono: “accertare e dichiarare per i motivi esposti nel presente
1
ricorso il diritto dell'Ing. al riconoscimento degli incentivi previsti per lo Parte_1 svolgimento delle attività di “Incaricato delle attività di programmazione della spesa per investimenti”, di “Responsabile Unico del Procedimento” e di “Direttore dei Lavori” e degli altri incarichi svolti ex art. 31 e 113 D.Lgs. n. 50/2016, ex art. 92 Dlgs 163/2006 e, in ottemperanza ai criteri di ripartizione posti dall'art. 7 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art.
113 dell' , condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1 somma di € 128.728,80 maggiore o minore per come sarà ritenuto di giustizia ed all'esito del giudizio oltre interessi dalla maturazione al saldo. In caso di contestazione sui conteggi si chiede ammettersi
CTU tecnico contabile intesa all'accertamento dell'esatto ammontare degli importi e dei titoli indicati nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze, interamente rifusi, oltre al rimborso del contributo unificato ed oltre a rimborso forfettario, Iva e C.P.A. In via istruttoria si reiterano le istanze istruttorie formulate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”;

per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello di controparte in quanto del tutto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata. Con vittoria di spese.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. l'ing. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Parte_1
Roma l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e Controparte_1 dichiarare per i motivi esposti nel presente ricorso il diritto dell'Ing. al Parte_1 riconoscimento degli incentivi previsti per lo svolgimento delle attività di “Incaricato delle attività di programmazione della spesa per investimenti”, di “Responsabile Unico del Procedimento” e di
“Direttore dei Lavori” e degli altri incarichi svolti ex art. 31 e 113 D.Lgs. n. 50/2016, ex art. 92 Dlgs
163/2006 e, in ottemperanza ai criteri di ripartizione posti dall'art. 7 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 dell' , condannare la convenuta al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 128.728,80 maggiore o minore per come sarà ritenuto di giustizia ed all'esito del giudizio oltre interessi dalla maturazione al saldo. In caso di contestazione sui conteggi si chiede ammettersi CTU tecnico-contabile intesa all'accertamento dell'esatto ammontare degli importi e dei titoli indicati nel presente atto.”.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva:
- di essere stato dipendente dell' dal 28.2.2014 con inquadramento a “Quadro” Controparte_1 nell'anno 2017;
di avere ricoperto nell'anno 2018 la funzione di Vice Direttore Regionale Marche e di essere stato licenziato con lettera ricevuta il 22.3.20219. - di avere ricoperto, nel corso del rapporto,
2
le funzioni di Incaricato dell'attività di programmazione della spesa per investimenti ex art. 31 D.
Lgs. n. 50/2016 (d'ora innanzi per brevità anche ”), di Responsabile Unico del Org_1
Procedimento (RUP), di Direttore dei Lavori (DL) in ordine ai quali risultano dovuti incentivi percentuali commisurati in base alla funzione assolta ed al valore dell'appalto;

- il ricorrente allegava e documentava lo svolgimento degli incarichi relativamente a n. 13 appalti dell' chiedendo il riconoscimento delle quote incentivanti contemplate dall'art. Controparte_1
113 del D.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) sulla base dei criteri individuati dall'art. 7 del
Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art 113 del DL.18.4.2016 n.50;

- sulla base delle percentuali ripartibili (1,6% o 1,2%) dell'appalto il ricorrente quantificava la domanda: per l'incarico di “RUP” nella misura del 40% o del 30% (di 1,6% o 1,2%);
per l'incarico di programmazione della spesa per investimenti pari al 5% o 4% (di 1,6% o 1,2%);
per l'incarico di
Direttore dei lavori pari al 30% o 20% (di 1,6% o 1,2%).
Si costituiva in giudizio l' assumendo, in sintesi, che: Controparte_1
- gli incarichi sono liquidati a seguito di specifica nomina o di un documento firmato in assenza dei quali è impedito il riconoscimento all'incentivo;

- a vario titolo, i singoli incentivi non sarebbero dovuti per intervenute revoche dei bandi di gara, perché sarebbero stati nominati altri “RUP”, per la mancata nomina del Direttore dell'Esecuzione del contratto, per lo svolgimento delle attività da parte della ovvero dalla Organizzazione_2
Direzione di per la pretesa mancanza sul portale “IDEA” di un documento firmato Parte_2
da un tecnico;

- le percentuali di ripartizione sono diminuite dal 40 al 30% per il RUP;
dal 5 al 4% per il “Programm”
e dal 30 al 20% per la Direzione lavori in caso di partecipazione di collaboratori tecnici di supporto secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento.
Il Tribunale di Roma ha accolto in parte il ricorso, così statuendo: “Definitivamente pronunciando e ogni altra difesa, eccezione e richiesta rigettando, in parziale accoglimento del ricorso, che rigetta per il resto, condanna parte convenuta a corrispondere, per i titoli di cui in motivazione, a parte ricorrente la somma di euro 3.397,56 oltre accessori come per legge;
compensa per un ventesimo le spese di lite, condannando parte ricorrente alla rifusione in favore di parte resistente delle residue spese di lite che liquida in misura pari a 9.760,00 euro, oltre rimborso forfettario sulle generali, iva e cpa come per legge.”.
3
ha appellato la sentenza, in sostanza riesaminando tutti gli appalti in relazione ai Parte_1
quali la domanda è stata respinta e sostenendo, per ciascuno, la sussistenza dei presupposti di legge per la liquidazione richiesta. Ha resistito l' . Controparte_1
All'udienza fissata per la discussione, alla presenza dei difensori delle parti che si sono riportati alle già prese conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata discussa e decisa ocn la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il primo appalto per il quale il torna a reclamare compensi, rilevando l'erronea valutazione Pt_1 dei fatti e la violazione di legge di cui alla sentenza gravata, è l'appalto complesso di Via della Dataria in La pronuncia risulterebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto: “1. la richiesta relativa Pt_2 all'appalto dei lavori presso il Complesso San Felice in via della Dataria a non può essere Pt_2 accolta atteso che tutti gli atti inerenti detto appalto sono poi stati revocati dall'amministrazione ed è stato successivamente nominato RUP un altro professionista diverso dall'odierno ricorrente (allegato
12 del fascicolo di parte resistente)”.
L'appellante evidenzia che gli incentivi richiesti dall'attore per le attività di Responsabile della programmazione della spesa ( ”) (€ 9.168,00) e Responsabile Unico del Procedimento Org_1
RUP (€ 93.972,00) risulterebbero confermati dalla nomina in atti e dalla documentazione attestante le attività del (non contestate da controparte nell'effettivo svolgimento) (cfr. all. 9 ricorso). Pt_1
L'Agenzia appellata ripercorre la vicenda dell'appalto e della sua revoca, revoca che ad avviso dell' farebbe venire meno ab origine anche la nomina del CP_1 Pt_1
Il motivo è fondato. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che l'incentivo non sarebbe dovuto in quanto il bando di gara sarebbe stato revocato (per esattezza con Determina del 10.9.2018) e sarebbe stato altresì nominato altro RUP (in data 3.9.2019);
ma non ha tenuto conto della circostanza che il ha comunque svolto le funzioni di RUP in base a nomina formale dal 7.12.2017 quantomeno Pt_1
fino alla revoca del 10.9.2018 (cfr. all.9 ricorso 414 c.p.c. con all. 12 memoria parte resistente).
La circostanza dello svolgimento di attività conseguente alla nomina non è contestata da parte appellata, con conseguente attenuazione dell'appellante dall'onere di dimostrarla. Inoltre, per
l'attività di responsabile della programmazione di spesa, essa emerge documentalmente dallo Studio
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