Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2024, n. 6529
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati:
Dott. Diego Rosario Pinto PRESIDENTE Dott. Biagio Roberto Cimini CONSIGLIERE rel. Dott. Nicola Saracino CONSIGLIERE riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3064 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 7.06.2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.;
T R A
Reti Televisive Italiane (R.T.I.) S.p.A., con sede in Roma, Largo del
Nazareno 8, Codice Fiscale 06921720154 e P. IVA 03976881007, in persona dell'Avv. Stefano Longhini in qualità di procuratore speciale in forza di procura speciale dell'8.1.2004 per Notaio Dott. Arrigo Roveda (rep. 28649 e racc. 7320, prodotta in copia quale doc. 1), rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, dagli Avvocati Antonello Martinez (C.F. [...], fax
02740707 e indirizzo PEC antonello.martinez@milano.pecavvocati.it), Alberto
Merlo (C.F. [...], fax 02740707 e indirizzo PEC alberto.merlo@milano.pecavvocati.it) del foro di MI e FA RI (C.F.
[...], fax 06.32656182 e indirizzo PEC fabiolepri@ordineavvocatiroma.org) del foro di Roma, come da procura in calce all'atto di citazione in appello, indicando di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo pec alberto.merlo@milano.pecavvocati.it;
ai fini delle notifiche previste ai sensi dell'art. 16-sexies del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221, si elegge domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
r.g. n. 1
alberto.merlo@milano.pecavvocati.it
APPELLANTE
E
L'Avv. ES OP, non in proprio ma quale amministratore di sostegno di AS OR, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], C.F. [...], rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Filippo Savani del Foro di
Modena, c. f. [...](p.e.c. filipposavani@ordineavvmodena.it) e dall'Avv. Lucio Laurita Longo del Foro di Roma, c. f. [...](p.e.c. luciolauritalongo@ordineavvocatiroma.org ), in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta e depositata all'interno del fascicolo telematico, giusta autorizzazione del sig. Giudice Tutelare in data
27.11.2013 (cfr. doc.ti 1 e 2 fascicolo di parte attrice di primo grado), ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato presso lo Studio e la persona del secondo in Roma, via Ugo De Carolis n. 77
APPELLATO
OGGETTO: Diritti della personalità - Appello avverso la sentenza n.
6971/2019 del Tribunale di Roma, sezione I civile, pubblicata l'1/04/2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 7.6.2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in rubrica il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande come in atti proposte, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvedeva:
- Condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di 100.000,00 euro, secondo quanto riportato in motivazione, con gli interessi dalla presente pronuncia al saldo;
- Dichiara inammissibile l'ulteriore istanza proposta dalla parte attrice;
r.g. n. 2
- Condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali, che liquida d'ufficio, in complessivi 13.430,00 euro, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%.
Il presente giudizio trae origine dalla domanda di risarcimento del danno proposta da ES OP – non in proprio ma in qualità di amministratore di sostegno di OR AS – nei confronti di Reti Televisive Italiane (R.T.I.)
s.p.a. per avere mandato in onda nel corso della trasmissione “Le Iene Show” un servizio lesivo della riservatezza del suo amministrato.
Al riguardo aveva dedotto, in particolare, che il servizio intitolato “Il molestatore di minorenni” fosse stato trasmesso senza il suo necessario consenso, nonché senza alcuna cautela di protezione della sua immagine in mancanza di qualsiasi mascheramento del volto e/o della voce, con la conseguenza che il AS era pienamente riconoscibile.
L'attore aveva poi rappresentato che il AS era affetto da “disturbo di personalità con aspetti di natura psicotica ed immatura, vulnerabile a manipolazioni esterne” e per questo “da anni in cura presso il centro di salute mentale di Modena”.
Il Tribunale aveva accolto l'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Monza denegando la propria competenza in favore del Tribunale di
Roma;
si era costituita l'emittente televisiva che aveva eccepito la nullità del giudizio per essere stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, come richiesto dall'art.152 D.Lgvo n. 196/2003, e, nel merito, la reiezione di tutte le domande in quanto infondate e non provate, con allegazione dell'esimente dell'attività giornalistica e deducendo la mancanza di prova in ordine al danno lamentato.
Il Tribunale, con la sentenza di cui in rubrica aveva rigettato l'eccezione di nullità, essendo stata la domanda legittimamente introdotta con atto di citazione, ed aveva condannato Reti Televisive Italiane al pagamento in favore della parte attrice della somma complessiva di 100.000,00 euro, ritenendo che la mancata
r.g. n. 3
conoscenza delle condizioni di OR AS non fosse idonea a scusare il giornalista, che non aveva provato di avere condotto una ricerca seria ed accurata, anche alla luce della condizione di fragilità del AS, che poteva essere riscontrata con l'uso dell'ordinaria diligenza, e comunque era comprensibile dalle circostanze che avevano preceduto la messa in onda del servizio.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto prevalente la tutela alla riservatezza ed all'immagine dell'attore quale soggetto fragile
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