Corte d'Appello Genova, sentenza 03/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Genova, sentenza 03/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Corte d'Appello Genova
Numero : 8
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Marco Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 341 / 2022 R.G. promossa da
ER S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Paolo Luigi Merli, rapp. e difeso dall'Avv.to Filippo Di Peio (costituitosi in sostituzione del precedente difensore il 01.12.2023) ed elett. dom. presso lo studio dell'Avv.to Ekaterina Aksenova per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di
AR - SOCIETA' PER AZIONI, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore dott. Michele Lerici, rapp. e difesa dall'avv.to ALEMANI GIACOMO ed elett. dom. presso lo studio dell'Avv.to Enrico Canepa per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare, in riforma dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa nell'ambito del giudizio recante
RG. n. 4440/2021 dal Tribunale Civile di Genova, Sez. 6, nella persona del Giudice Dott. Parentini, in data 13 marzo 2022 e comunicata via p.e.c. dalla cancelleria del Tribunale ai procuratori delle parti costituite in data 14 marzo 2022, per i motivi e nelle parti indicate nel presente atto di appello con ogni conseguenza ed effetto di legge:
In via preliminare:
1

1) dichiarare l'inammissibilità dell'azione della SA per omesso invio della domanda di rimborso all'Agenzia Delle Entrate ai sensi dell'art. 29 Legge n.428/1990, come esposto in narrativa, condannando, per l'effetto, la SA alla restituzione in favore di ER S.p.a. dell'importo complessivo di euro 290.198,82 (cfr. doc. B) versato in suo favore in esecuzione dell'Ordinanza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento;

2) dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda avversaria per tutti i motivi esposti in atti, condannando, per l'effetto, la SA alla restituzione in favore di ER S.p.a. dell'importo complessivo di euro 290.198,82 (cfr. doc. B) versato in suo favore in esecuzione dell'Ordinanza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento;

In via preliminare nel merito:
1) dichiarare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione ex adverso proposta a motivo dell'assenza dei relativi presupposti giuridici richiesti dall'art. 2033 c.c., condannando, per l'effetto, la SA alla restituzione in favore di ER S.p.a. dell'importo complessivo di euro 290.198,82 (cfr. doc. B) versato in suo favore in esecuzione dell'Ordinanza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento;

In via principale nel merito:
1) rigettare tutte le domande formulate dalla SA in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti
i motivi esposti nel presente atto, condannando, per l'effetto, la SA alla restituzione in favore di
ER S.p.a. dell'importo complessivo di euro 290.198,82 (cfr. doc. B) versato in suo favore in esecuzione dell'Ordinanza impugnata, il tutto con interessi dalla data del singolo pagamento;

In ogni caso:
1) con vittoria di spese e compensi del doppio grado giudizio oltre IVA, CPA, spese generali e oneri di legge.”
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
IN VIA PRINCIPALE , NEL MERITO:
- Respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto
- confermare in toto l'impugnata sentenza e, conseguentemente
- dichiarare in ogni caso, che nulla è dovuto da parte di SA spa, a titolo restitutorio, in favore del ER spa;

IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”

2 Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, AR S.P.A. agiva innanzi al Tribunale di Genova affinché questi dichiarasse e condannasse ER S.P.A. alla restituzione nei suoi confronti della somma indebitamente pagata a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica ex art. 6 D.L. 511/1988 per un importo di € 220.144,93, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La ricorrente esponeva:
- che in data 08/12/2010 aveva sottoscritto con ER S.p.a. un contratto di fornitura di energia elettrica per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2011 (doc. 1) e che aveva pagato regolarmente tutte le fatture emesse dal fornitore (docc. 2 e 3);

- che ER Spa era obbligata al pagamento nei confronti dello Stato di una addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica ex art. 6 D.L. 511/1988 (conv. con mod. dalla L. 20/1989), con facoltà di rivalersi sul consumatore finale ex art. 56 D. Lgs. 504/1995 T.U.A.;
pertanto, aveva addebitato alla ricorrente le suddette addizionali provinciali (cfr. doc. 3);

- che SA aveva pagato anche le addizionali (cfr. doc. 2).
La ricorrente deduceva:
- che la normativa sulle addizionali veniva abrogata per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE tramite la promulgazione del D. Lgs. 23/2011 per le Regioni a statuto ordinario e del D.L. 16/2012 conv. con modif. nella L. 44/12 per le altre Regioni;

- che la Corte di Cassazione aveva stabilito la disapplicazione dell'art. 6 D.L. 511/1988 anche per il periodo antecedente alla sua abrogazione ed in particolare per il biennio 2010-2011(sentenze
22343/2020;
16142/2020;
10691/2020;
27101/2019;
27099/2019;
15198/2019) ed aveva affermato anche il diritto del consumatore ad agire con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito contro il fornitore dell'energia, al fine di ottenere da questi la restituzione delle somme pagate a titolo di addizionale provinciale. Di conseguenza, la ricorrente aveva diffidato e messo in mora ER Spa in data 05/02/2020 (doc. 4), chiedendo la restituzione delle addizionali pagate indebitamente. Ma tale richiesta era rimasta priva di riscontro;

- che aveva incaricato tecnici qualificati per ottenere una perizia che quantificasse le somme effettivamente pagate a titolo di addizionale (doc. 5). Tale somma veniva individuata in euro
220.144,93 IVA esclusa (euro 266.375,36 IVA inclusa).
La ricorrente aveva attivato la procedura di Mediazione presso l'Organismo di mediazione del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como (doc. 6) senza esito positivo.
Si costituiva la resistente allegando che l'addizionale provinciale fosse un'addizionale ad un'imposta indiretta sul consumo introdotta da una legge statale (TUA), abrogata dall'art. 2, comma
3

6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (abrogazione poi confermata dall'art. 18 del D.Lgs 6 maggio 2011,
n. 68
) solo con decorrenza dall'anno 2012. Pertanto, sino a tale data, ER aveva legittimamente riscosso l'addizionale da SA per poi riversarla in pari misura all'erario in virtù del diritto di rivalsa stabilito dall'art. 56 del T.U.A.
In via preliminare, la resistente chiedeva di dichiarare: l'inammissibilità dell'azione avversaria per omesso invio della domanda di rimborso all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell' art. 29 Legge
n.428/1990, nonché l'intervenuta prescrizione della domanda avversaria. Nel merito, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'azione di ripetizione avversaria stante l'assenza dei presupposti giuridici richiesti dall'art. 2033 c.c. e, nel merito in via principale, chiedeva di rigettare tutte le domande formulate da controparte poiché infondate in fatto e in diritto.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 13.03.2022 il Tribunale di Genova così decideva:
“1. accerta e dichiara che gli importi versati a ER s.p.a. dalla ricorrente, a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica per il periodo gennaio 2011 – dicembre 2011, non erano dovuti per contrasto delle addizionali versate col diritto comunitario e, per l'effetto:
dichiara tenuta e condanna ER s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Società AR S.p.a. (C.F. 00227010139), la somma € 266.375,36, oltre interessi di legge dalla costituzione in mora (5 febbraio 2020) al saldo;



2. dichiara tenuta e condanna ER s.p.a. a rifondere alla Società AR S.p.a. le spese di lite che si liquidano in € 15.478,00 (di cui: • Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.375,00

• Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.227,00 • Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.941,00 • Fase decisionale, valore minimo: € 2.935,00) oltre 15% per rimborso spese generali,
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