Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2024, n. 3969
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 19 novembre 2024 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1646/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4745/2022 emessa in data 23 maggio 2022 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
FI.MA. S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore ( C.F.
01831390446), in carica pro tempore MA LI rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avvocato Laila Perciballi e dall'Avvocato
Anna Chiara Calzona PEC: lailaperciballi@ordineavvocatiroma.org annachiara.calzona@avvocaticrotone.legalmail.it ;
-APPELLANTE-
E
FONDAZIONE ENASARCO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianluca
Amoruso PEC: g.amoruso@anello-pec.it ;
APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 24 giugno 2022, la FIMA srl ha impugnato la sentenza n.4745/2022 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il 23 maggio 2022.
Il Tribunale rigettava l'opposizione a verbale ispettivo promossa dall'attuale appellante.
Con l'appello la Fima srl assume l'erronea determinazione del primo giudice laddove ha ritenuto che i rapporti di collaborazione oggetto di accertamento ispettivo ed intervenuto con una società operante quale intermediatore finanziario dovessero essere qualificati come agenzia.
La Fondazione Enasarco si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 19 novembre 2024, dopo che alla precedente udienza è stato concesso su richiesta delle parti termine per note illustrative, all'esito della discussione orale e della successiva
Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rivolgendosi al Gl di Roma, la FIMA srl proponeva opposizione avverso il verbale ispettivo datato 11 ottobre 2021 con cui la Fondazione Enasarco aveva affermato l'obbligo contributivo della società in relazione ad alcuni soggetti (MI VO, IN PE, RR ND, LI
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ON, LI MA, Studio Operativo snc di RU CO & C.,
Bfgm srl, Idea Business srl) che avevano svolto attività di collaborazione con la società operante nel settore finanziario come mediatore.
L'accertamento riguardava l'arco temporale dal 2016 al 2020.
La domanda di accertamento negativo proposta dalla società era stata estesa oltre i collaboratori in relazione ai quali l'accertamento era sfociato in una pretesa contributiva, ma aveva riguardato anche a collaboratori ulteriori
(Teg di MA LI & C. sas, Holding Get srl, Elibea srl e FA AL
Interiors srl) nell'intento di prevenire ulteriori iniziative di Enasarco e ad essa si accompagnava la richiesta di condanna della Fondazione Enasarco per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Il Tribunale, nel contraddittorio con Enasarco, che illustrava argomenti in fatto ed in diritto a sostegno della qualificazione dei rapporti come contratti di agenzia, disattendeva la domanda e condannava la FIMA srl alla corresponsione della somma di euro 55.949,87 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni e FIRR oltre interessi di mora.
Definiva, quindi, il regolamento delle spese in favore di Enasarco, pur escludendo la lite temeraria.
Nell'atto di appello FIMA srl ha illustrato i seguenti motivi di gravame.
In primo luogo, l'appellante ha censurato l'affermazione che i rapporti fossero dotati di continuità e stabilità, assumendo che, viceversa, dall'esame dei compensi percepiti ed indicati nelle fatture emesse dai singoli lavoratori, correlati ad una “segnalazione occasionale” avrebbe dovuto ricavarsi
l'occasionalità della prestazione.
Secondo la Fima srl, avrebbe dovuto essere valorizzata l'assenza di un atto di conferimento di incarico ai soggetti individuati nell'accertamento opposto e la discontinuità temporale e quantitativa dei compensi percepiti, aspetti questi compatibili con il contratto di procacciamento d'affari.
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Esaminando la posizione di ciascun operatore l'appellante ha rilevato che lo Studio Operativo Snc di RU CO & Co, nel corso del periodo accertato dagli ispettori (2017/2021), aveva emesso complessivamente n. 25 fatture, distribuite in un arco temporale di 4 anni;
ovvero 5 fatture nel 2017,
9 fatture nel 2018, 3 fatture bel 2019, 5 fatture nel 2020.
In questo, come negli altri casi oggetto di accertamento, il numero delle fatture sarebbe stato diverso nel corso degli anni, gli importi dei compensi sarebbero stati eterogenei, la numerazione delle fatture sarebbe stata discontinua, perciò tali elementi avrebbero deposto per un rapporto puramente occasionale.
La MGS IMMOBILIARE S.R.L. nel corso del periodo accertato dagli ispettori (2017/2021), aveva emesso complessivamente n. 12 fatture distribuite in un arco temporale di 4 anni;
ovvero 4 fatture nel 2018 la n. 56, la n. 100 In riferimento alla LD DI LD UR, il collaboratore
CI LD, nel periodo 2017/2020 risulta avrebbe emesso 7 fatture per un importo complessivo di € 12.000,00. Anche in tal caso, la causale delle fatture emesse nei confronti della ricorrente/appellante evidenzierebbe che non sussistevano né stabilità, né continuità del rapporto con FIMA S.r.l.
Così sarebbe stato anche per le ricevute di pagamento emesse il 19/12/2017,
6/2/2018, 30/11/2018 da LI MA, per quelle del 14 ottobre 2017 e del 18 dicembre 2017 emesse da LI ON, per quella del 13 dicembre
2017 redatta da RR ND, per quella del 18 dicembre 2018 di
IN PE, nonché quella del 24 aprile 2021 rilasciata da MI
VO.
In buona parte dei casi si sarebbe trattato dell'emissione di una singola fattura o di poche fatture isolate.
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Le considerazioni formulate sarebbero state valide anche per la