Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 3551
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 23 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3116/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. Gilberto Cerutti giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Emanuela Curto giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10501/2023, pubblicata il 22 novembre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
- aveva lavorato in qualità di cuoco chef alle dipendenze di dal 14 gennaio 2014 CP_1 fino al 31 ottobre 2021;
- il rapporto di lavoro era stato formalizzato soltanto dal 17 aprile 2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadramento al 1° livello del CCNL Pubblici Esercizi
e orario part time a 35 ore settimanali, poi aumentate a 40 ore settimanali dal 28 gennaio
2016;
- aveva sempre osservato il seguente orario di lavoro: -dal martedì fino al venerdì, dalle 10.30 fino alle 15.00 e dalle 19.00 fino alle 23.00;
-il sabato e la domenica, dalle 10.30 fino alle
23.00;
- aveva fruito di riposo settimanale il lunedì;
- era stato assente per malattia dal 1° febbraio 2020 fino al 2 aprile 2020;
- dal 3 aprile 2020 fino al 31 ottobre 2021 era stato sospeso dal servizio per la pandemia da
COVID-19 e aveva percepito l'assegno FIS da parte dell' e le voci retributive da parte CP_2 dell'azienda, come da conteggio in atti;
- fino alla regolarizzazione del rapporto di lavoro aveva ricevuto la retribuzione di € 1.500,00 mensili;
- successivamente, gli erano state rilasciate le buste paga fino a giugno 2019;
- le buste paga di marzo e di aprile 2019 erano state sottoscritte con firma apocrifa, firma che pertanto veniva disconosciuta;
- non aveva fruito integralmente delle ferie e dei permessi maturati;
- aveva lavorato nei giorni di festività e di festività soppresse;
- era rimasto in credito per differenze retributive maturate a vario titolo;
- non era stato integralmente assicurato presso l' . CP_2
Pertanto, domandava:
"Voglia il Giudice adito, adversis reiectis:
a) accertare la mancata osservanza nel periodo 19/4/2015-31/1/2016 dell'assetto temporale della prestazione come pattuito nel contratto “part-time”;
b) accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato relativamente al periodo per cui è causa, ovvero al diverso periodo ritenuto provato;
2 c) condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme meglio indicate nel sopraesteso conteggio per i titoli ivi specificati per la complessiva somma di € 168.874,19, ovvero per quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste e più eque;
d) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalle date di maturazione dei singoli crediti;
e) con il favore delle spese del compenso professionale di lite determinato ex D.M. n. 55/14, da distrarsi in favore dell'Avv. Gilberto Cerutti che se ne dichiara antistatario”
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande CP_1
e condannava il a rifondere alla controparte le spese di lite. A fondamento, poneva le seguenti Pt_1 ragioni:
- nella prima difesa utile, costituita dalla prima udienza di discussione, il ricorrente non ha contestato quanto affermato dalla società datrice di lavoro circa l'intervenuto pagamento a mezzo di bonifico bancario di alcune delle spettanze rivendicate in giudizio, ossia la retribuzione di marzo e di aprile 2019, la tredicesima del 2016, la tredicesima e la quattordicesima del 2017 e la tredicesima del 2019. Pertanto, è tardiva la contestazione effettuata al riguardo nelle note conclusive. Di conseguenza, deve ritenersi integralmente corrisposto quanto dovuto al lavoratore per le causali indicate;
- circa le ulteriori differenze retributive rivendicate in giudizio, va osservato che la prova testimoniale non ha dimostrato la pretesa retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro, il maggior orario di lavoro osservato rispetto a quello contrattualmente stabilito, la mancata fruizione di ferie e di permessi, nonché la prestazione lavorativa domenicale, quest'ultima riferita dai testi come eseguita dal ricorrente soltanto in modo occasionale e sporadico.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 11 dicembre 2023, chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, adversis reiectis,
a) – in via istruttoria, disporre l'acquisizione dei nuovi documenti depositati;
b) – nel merito, accogliere i motivi di gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare la società appellata al pagamento in favore dell'appellante delle seguenti somme: -quanto ad € 7.124,41 per tredicesime;
-quanto ad € 7.394,39 per quattordicesime;
-quanto ad € 16.181,29 per lavoro straordinario;
-quanto ad € 1.222,70 per differenze
T.F.R.;
-quanto ad € 1.091,42 per lavoro domenicale: per un totale di € 33.014,21, ovvero
3 alle diverse somme ritenute più giuste e più eque, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
c) –in ogni caso, con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cc e dell'art. 115 cpc. In specie: - omesso rilievo dell'assenza di prova, che incombe sul datore di lavoro, del pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità per gli anni oggetto di causa;
-erroneo convincimento di rilevanza decisoria della sola allegazione del pagamento d'importi per i titoli menzionati, stante la necessità della prova documentale per dimostrare l'estinzione dell'obbligazione controversa
b) erronea valutazione delle risultanze istruttorie circa le prestazioni straordinarie. In specie:
-omessa considerazione che il ricorrente non era tenuto a lavorare secondo turni a seconda delle esigenze aziendali, ma eseguiva la prestazione lavorativa come chef di cucina in entrambi i turni della giornata lavorativa (antimeridiano e pomeridiano), cioè a tempo pieno;
-omesso rilievo che nelle buste paga figura una paga base giornaliera evidentemente riconducibile, non già ad una prestazione giornaliera ridotta, bensì a una prestazione full time;
-offerta di nuovi documenti indispensabili alla decisione ex art. 437 cpc, ossia la comunicazione di assunzione del 14 aprile 2015 e la comunicazione di variazione contrattuale del 28 gennaio 2016;
-pregiudizievole valutazione delle prove testimoniali;
c) omesso riconoscimento della differenza per t.f.r. scaturente dall'incidenza degli scatti di anzianità nella base di calcolo del trattamento;
d) omesso riconoscimento del lavoro domenicale, per omessa valutazione del contratto di lavoro del 14 aprile 2015, da cui emerge che il lavoro era prestato dal martedì fino alla domenica.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. Preliminarmente, la Corte dà atto che si è formano il giudicato c.d. “interno” sulla statuita reiezione delle seguenti domande:
- accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo anteriore alla regolarizzazione del 17 aprile 2015 e di condanna del datore di lavoro a pagare le conseguenti differenze retributive;
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- condanna del datore di lavoro a pagare, in relazione al periodo di lavoro regolarizzato, le differenze retributive (ivi comprese le retribuzioni di marzo e aprile 2019), l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, il compenso per le festività non godute e per le festività soppresse.
Infatti, l'appellante non ha proposto appello avverso questa pronuncia, rispetto alla quale è soccombente.
7. Nel merito l'appello è fondato in minima parte e va accolto nei limiti che si esporranno.
8. In specie,