Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/10/2024, n. 342
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Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Allegato al verbale di udienza in data 31 Ottobre 2024.
Reg.Gen. N.350/2023
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. L S Presidente relatore
Dr.ssa A Q Consigliere
Dr.ssa A S Consigliere
all'udienza di discussione in data 31 Ottobre 2024, udita la discussione orale, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 07.12.2023, e vertente tra
A.S.T. di Ascoli Piceno (appellante-appellata incidentale) contro ed Controparte_1 [...]
(appellati-appellanti incidentali), avente ad oggetto: appello Controparte_2
avverso la sentenza n°253/2023 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 09.06.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha parzialmente accolto il ricorso proposto da teso a veder riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro di Controparte_1
1
natura subordinata per 30 ore settimanali con inquadramento nel livello B del C.C.N.L. Comparto Sanità con l'A.S.U.R. Marche-Area Vasta n. 5 nel periodo dal 1 aprile 2015 al 28 dicembre 2017. Nello specifico, l'originario ricorrente aveva allegato che, dopo una serie di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti dal 01.11.2006 al 30.09.2013 (con mansioni di Operatore Tecnico Conduttore di
Caldaie e di Operatore Tecnico Elettricista), nell'impossibilità di prorogare ulteriormente i rapporti a termine ed in vista della promessa di una imminente stabilizzazione del rapporto (in realtà mai avvenuta, se non a far data dal 30.07.2018), le parti avevano raggiunto un accordo per lo svolgimento di attività di
Tecnico Volontario presso il S.I.A. dell a fini di studio, formazione e ricerca per il Controparte_3
periodo dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2016, attività che però si sarebbe svolta secondo il paradigma del lavoro dipendente (come testimoniato dalla compresenza di svariati indici sintomatici della subordinazione e dalle numerose richieste di intervento dimostrative dello stabile inserimento nell'organizzazione aziendale) e sarebbe di fatto proseguito, in assenza di ogni copertura contrattuale e di ogni controprestazione retributiva e contributiva, anche nel successivo periodo dal 1° aprile 2016 al 28 dicembre 2017. Aveva quindi chiesto accertarsi il concreto atteggiarsi dell'intero rapporto in termini di lavoro subordinato (sia per il periodo di volontariato, sia per il periodo di prestazioni rese di fatto in assenza di copertura contrattuale) e condannarsi al pagamento delle correlate Controparte_3
retribuzioni, al pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie e le festività non godute ed alla regolarizzazione contributiva.
Il Tribunale ha riconosciuto fondata nel merito la pretesa del lavoratore di accertamento della natura subordinata del rapporto, condannando la A.S.T. (pur essendo l'originaria domanda proposta contro
l e senza che nessuno si fosse mai costituito in sua vece) al pagamento delle differenze Controparte_3
retributive (senza nulla statuire con riguardo all'indennità sostitutiva ferie e festività non godute) ed alla regolarizzazione contributiva.
Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.S.T. di Ascoli Piceno censurando l'iter logico- argomentativo seguito dal primo Giudice, denunciandone l'erroneità e l'illogicità: 1) nella parte in cui ha condannato l'A.S.T. - da intendersi quale - in quanto Controparte_4 nulla potrebbe ascriversi all' A.S.T. di Ascoli Piceno, essendo stata proposta la domanda nei confronti di
alla quale era succeduta, ai sensi dell'art.42, comma 9, della L.R. n.19/2022;
2) nella Controparte_3
parte in cui ha ritenuto dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
3) nella parte in cui ha respinto l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art.32 l. 183/2010 ovvero ai sensi dell'articolo 28 del
D.lgs. 81/2015;
4) per non aver dichiarato l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 di tutte le pretese del ricorrente.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - Accertare e dichiarare che alcun provvedimento di accertamento, costitutivo e/o di condanna può essere assunto nei confronti della
[...]
[...] per i motivi sopra evidenziati;
- Accertata e dichiarata la decadenza ai sensi dell' artt. Controparte_5
32 l. 183/2010, ovvero ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 81/2015 del ricorrente dalle domande formulate, stante il decorso dei termini ex lege previsti senza alcuna impugnazione dei rapporti intercorsi, dichiarare inammissibile l'avverso ricorso. Nel merito: - dichiarata , ove occorra,
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 di tutte le pretese del ricorrente, rigettare, le domande avversarie, stante l' infondatezza delle pretese per tutti i motivi sopra esposti. […] Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare, con ogni conseguenza di legge, le avverse domande. Con vittoria di spese, compensi oltre accessori, come per legge”.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto da soggetto non legittimato all'impugnazione ed in quanto non rispondente ai requisiti di forma-contenuto di cui all'art.434 c.p.c.. Nel merito, ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in
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