Corte d'Appello Bari, sentenza 17/06/2024, n. 945
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Testo completo
R.g. 724 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
2) dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
TRA
, in persona del Ministro in carica, Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
-Appellante/appellato incidentale-
E
CP_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti. Maria Rosaria Calvio, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi,
Walter Miceli e Fabio Ganci
-Appellato/appellante incidentale -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 31.1.2023 dinanzi al Tribunale di Trani in funzione
1
di giudice del lavoro, - in qualità di docente supplente temporaneo nell'a.s. CP_1
2020/2021, dal 22/12/2020 al 30/06/2021 presso l'Ist. di Molfetta per 18 ore Persona_1 settimanali, nell'a.s. 2021/2022, dal 5/10/2021 al 30/06/2022 presso l'Ist. Galileo Ferraris di
Molfetta per 9 ore settimanali, con completamento di ulteriori 9 ore settimanali presso l'I.P.
Santarella De Lilla e nell'a.s. 2022/2023, dal 29/9/2022 al 30/06/2023 per 5 ore settimanali presso
l'IISS Sergio Gusmai di Bisceglie e dal 11/2022 al 30/06/2023 per 1 ora settimanale presso l'Ist.
Mons. di Molfetta - ha chiesto accertarsi il proprio diritto a beneficiare della Carta Parte_2
Elettronica istituita dalla L. n. 107/2015 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascuno degli anni scolastici, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e, per l'effetto, “condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta elettronica” o Parte_1 altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 1.500,00 EURO MILLECINQUECENTO (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente”;
ovvero “ IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo Parte_1 formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannarsi il
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta “Carta Parte_1 elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità
e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.”, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il contestava la fondatezza della Parte_1
domanda.
2 2. Con sentenza n. 1035/2023 emessa il 05.06.2023, il Tribunale accoglieva la domanda del ricorrente così statuendo: “
1. dichiara il diritto di a ottenere il beneficio economico CP_1 della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso;
2. condanna, per l'effetto, il
[...]
, in persona del pro-tempore, al pagamento di euro 1.500,00 Parte_1 Parte_1 in favore della parte ricorrente;
3. condanna il , in persona Parte_1
del , al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che Controparte_2
liquida in €. 43,00 per spese vive ed € 1.100,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Maria Rosaria Calvio, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio
Ganci”.
2.1. Il primo giudice - ricostruito il quadro normativo di riferimento, con richiamo all'art. 35 della
Cost, all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e successivo DPCM attuativo 24.09.2015, alla disciplina contrattuale del comparto Scuola di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL 29.11.2007, evidenziando la necessità di una lettura congiunta e costituzionalmente orientata della complessa disciplina di riferimento - concludeva, mediante richiamo alla giurisprudenza amministrativa, che
“la scelta del di escludere dal beneficio della Carta docenti il personale con contratto a Parte_1
tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A”. (C.d.S., sentenza n. 1842/2022).
Evidenziava che della questione era stata recentemente investita la Corte di Giustizia Europea, che con ordinanza del 18.05.2022, resa nella causa C-450-21, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, aveva affermato che la stessa doveva essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale Parte_1
docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo Parte_1 di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Richiamava a sostegno delle proprie argomentazioni due recenti pronunce rese in fattispecie del tutto analoghe, sentenza n. 515/2022 del Tribunale di Torino in data 24.03.2022 e sentenza n.
803/2022 del Tribunale di Marsala in data 7.09.2022.
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Precisava, altresì, che l'interpretazione che equipara anche con riferimento alla Carta Docenti la posizione dei docenti non di ruolo a quella dei docenti di ruolo appare in linea anche con i principi affermati costantemente dalla Corte di Giustizia Europea, in relazione ad alcune note questioni come quella concernente il riconoscimento del servizio c.d. pre-ruolo svolto dai docenti precari nel periodo antecedente la stabilizzazione, principi espressi nella nota decisione della Corte di Giustizia
22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, Gaviero e C-456/09, Iglesias nella quale si Per_2 afferma che: “un'indennità per anzianità di servizio … rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”.
Ed ancora che, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte (sentenza n. 31149/2019), occorreva verificare che non vi fossero in concreto ragioni che giustificassero la disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato e che, nel caso di specie, “nulla è stato provato che possa giustificare il diverso trattamento dei docenti e ciò ancora di più se si considera che viene in rilievo la formazione e l'aggiornamento del docente che non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato”.
2.2. Il Tribunale, infine, nel dar atto che nel ricorso introduttivo della lite si invocava “il mero pagamento del corrispondente valore della carta”, riteneva “ che la domanda vada qualificata come di risarcimento danno per non aver fruito della somma di denaro corrispondente al valore della Carta Docenti in conseguenza di un illegittimo comportamento del e Parte_1
come tale sia ammissibile nei termini proposti;
ciò anche in considerazione del fatto che essendo la domanda proposta da un docente precario questi potrebbe non essere attualmente inserito nell'organigramma scolastico, il che renderebbe sostanzialmente inattuabile l'esecuzione della decisione di condanna al rilascio della Carta”.
Aggiungeva che non poteva affatto condividersi l'assunto difensivo del laddove Parte_1
sosteneva essere a carico del docente la prova dell'esborso di somme di denaro ai fini della formazione, perché una soluzione di questo tipo finirebbe con il ledere ulteriormente la posizione
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del docente non di ruolo che, oltre a non aver ottenuto la Carta Docenti nei tempi e nella modalità previsti per i docenti precari, avrebbe anche dovuto investire in autonomia sulla formazione senza nessuna certezza di ottenere il ristoro dell'esborso sostenuto.
Riconosceva, pertanto, in favore dell'istante il diritto a ottenere il beneficio economico della cd.
“Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati in ricorso con conseguente condanna del al Parte_1
pagamento di € 1.500,00, oltre accessori nei limiti di legge.
3. Avverso tale statuizione, con ricorso del 3.07.2023, proponeva appello il
[...]
, per i motivi di seguito specificati e valutati, precisando di limitare