Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 15
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Testo completo
R.G. 766/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
MA DD (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CALABRO' GIUSEPPE ([...]) e dell'avv. DE DIVITIIS TEODORO ([...]), appellante
e
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 01483500524), con il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ([...]), appellata
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (C.F. 05828330638), con il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ([...]), intervenuta
Conclusioni per EL MA: «questa difesa AGGIUNGE a quelle già rassegnate nell'atto di appello [Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza di I grado impugnata e, per l'effetto, contrariis reiectis,
1) accertare e dichiarare che, tenuto conto della previsione contrattuale, dei rischi e della garanzia prestata, il tasso soglia del mutuo per cui è causa è quello della categoria di rilevazione “mutui con garanzia reale a tasso variabile”;
2) accertare e dichiarare che nel calcolo del TEG del contratto di mutuo per cui è causa, ai sensi dell'articolo 644 c.p., deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come importi afferenti l'obbligo restitutorio della somma ottenuta a mutuo o comunque quale costo del denaro per il mutuatario;
3) accertare e dichiarare che includendo nel calcolo del TEG le voci indicate in narrativa da questa difesa, il tasso corrispettivo del contratto di mutuo per cui è causa è usurario ab initio;
Per l'effetto:
4) accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c., la gratuità del contratto di mutuo per cui è causa, con conseguente l'obbligo di restituzione del solo capitale mutuato;
5) accertare e dichiarare che nel corso del rapporto il mutuatario ha corrisposto la somma complessiva di € 738.587,29, di cui € 300.506,08 in conto capitale, € 437.881,21 per interessi ed € 200,00 per spese;
6) accertare e dichiarare che la somma versata per interessi, pari ad €
437.881,21, è stata indebitamente incamerata dalla banca;
7) accertare e dichiarare che sulla somma di € 437.881,21, indebitamente incamerata dalla Banca, andranno calcolati gli interessi al saggio legale dalla
pag. 2/13 data di ogni singolo versamento al soddisfo, maggiorati della rivalutazione monetaria;
8) accertare e dichiarare che la somma di € 738.587,29, deve considerarsi corrisposta in conto capitale;
9) accertare e dichiarare che gli interessi e la rivalutazione monetaria accertata sull'importo corrisposto illegittimamente per interessi, pari ad €
437.881,21, vengano anch'essi, previa compensazione legale, imputati in conto capitale.
Conseguentemente,
10) accertare e dichiarare il saldo attuale del contratto di mutuo del 28 luglio 2006 a rogito del Notaio dott. Giuseppe Monica, Rep. n° 47547, Racc. n°
16342;
11) accertare e dichiarare il nuovo piano d'ammortamento che disciplini
l'obbligo restitutorio in capo al mutuatario, fermo il periodo d'ammortamento originariamente pattuito;
12) condannare, in ogni caso, l'appellata a risarcire tutti i danni provocati al sig. EL MA dalla indebita percezione degli interessi ultralegali;
danni stessi che hanno determinato l'ingiusta appropriazione di somme da parte della Banca in danno del mutuatario;
quest'ultimo, in sostanza, è stato privato di liquidità di cui aveva il diritto di disporre;
danni stessi da quantificarsi in corso di causa;
laddove non fosse possibile la precisa quantificazione, si farà ricorso alla valutazione equitativa del Giudice ex art.
1226 c.c.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari], le seguenti conclusioni:
pag. 3/13
a) accertare e dichiarare che il tasso corrispettivo e quello moratorio del mutuo per cui è causa sono nulli per violazione dell'articolo l'art. 2, comma
3, della legge n. 287/1990;
Per l'effetto:
b) accertare e dichiarare che, al mutuo per cui è causa va applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U. Bancario;
c) accertare e dichiarare, anche a mezzo di ctu contabile, la somma illegittimamente incamerata dalla Banca a titolo di interessi, per effetto della clausola nulla;
d) accertare e dichiarare che la somma rinveniente dal calcolo sub. c, versata per interessi, è stata indebitamente incamerata dalla banca;
e) accertare e dichiarare che sulla somma indebitamente incamerata dalla Banca, andranno calcolati gli interessi al saggio legale dalla data di ogni singolo versamento al soddisfo, maggiorati della rivalutazione monetaria;
f) accertare e dichiarare che la somma indebitamente incamerata dalla
Banca a titolo di interessi, deve considerarsi corrisposta in conto capitale;
g) accertare e dichiarare che gli interessi e la rivalutazione monetaria accertata sull'importo corrisposto illegittimamente per interessi, vengano anch'essi, previa compensazione legale, imputati in conto capitale.
Conseguentemente,
h) accertare e dichiarare il saldo attuale del contratto di mutuo del 28 luglio 2006 a rogito del Notaio dott. Giuseppe Monica, Rep. n° 47547, Racc.
n° 16342;
i) accertare e dichiarare il nuovo piano d'ammortamento che disciplini
l'obbligo restitutorio in capo al mutuatario, fermo il periodo d'ammortamento originariamente pattuito;
pag. 4/13
j) condannare, in ogni caso, l'appellata a risarcire tutti i danni provocati al sig. EL MA dalla indebita percezione degli interessi ultralegali;
danni stessi che hanno determinato l'ingiusta appropriazione di somme da parte della Banca in danno del mutuatario;
quest'ultimo, in sostanza, è stato privato di liquidità di cui aveva il diritto di disporre;
danni stessi da quantificarsi in corso di causa;
laddove non fosse possibile la precisa quantificazione, si farà ricorso alla valutazione equitativa del Giudice ex art.
1226 c.c.»;
per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dal Sig.
MA EL con atto di citazione notificato in data 20/04/2021 ad
MPS Capital Services Banca Per le Imprese Spa, cui è subentrata la Banca
Monte dei Paschi di Siena Spa, perché inammissibili, anche nel rito, e del tutto infondate nel merito, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
MA DD (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CALABRO' GIUSEPPE ([...]) e dell'avv. DE DIVITIIS TEODORO ([...]), appellante
e
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. 01483500524), con il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ([...]), appellata
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. (C.F. 05828330638), con il patrocinio dell'avv. NANNOTTI FABIO ([...]), intervenuta
Conclusioni per EL MA: «questa difesa AGGIUNGE a quelle già rassegnate nell'atto di appello [Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto gravame, riformare la sentenza di I grado impugnata e, per l'effetto, contrariis reiectis,
1) accertare e dichiarare che, tenuto conto della previsione contrattuale, dei rischi e della garanzia prestata, il tasso soglia del mutuo per cui è causa è quello della categoria di rilevazione “mutui con garanzia reale a tasso variabile”;
2) accertare e dichiarare che nel calcolo del TEG del contratto di mutuo per cui è causa, ai sensi dell'articolo 644 c.p., deve essere computato tutto ciò che possa configurarsi come importi afferenti l'obbligo restitutorio della somma ottenuta a mutuo o comunque quale costo del denaro per il mutuatario;
3) accertare e dichiarare che includendo nel calcolo del TEG le voci indicate in narrativa da questa difesa, il tasso corrispettivo del contratto di mutuo per cui è causa è usurario ab initio;
Per l'effetto:
4) accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815, comma 2, c.c., la gratuità del contratto di mutuo per cui è causa, con conseguente l'obbligo di restituzione del solo capitale mutuato;
5) accertare e dichiarare che nel corso del rapporto il mutuatario ha corrisposto la somma complessiva di € 738.587,29, di cui € 300.506,08 in conto capitale, € 437.881,21 per interessi ed € 200,00 per spese;
6) accertare e dichiarare che la somma versata per interessi, pari ad €
437.881,21, è stata indebitamente incamerata dalla banca;
7) accertare e dichiarare che sulla somma di € 437.881,21, indebitamente incamerata dalla Banca, andranno calcolati gli interessi al saggio legale dalla
pag. 2/13 data di ogni singolo versamento al soddisfo, maggiorati della rivalutazione monetaria;
8) accertare e dichiarare che la somma di € 738.587,29, deve considerarsi corrisposta in conto capitale;
9) accertare e dichiarare che gli interessi e la rivalutazione monetaria accertata sull'importo corrisposto illegittimamente per interessi, pari ad €
437.881,21, vengano anch'essi, previa compensazione legale, imputati in conto capitale.
Conseguentemente,
10) accertare e dichiarare il saldo attuale del contratto di mutuo del 28 luglio 2006 a rogito del Notaio dott. Giuseppe Monica, Rep. n° 47547, Racc. n°
16342;
11) accertare e dichiarare il nuovo piano d'ammortamento che disciplini
l'obbligo restitutorio in capo al mutuatario, fermo il periodo d'ammortamento originariamente pattuito;
12) condannare, in ogni caso, l'appellata a risarcire tutti i danni provocati al sig. EL MA dalla indebita percezione degli interessi ultralegali;
danni stessi che hanno determinato l'ingiusta appropriazione di somme da parte della Banca in danno del mutuatario;
quest'ultimo, in sostanza, è stato privato di liquidità di cui aveva il diritto di disporre;
danni stessi da quantificarsi in corso di causa;
laddove non fosse possibile la precisa quantificazione, si farà ricorso alla valutazione equitativa del Giudice ex art.
1226 c.c.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari], le seguenti conclusioni:
pag. 3/13
a) accertare e dichiarare che il tasso corrispettivo e quello moratorio del mutuo per cui è causa sono nulli per violazione dell'articolo l'art. 2, comma
3, della legge n. 287/1990;
Per l'effetto:
b) accertare e dichiarare che, al mutuo per cui è causa va applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U. Bancario;
c) accertare e dichiarare, anche a mezzo di ctu contabile, la somma illegittimamente incamerata dalla Banca a titolo di interessi, per effetto della clausola nulla;
d) accertare e dichiarare che la somma rinveniente dal calcolo sub. c, versata per interessi, è stata indebitamente incamerata dalla banca;
e) accertare e dichiarare che sulla somma indebitamente incamerata dalla Banca, andranno calcolati gli interessi al saggio legale dalla data di ogni singolo versamento al soddisfo, maggiorati della rivalutazione monetaria;
f) accertare e dichiarare che la somma indebitamente incamerata dalla
Banca a titolo di interessi, deve considerarsi corrisposta in conto capitale;
g) accertare e dichiarare che gli interessi e la rivalutazione monetaria accertata sull'importo corrisposto illegittimamente per interessi, vengano anch'essi, previa compensazione legale, imputati in conto capitale.
Conseguentemente,
h) accertare e dichiarare il saldo attuale del contratto di mutuo del 28 luglio 2006 a rogito del Notaio dott. Giuseppe Monica, Rep. n° 47547, Racc.
n° 16342;
i) accertare e dichiarare il nuovo piano d'ammortamento che disciplini
l'obbligo restitutorio in capo al mutuatario, fermo il periodo d'ammortamento originariamente pattuito;
pag. 4/13
j) condannare, in ogni caso, l'appellata a risarcire tutti i danni provocati al sig. EL MA dalla indebita percezione degli interessi ultralegali;
danni stessi che hanno determinato l'ingiusta appropriazione di somme da parte della Banca in danno del mutuatario;
quest'ultimo, in sostanza, è stato privato di liquidità di cui aveva il diritto di disporre;
danni stessi da quantificarsi in corso di causa;
laddove non fosse possibile la precisa quantificazione, si farà ricorso alla valutazione equitativa del Giudice ex art.
1226 c.c.»;
per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dal Sig.
MA EL con atto di citazione notificato in data 20/04/2021 ad
MPS Capital Services Banca Per le Imprese Spa, cui è subentrata la Banca
Monte dei Paschi di Siena Spa, perché inammissibili, anche nel rito, e del tutto infondate nel merito, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla
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