Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/05/2024, n. 380
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa G P Presidente rel.
2. Dr.ssa B F Consigliera
3. Dr.ssa G B Consigliera
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n.370 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2021 e vertente
Tra
, con l'avv.ta MULTARI CARMEN, Parte_1
appellante
E
, con l'avv.ta PUCCIO CONCETTA, Controparte_1
appellato
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n.
147/2020, pubblicata in data 24/09/2020;
differenze retributive.
FATTO.
1. Con ricorso del 30.7.2018. conveniva davanti al Giudice del Parte_1
lavoro, la , deducendo: Controparte_1
- di avere lavorato alle sue dipendenze dal 12.05.2010 al 29.02.2012, con la qualifica di autista, sulla linea – Francoforte, dapprima con contratto di lavoro a tempo Org_1
determinato, parziale orizzontale (20 ore settimanali) e, successivamente, dal 9.6.2011, con contratto a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali);
- che la prestazione lavorativa settimanale era articolata come segue: martedì partenza da o da Francoforte alle ore 8:00 – arrivo a Francoforte o a alle ore Org_1 Org_1
15:00 di mercoledì, giovedì partenza da Francoforte o alle ore 8:00 - arrivo a Org_1
o Francoforte di venerdì alle ore 15:00, sabato partenza da o Org_1 Org_1
Francoforte alle ore 8:00 - arrivo a Francoforte o domenica alle ore 15:00, il Org_1
lunedì di riposo;
-che nello svolgimento di tale prestazione lavorativa erano previsti tre giorni di riposo mensili;
-che dall'esame dei fogli paga depositati in atti si evinceva che le ore di lavoro retribuite fossero inferiori a quelle effettivamente e realmente prestate (di gran lunga superiori) e che il salario erogato era inferiore a quello stabilito nei minimi tabellari;
-che aveva svolto ore di lavoro straordinario non retribuito;
-che nulla aveva percepito a titolo di trasferta ex artt. 158 e 266 C.C.N.L., di assegni familiari, dovuti per moglie e figlio a carico, di malattia dal 09.11.2011 al 21.11.2011, di retribuzione per il mese di febbraio 2012 e di T.F.R.
Chiedeva, pertanto, la condanna di parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 30.332,31, di cui € 5.800,00 a titolo di differenza per retribuzione ordinaria,
€ 1.134,57 a titolo di trasferta, € 2.663,08 a titolo di lavoro straordinario festivo notturno, € 3.088,18 a titolo di straordinario festivo diurno, € 1.100,00 a titolo di assegni familiari, € 2 .192,98 titolo di malattia ed infine € 1.555,84 a titolo di T.F.R. per il periodo lavorativo 21.09.2010 – 29.02 .2012.
2.Instauratosi il contraddittorio, la Società eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto <… la società è stata oggetto di cessione intorno