Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 7
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo Consigliere
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 01/02/2021 al numero 177/2021 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n.1868/2020 emessa dal Tribunale di
Firenze il 26.08.2020 e pubblicata il 26.08.2020 pendente fra
PA IA (C.F. [...]), PA
IA (C.F. [...]) e PA RA (C.F.
[...]), rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Fillioley (C.F.
[...]), ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale Buffoni-
Cardone, giusta procura in atti;

PARTE APPELLANTE contro
UNIPOL-SAI S.p.A. (P.IVA 00818570012), quale impresa nata dalla fusione per incorporazione de La Fondiaria- SAI S.p.A. ed in qualità di impresa territorialmente designata al FONDO DI GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Katy Rovini
(C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;

PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
1


Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni avversa domanda, difesa ed eccezione, per le ragioni spiegate in premessa: - in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in premessa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1868/2020 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Seconda Civile, nel giudizio N. 18391/2016 R.G., depositata in cancelleria in data 26/8/2020, comunicata in pari data e mai notificata, accertare e dichiarare che nessuna somma a nessun titolo è dovuta dai
Sigg.ri PA NO, PA AN, PA FR ad Unipol Sai
S.p.A.;
- in subordine e nel merito, per tutti i motivi dedotti in narrativa, accogliere

l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, ridurre la condanna dei
Sigg.ri PA NO, PA AN e PA FR a rimborsare
a Unipol Sai S.p.A. la somma di Euro 30.707,90 cadauno, pari a 1/3 della metà della maggior somma percepita e liquidata in favore di Unipol Sai S.p.A. nella sentenza impugnata, e corrispondente alla propria quota ereditaria, ex art. 752,
c.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Parte appellata: “Piaccia all'Eccellentissima Corte adita, contrariis reiectis, per
i motivi ut supra esposti in rigettare l'appello proposto in quanto destituito di fondamento in fatto e diritto e confermare la sentenza n. 1868/2020 emessa dal
Tribunale di Firenze;
sempre in via principale dichiarare inammissibile la contestazione ex art. 752 cc in quanto contestazione nuova. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.”
.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, Unipol-Sai S.p.a. conveniva in giudizio, di fronte al Tribunale di Firenze, PA NO, PA FR e PA
AN, quali eredi di RA NT a sua volta erede di EL IA, per sentirli condannare al rimborso nei confronti di Unipol-Sai S.p.A., quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, della somma, indebitamente percepita, di € 184.247,45, oltre interessi e competenze legali.
Si costituivano in giudizio PA NO, PA FR e PA
AN eccependo il difetto di legittimazione attiva di Unipol-Sai S.p.A.,
l'intervenuto giudicato sulle statuizioni della sentenza n.795/2002 della Corte
d'Appello di Catania con conseguente inammissibilità della domanda giudiziale proposta alla luce del principio del ne bis in idem, nonché eccependo il giudicato
2
formatosi con l'ordinanza del 28.01.2016 resa dal Tribunale di Firenze nel giudizio
R.G. 10852/2013 e con la sentenza n. 724/2016 del Tribunale di IN.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n.1868/2020 del 26.08.2020, così statuiva:”
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: a) in accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti in solido a corrispondere ad UNIPOL SAI SPA la somma di €
184.247,45, oltre interessi al tasso legale dal dì della notifica dell'atto di citazione sino al soddisfo;
b) condanna i convenuti a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in € 8.030,00 per compenso, oltre spese di iscrizione della causa a ruolo, spese di notifica, spese generali, IVA e CPA come per legge”.

Il primo giudice, in primo luogo, ricostruiva nei seguenti termini la complessa vicenda giudiziaria:
- Con sentenza n. 291/1999, il Tribunale di Siracusa, in relazione al sinistro stradale verificatosi in Floridia il 22.12.1993, condannava ON
NU e IN IN (quali esercenti la potestà sul minore ON
PA) nonché, in solido, il Commissario liquidatore di Alpi Assicurazioni
S.p.a. in l.c.a., autorizzato a procedere anche per conto del F.G.V.S., al risarcimento dei danni in favore della danneggiata EL IA nella misura di £. 504.420.000, oltre interessi legali dall'evento al soddisfo, spese di spedalità e spese di CTU
- In data 06.11.2000 La Fondiaria - Sai S.p.A., quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, corrispondeva a EL IA la somma di £. 763.565.000 in esecuzione della suddetta sentenza del
Tribunale di Siracusa, con espressa riserva di ripetizione delle somme.
- Proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa la Alpi
Assicurazioni S.p.A. e La Fondiaria - Sai S.p.a., quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., eccependo quest'ultima
l'inopponibilità della sentenza appellata al F.G.V.S. e chiedendo la riduzione del risarcimento liquidato a più equo importo. Nel predetto giudizio, si costituiva EL IA chiedendo il rigetto del gravame e la conferma integrale della sentenza impugnata.
- Con sentenza n. 795/2002 la Corte di Appello di Catania dichiarava inammissibile l'appello proposto da La Fondiaria – Sai S.p.A. per difetto di legittimazione ad impugnare, “in quanto, ancorché nella qualità di impresa designata per la gestione del FGVS, non era stata parte nel giudizio di primo
3 grado”, e riformava la sentenza impugnata rideterminando il quantum del risarcimento nella complessiva somma di € 144.347,64, oltre interessi nella misura legale, dichiarando Alpi Assicurazioni in l.c.a. tenuta in solido con gli altri convenuti a corrispondere la suddetta somma a titolo risarcitorio, e
EL IA tenuta alla restituzione delle maggiori somme eventualmente percepite.
- RA TE e RA NT, nella loro qualità di eredi della deceduta EL
IA, proponevano ricorso per Cassazione avverso la sopra indicata sentenza, lamentando l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla rideterminazione dell'entità del risarcimento e, per l'effetto, la cassazione del provvedimento impugnato. La Fondiaria Sai S.p.A., in qualità di impresa designata dal F.G.V.S. si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso
e proponendo ricorso incidentale in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto da La Fondiaria – Sai S.p.A e al riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata per il periodo successivo alla messa in liquidazione di Alpi Assicurazioni.
- Con sentenza n.869/2008 la Corte di Cassazione respingeva il ricorso principale e accoglieva il primo motivo del ricorso incidentale proposto da
Fondiaria Sai S.p.A. affermando il principio, per cui “ove l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio dal danneggiato sia posta in liquidazione coatta amministrativa, in base all'art. 25 L. 990/1969 si verifica una successione a titolo particolare del F.G.V.S. per il tramite dell'impresa designata, per cui la detta impresa assume la qualità di parte in senso sostanziale ed è legittimata ai sensi dell'art. 111 c.p.c. a proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata contro l'impresa in liquidazione coatta amministrativa, ancorché non
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