Corte d'Appello Genova, sentenza 22/01/2024, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 22/01/2024, n. 11
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 11
Data del deposito : 22 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI GENOVA SEZIONE LAVORO
La Corte in persona dei Magistrati Dott. Giuliana Melandri Presidente estensore Dott. Paolo Viarengo Consigliere Dott. Maria Grazia Cassia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa Rg. 123/2023 promossa da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (CF : 80078750587) elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA, 6 R 16121 GENOVA presso l' Ufficio legale della sua sede provinciale, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli (c.f. [...]– pec avv.cinzia.lolli@postacert.inps.gov.it) per procura generale alle liti del
23.1.2023, a rogito del Dott. Roberto Fantini , Notaio in Fiumicino, Rep.37590
appellante
C O N T R O

EL RI (CF: [...]) rappresentata e difesa, in forza di mandato unito al ricorso introduttivo il giudizio di primo grado, dall'avv. Pierpaolo Casalegno (CF [...]) PEC pierpaolo.casalegno@ordineavvgenova.it ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova C.so Andrea Podestà 11/8
appellata
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CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante:
“Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere ogni domanda formulata ex adverso perché infondata in fatto e diritto, confermando la legittimità dell'iscrizione della dott.ssa IA alla Gestione separata per l'anno 2013 e la debenza della relativa contribuzione, quantificata nella somma di euro 4.234,32 a titolo di contributi e la somma di euro 2.985,79 a titolo di sanzioni, oltre le ulteriori somme ed accessori dovuti per legge .
Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio. ”
Per l' appellata :
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, respingere l'appello avversario perché invalido, inammissibile, nullo e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L' INPS ha appellato la sentenza del Tribunale di Genova che, in accoglimento del ricorso della dott.ssa Elena RI, ha annullato l' avviso di addebito n. 68969196878-5 emesso da INPS in data 10 giugno 2019 avente ad oggetto il pagamento alla Gestione Separata di €. 4.234,32 a titolo di contribuzione ed €. 2.985,79 a titolo di sanzioni per l' anno 2013, in cui la stessa aveva conseguito redditi da lavoro autonomo quale commercialista tirocinante.

2. Il Tribunale ha infatti aderito alla tesi della opponente, secondo cui la stessa si era regolarmente pre-iscritta, quale Dottore Commercialista, alla Cassa Nazionale di previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti nel periodo del tirocinio obbligatorio (anni dal 1/01/2010 al 31/12/2013);
secondo il giudice tale pre-iscrizione, essendo alternativa e non cumulativa rispetto all'iscrizione ad altro ente di previdenza, escludeva la possibilità di iscriversi alla Gestione Separata INPS. Nella fattispecie in esame, infatti, non operavano i principi elaborati dalla giurisprudenza sull'assoggettamento a contribuzione INPS dei liberi professionisti in applicazione del disposto di cui all' art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 così come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011 convertito in legge n. 11/2011, posto
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che la stessa aveva versato alla propria Cassa di categoria i contributi soggettivi (e non solo quelli integrativi) idonei a costituire la propria posizione contributiva, come da ultimo confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 104/2022. Più specificamente, ad avviso del giudicante, vi erano chiari elementi per ritenere la natura soggettiva di tale contributo, in quanto lo stesso non risultava riaddebitabile ai clienti e, pertanto, contribuiva alla determinazione del reddito del professionista nonché alla determinazione della anzianità contributiva aumentando il montante dei contributi utili ai fini della pensione futura una volta il tirocinante abbia ultimato il suo percorso iniziale, accedendo definitivamente alla professione con il titolo di Dottore
Commercialista ( cfr. artt 2, 7 e 10 del Regolamento in atti anche a spiegazione dei meccanismi di computo). Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, essendo intervenuta la predetta sentenza in corso di causa. 3 I Motivi di appello:

3.1. La decisione impugnata, ad avviso di INPS, era anzitutto censurabile nella parte in cui aveva escluso l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per il 2013, nonostante in quell'anno la dott.ssa IA (titolare dell'apposita Partita IVA) avesse prodotto dei redditi professionali in qualità di lavoratore autonomo dichiarati ai fini fiscali nel quadro LM del Mod. Unico della dichiarazione dei redditi per un totale complessivo di 15.600,00. Il Tribunale aveva ritenuto che vi erano chiari elementi per ritenere la natura soggettiva del contributo versato alla Cassa dei Dottori Commercialisti, in quanto, come incontestato e risultante dalla regolamentazione in atti, lo stesso non risultava riaddebitabile ai clienti e, pertanto, contribuiva alla determinazione della anzianità contributiva, aumentando il montante dei contributi utili ai fini della pensione futura una volta il tirocinante avesse ultimato il suo percorso iniziale, accedendo definitivamente alla professione con il titolo di Dottore Commercialista. Secondo l' INPS, tale ragionamento non era corretto. Il giudice non aveva tenuto conto del fatto che il legislatore, con la creazione della gestione separata, aveva inteso estendere la copertura assicurativa nell'ambito della cd. politica di universalizzazione delle tutele, la caratteristica precipua della norma, come si poteva evincere dal testo, consisteva nell'aver assoggettato ad assicurazione non più determinate categorie di lavoratori, ma il tipo di reddito da lavoro autonomo. Nella fattispecie in esame, ci si trovava di fronte a redditi di rilevante entità conseguiti da una tirocinante, la cui figura era disciplinata dal codice
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deontologico del 2008 che all' art. 37 prevedeva che “Il rapporto di tirocinio, considerato come periodo di apprendimento professionale, è per sua natura gratuito. Tuttavia il professionista non mancherà di attribuire al praticante somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l'assiduità e l'impegno nell'attività svolta”. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, con Decreto n. 143 del 7 agosto 2009 – in vigore dal 31 ottobre 2009-
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