Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 15

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 15
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 15
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 766/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
MA DD (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CALABRO' GIUSEPPE ([...]) e dell'avv. DE DIVITIIS TEODORO ([...]), appellante
e
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 01483500524), con il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ([...]), appellata
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (C.F. 05828330638), con il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ([...]), intervenuta

Conclusioni per EL MA: «questa difesa AGGIUNGE a quelle già rassegnate nell'atto di appello [Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza di I grado impugnata e, per l'effetto, contrariis reiectis,
1) accertare e dichiarare che, tenuto conto della previsione contrattuale, dei rischi e della garanzia prestata, il tasso soglia del mutuo per cui è causa è quello della categoria di rilevazione “mutui con garanzia reale a tasso variabile”;
2) accertare e dichiarare che nel calcolo del TEG del contratto di mutuo per cui è causa, ai sensi dell'articolo 644 c.p., deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come importi afferenti l'obbligo restitutorio della somma ottenuta a mutuo o comunque quale costo del denaro per il mutuatario;

3) accertare e dichiarare che includendo nel calcolo del TEG le voci indicate in narrativa da questa difesa, il tasso corrispettivo del contratto di mutuo per cui è causa è usurario ab initio;

Per l'effetto:
4) accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c., la gratuità del contratto di mutuo per cui è causa, con conseguente l'obbligo di restituzione del solo capitale mutuato;
5) accertare e dichiarare che nel corso del rapporto il mutuatario ha corrisposto la somma complessiva di € 738.587,29, di cui € 300.506,08 in conto capitale, € 437.881,21 per interessi ed € 200,00 per spese;
6) accertare e dichiarare che la somma versata per interessi, pari ad €
437.881,21, è stata indebitamente incamerata dalla banca;

7) accertare e dichiarare che sulla somma di € 437.881,21, indebitamente incamerata dalla Banca, andranno calcolati gli interessi al saggio legale dalla
pag. 2/13 data di ogni singolo versamento al soddisfo, maggiorati della rivalutazione monetaria;

8) accertare e dichiarare che la somma di € 738.587,29, deve considerarsi corrisposta in conto capitale;

9) accertare e dichiarare che gli interessi e la rivalutazione monetaria accertata sull'importo corrisposto illegittimamente per interessi, pari ad €
437.881,21, vengano anch'essi, previa compensazione legale, imputati in conto capitale.
Conseguentemente,
10) accertare e dichiarare il saldo attuale del contratto di mutuo del 28 luglio 2006 a rogito del Notaio dott. Giuseppe Monica, Rep. n° 47547, Racc. n°
16342;

11) accertare e dichiarare il nuovo piano d'ammortamento che disciplini
l'obbligo restitutorio in capo al mutuatario, fermo il periodo d'ammortamento originariamente pattuito;

12) condannare, in ogni caso, l'appellata a risarcire tutti i danni provocati al sig. EL MA dalla indebita percezione degli interessi ultralegali;
danni stessi che hanno determinato l'ingiusta appropriazione di somme da parte della Banca in danno del mutuatario;
quest'ultimo, in sostanza, è stato privato di liquidità di cui aveva il diritto di disporre;
danni stessi da quantificarsi in corso di causa;
laddove non fosse possibile la precisa quantificazione, si farà ricorso alla valutazione equitativa del Giudice ex art.

1226 c.c.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari], le seguenti conclusioni:
pag. 3/13
a) accertare e dichiarare che il tasso corrispettivo e quello moratorio del mutuo per cui è causa sono nulli per violazione dell'articolo l'art. 2, comma
3, della legge n. 287/1990
;

Per l'effetto:
b) accertare e dichiarare che, al mutuo per cui è causa va applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U. Bancario;

c) accertare e dichiarare, anche a mezzo di ctu contabile, la somma illegittimamente incamerata dalla Banca a titolo di interessi, per effetto della clausola nulla;

d) accertare e dichiarare che la somma rinveniente dal calcolo sub. c, versata per interessi, è stata indebitamente incamerata dalla banca;

e) accertare e dichiarare che sulla somma indebitamente incamerata dalla Banca, andranno calcolati gli interessi al saggio legale dalla data di ogni singolo versamento al soddisfo, maggiorati della rivalutazione monetaria;

f) accertare e dichiarare che la somma indebitamente incamerata dalla
Banca a titolo di interessi, deve considerarsi corrisposta in conto capitale;

g) accertare e dichiarare che gli interessi e la rivalutazione monetaria accertata sull'importo corrisposto illegittimamente per interessi, vengano anch'essi, previa compensazione legale, imputati in conto capitale.
Conseguentemente,
h) accertare e dichiarare il saldo attuale del contratto di mutuo del 28 luglio 2006 a rogito del Notaio dott. Giuseppe Monica, Rep. n° 47547, Racc.
n° 16342;

i) accertare e dichiarare il nuovo piano d'ammortamento che disciplini
l'obbligo restitutorio in capo al mutuatario, fermo il periodo d'ammortamento originariamente pattuito;

pag. 4/13
j) condannare, in ogni caso, l'appellata a risarcire tutti i danni provocati al sig. EL MA dalla indebita percezione degli interessi ultralegali;
danni stessi che hanno determinato l'ingiusta appropriazione di somme da parte della Banca in danno del mutuatario;
quest'ultimo, in sostanza, è stato privato di liquidità di cui aveva il diritto di disporre;
danni stessi da quantificarsi in corso di causa;
laddove non fosse possibile la precisa quantificazione, si farà ricorso alla valutazione equitativa del Giudice ex art.
1226 c.c.»;
per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dal Sig.
MA EL con atto di citazione notificato in data 20/04/2021 ad
MPS Capital Services Banca Per le Imprese Spa, cui è subentrata la Banca
Monte dei Paschi di Siena Spa, perché inammissibili, anche nel rito, e del tutto infondate nel merito, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, con
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