Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/05/2024, n. 380
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa G P Presidente rel.
2. Dr.ssa B F Consigliera
3. Dr.ssa G B Consigliera
ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa iscritta al n.370 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2021 e vertente
Tra
, con l'avv.ta MULTARI CARMEN, Parte_1
appellante
E
, con l'avv.ta PUCCIO CONCETTA, Controparte_1
appellato
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n.
147/2020, pubblicata in data 24/09/2020;differenze retributive.
FATTO.
1. Con ricorso del 30.7.2018. conveniva davanti al Giudice del Parte_1
lavoro, la , deducendo: Controparte_1
- di avere lavorato alle sue dipendenze dal 12.05.2010 al 29.02.2012, con la qualifica di autista, sulla linea – Francoforte, dapprima con contratto di lavoro a tempo Org_1
determinato, parziale orizzontale (20 ore settimanali) e, successivamente, dal 9.6.2011, con contratto a tempo indeterminato e pieno (40 ore settimanali);
- che la prestazione lavorativa settimanale era articolata come segue: martedì partenza da o da Francoforte alle ore 8:00 – arrivo a Francoforte o a alle ore Org_1 Org_1
15:00 di mercoledì, giovedì partenza da Francoforte o alle ore 8:00 - arrivo a Org_1
o Francoforte di venerdì alle ore 15:00, sabato partenza da o Org_1 Org_1
Francoforte alle ore 8:00 - arrivo a Francoforte o domenica alle ore 15:00, il Org_1
lunedì di riposo;
-che nello svolgimento di tale prestazione lavorativa erano previsti tre giorni di riposo mensili;
-che dall'esame dei fogli paga depositati in atti si evinceva che le ore di lavoro retribuite fossero inferiori a quelle effettivamente e realmente prestate (di gran lunga superiori) e che il salario erogato era inferiore a quello stabilito nei minimi tabellari;
-che aveva svolto ore di lavoro straordinario non retribuito;
-che nulla aveva percepito a titolo di trasferta ex artt. 158 e 266 C.C.N.L., di assegni familiari, dovuti per moglie e figlio a carico, di malattia dal 09.11.2011 al 21.11.2011, di retribuzione per il mese di febbraio 2012 e di T.F.R.
Chiedeva, pertanto, la condanna di parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 30.332,31, di cui € 5.800,00 a titolo di differenza per retribuzione ordinaria,
€ 1.134,57 a titolo di trasferta, € 2.663,08 a titolo di lavoro straordinario festivo notturno, € 3.088,18 a titolo di straordinario festivo diurno, € 1.100,00 a titolo di assegni familiari, € 2 .192,98 titolo di malattia ed infine € 1.555,84 a titolo di T.F.R. per il periodo lavorativo 21.09.2010 – 29.02 .2012.
2.Instauratosi il contraddittorio, la Società eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in quanto <… la società è stata oggetto di cessione intorno la fine Controparte_1 dell'anno 2016 tra la precedente Legale Rappresentante pro tempore, la sig.ra
[...]
, purtroppo prematuramente deceduta a causa di una terribile malattia e Per_1
l'odierno Legale appresentante pro tempore, il sig. .>; nonché la Persona_2
prescrizione delle differenze salariali rivendicate dal lavoratore.
3.Con la sentenza n. 147/2020, il Tribunale, rigettava il ricorso ritenendo fondata
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva perchè: <'art. 2560 del codice civile stabilisce: “L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche
l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”. Parte resistente ha provato documentalmente la cessione dell'azienda per compravendita nell'anno 2015, nonché l'assenza dei debiti oggetto di causa nei libri contabili obbligatori (vedasi allegati alla memoria costitutiva). Parte ricorrente non ha, invece, fornito elementi di segno contrario. Ne discende il rigetto del ricorso per come proposto nei confronti dell'odierna parte resistente. In considerazione della particolarità delle questioni trattate, si ritiene equo compensare le spese di lite.>>.