Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/08/2024, n. 453

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/08/2024, n. 453
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 453
Data del deposito : 7 agosto 2024

Testo completo


R.G. N. 151/2022
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gianluca ALESSIO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello
da
Legatoria Editoriale Giovanni Olivotto L.E.G.O. s.p.a., C.F. e P.IVA 01887980249, in persona
del Presidente e legale rappresentante Giulio Olivotto, con sede in CE, viale dell'Industria n. 2,
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso di primo grado, dagli avv.ti Barbara Burla,
C.F. [...], Giovanni Burla, C.F. [...], Tito Burla, C.F. BRL
TTI 86M08 H823D e Anna Chigliaro, C.F. [...], con domicilio eletto presso lo
studio dell'avv. Valeria Fabbrani, C.F. [...], in Venezia, San Polo 2580, Ca' Zen
Parte appellante
Contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (c.f. 80078750587), in persona
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, ed
elettivamente domiciliato agli effetti del presente procedimento presso l'Ufficio legale dell'INPS
di CE con sede in CE, C.so SS. Felice e Fortunato n. 163, rappresentato e difeso,
giusta procura generale alle liti del 23.1.2023 Repertorio 37590 Raccolta n. 7131 Dr. Roberto
1
Fantini Notaio in Fiumicino, dall'avv. Antonella Tomasello ([...]) del Foro di
CE
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 38/2021 del Tribunale di VICENZA –sezione lavoro
IN PUNTO: obbligo contributivo
Conclusioni:
Per parte appellante: “ 1) in via principale
-accertata la infondatezza, e comunque la insussistenza probatoria, delle pretese contributive
contenute nel verbale di accertamento INPS oggetto di causa, dichiarare non dovute dalla società
ricorrente le somme in esso indicate e condannare l'Istituto convenuto alla restituzione dell'importo
di euro 27.362,32 corrisposto dalla società ricorrente in data 5.4.19, oltre accessori di legge ”
Per parte appellata: “1 – Rigettare il ricorso avversario e tutte le domande ex adverso svolte. 2 –
Spese di lite rifuse.”
Svolgimento del processo
1.Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha rigettato l'opposizione avverso il verbale
unico di accertamento e notificazione dell'INPS proposta da LEGATORIA EDITORIALE NI
IV L.E.G.O. SPA. Con tale verbale l'Istituto aveva accertato che 11 lavoratori erano stati
collocati in CIGS in assenza di presupposti (e avevano avuto accesso al prepensionamento in virtù
del regime speciale previsto per l'editoria) e aveva proceduto al recupero dei contributi relativi alle
retribuzioni non coperte da CIGS.
In particolare, l'INPS aveva ritenuto che l'ammissione di 11 dipendenti alla CIGS fosse
indebita in quanto 10 di loro erano stati strumentalmente trasferiti agli stabilimenti per i quali la CIGS
era stata autorizzata e 2 di loro (NO e TA) avevano subito il previo demansionamento al fine
di conseguire la qualifica non dirigenziale per la quale la CIGS era stata autorizzata.

1.1. Il primo giudice ha ritenuto corretta l'impostazione dell'INPS.
Quanto al gruppo di dipendenti trasferiti dallo stabilimento di IS (TN) a quelli di CE e
MA VI, il primo giudice ha rilevato che gli accordi sindacali, la successiva domanda di
CIGS e i decreti di ammissione contemplavano l'intervento degli ammortizzatori sociali, per un certo
2
numero di dipendenti, con riferimento alle eccedenze di personale occupato presso gli stabilimenti
di CE e MA VI, non essendo invece previsti interventi per i dipendenti occupati
presso lo stabilimento di IS. Sicchè la società non poteva ampliare la platea dei dipendenti
interessati dall'applicazione della CIGS e quindi del successivo pensionamento anticipato.
Quanto alla specifica posizione di AN UR, già dirigente presso lo stabilimento di
CE, dequalificato a quadro, su sua richiesta, dal 1°.11.2013, prima della domanda di CIGS da
parte della società, il primo giudice ha ritenuto fittizio il provvedimento di dequalificazione con
mantenimento della retribuzione.
2. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello la LEGATORIA EDITORIALE
NI IV - LEGO SPA sulla base di due motivi di appello.

2.1. Con il primo motivo di appello parte appellante ha ribadito la sussistenza dei requisiti
per l'accesso alla CIGS per i 10 lavoratori trasferiti dallo stabilimento di IS. Ha sottolineato che
gli ispettori non hanno contestato l'ampliamento della platea dei lavoratori ammessi alla CIGS, ma
solo la non effettività del trasferimento. Inoltre, nel verbale di accordo sindacale del 30.10.2013 era
previsto un piano di risanamento e rilancio e la società aveva ampia discrezionalità nella scelta dei
lavoratori da collocare in CIGS. Ha richiamato l'art. 8, comma 3, D.L. n. 86/1988, conv. in L. n.
160/88, e ha sottolineato che solo con l'introduzione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.148/2015, la
platea dei beneficiari è stata limitata, con effetto dal 24.9.2015, e cioè da data successiva alla
concessione del trattamento in favore di Lego s.p.a. Ha ribadito l'effettività dei trasferimenti,
corrispondenti all'esigenza di realizzare la ristrutturazione della società accentrando le attività su
CE. Ha sottolineato che i predetti trasferimenti non sono stati impugnati dai lavoratori e che tra
il 2015 e il 2016 sono state aperte due ulteriori
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