Corte d'Appello Trento, sentenza 08/10/2024, n. 149
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 132/2024
La Corte D'Appello di Trento, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo promosso con ricorso depositato in data 26 giugno 2024 da
ER NT S.P.A. (C.F. 15430061000) e EN PV
S.r.L. ( C.F. 14239001002) rappresentati dall'avv. CINELLI GIUSEPPE
(C.F.: [...]) del Foro di Ancona, con studio in Via
Marsala n. 8, elettivamente domiciliate presso la sua casella di posta elettronica certificata Pec giuseppe.cinelli@pecordineavvocatiancona.it
RECLAMANTI nei confronti di
HC EC S.R.L. (C.F. 02284970411) rappresentato e difeso dagli avv.ti AMBROSINI STEFANO (CF [...]) e
ZACCARA JACOPO (CF [...]), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del prof. avv. Stefano Ambrosini profavvstefanoambrosini@pec
DOTT MARIANO ZANOLLI Commissario Giudiziale
RECLAMATE RI MA (C.F. [...]), OG
TC RG ( CF [...]) rappresentati e difesi dall'avv. SOLA ANDREA elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Andrea Sola: andreasola@pec.ordineavvocatitorino.it
INTERVENUTI i
CONCLUSIONI
Parte reclamante:
Voglia l'Illustrissima Corte di Appello di Trento, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- in via preliminare e previa fissazione di apposita udienza dinanzi al
Collegio in camera di Consiglio, sospendere l'attuazione del piano e/o dei pagamenti così per come proposti;
- sempre in via preliminare e sempre previa fissazione di apposita udienza dinanzi al Collegio in camera di consiglio, disporre le opportune tutele per le reclamanti ed in particolare ordinare alla HC EC S.r.l. il pagamento dei canoni di leasing nella misura e secondo le tempistiche originariamente pattuite in contratto, a decorrere dalla data di deposito della domanda ex art. 44 CCII o dalla decorrenza che verrà ritenuta di giustizia
o, in subordine, nella misura proposta dalla debitrice;
- in via principale, revocare l'omologazione del concordato preventivo presentato da HC EC S.r.l. e per l'effetto dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della stessa;
in via subordinata, voglia adottare ogni e qualsiasi provvedimento in totale
o parziale riforma della sentenza impugnata, se del caso anche mediante rinvio al Tribunale.
pag. 2/35
Con condanna di HC EC S.r.l. alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
HC Collection RL
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: in via principale, respingere, in quanto infondato, per le ragioni di cui in narrativa, il reclamo proposto da AS AN s.p.a. e IA PV
s.r.l. e confermare, per l'effetto, la sentenza 18/2024 del 28 maggio 2024 con cui il Tribunale di Trento ha omologato il concordato in continuità aziendale diretta proposto da HC Collection s.r.l.;
in via di stretto subordine, nel non creduto caso di accoglimento del reclamo avversario, confermare ex art. 53, comma 5 bis, CCII, la sentenza di omologazione, accertando che l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dai reclamanti e determinando l'entità del danno in un importo pari a zero, per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli accessori di legge.
Intervenuti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in via principale, respingere, in quanto infondato il reclamo proposto da
AS AN s.p.a. e IA PV s.r.l. e confermare, per l'effetto, la sentenza 18/2024 del 28 maggio 2024 con cui il Tribunale di Trento ha omologato il concordato in continuità aziendale diretta proposto da HC
Collection s.r.l in via di stretto subordine, nel non creduto caso di accoglimento del reclamo avversario, confermare ex art. 53, comma 5 bis, CCII, la sentenza
pag. 3/35
di omologazione, accertando che l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dai reclamanti e determinando l'entità del danno in un importo pari a zero;
in ogni caso, con vittoria di spese oltre al rimborso forfetario del 15% e agli accessori di legge
Procuratore Generale
Conclude per l'accoglimento del reclamo sotto il profilo della fondatezza del quarto motivo, osservando che il piano incide sul regolamento contrattuale e non solo su un debito pregresso o su modalità esecutive .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.04.2023, la società debitrice HC Collection
s.r.l. formulava domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, con riserva di deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione ex art. 64 bis, comma 2, CCII, con contestuali istanze di conferma delle misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII e di sospensione ex art. 97 CCII del contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile nel quale la debitrice svolge l'attività d'impresa alberghiera sotto l'insegna “Hotel Chalet del
Brenta”.
In data 09.08.2023 la debitrice, con contestuale modifica della domanda ex art. 64 quater, commi 2 e 4, CCII in quella di apertura della procedura di concordato preventivo, depositava la proposta di concordato preventivo, con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione ex art. 39, commi 1 e 2 CCII.
pag. 4/35
Con ricorso depositato contestualmente, la debitrice chiedeva inoltre la concessione di misure cautelari ex artt. 54 e 55 CCII nei confronti di
AS AN e IA.
Con ricorso depositato lo stesso 09.08.2023, i creditori AS AN e
IA, congiuntamente, formulavano domanda di apertura della liquidazione giudiziale della debitrice, ai sensi dell'art. 49 CCII.
In data 07.09.2023 la debitrice depositava un'integrazione del piano di concordato preventivo, con un nuovo piano finanziario aggiornato ed una nuova situazione patrimoniale revisionata.
Acquisito il parere del commissario giudiziale ex art. 47 CCII, con decreto del 04.10.2023 il Tribunale disponeva l'apertura del concordato preventivo della debitrice HC Collection S.r.l., nominando giudice delegato il dott. Benedetto Sieff, confermando la nomina del dott. Mariano
Zanolli quale commissario giudiziale;
assegnava ai creditori termine dal 4 al 25 marzo 2024 per l'espressione del voto, fissava al 15 novembre 2023 il termine per la comunicazione ai creditori da parte del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 104, comma 2, CCII e fissava alla debitrice il termine perentorio di quindici giorni per il deposito della somma di euro
16.000,00 a integrazione del fondo delle spese di procedura.
In data 17.10.2023, nel rispetto del termine prescritto, la debitrice provvedeva al suddetto versamento mediante deposito presso la cancelleria di questo Tribunale di un assegno circolare non trasferibile di euro
16.000,00.
Con ordinanza del 10.10.2023, in esito al relativo procedimento avvenuto nel contraddittorio con la controparte, il giudice relatore pronunciava ordinanza cautelare ex art. 55 c.c.i.i nei confronti della concedente .
pag. 5/35
In data 13.01.2024 la debitrice depositava una modifica alla proposta e al piano, in considerazione delle più lunghe tempistiche richieste per giungere all'omologa rispetto a quelle preventivate, anche in relazione alla necessità di perfezionare la definizione agevolata dei debiti da contenziosi tributari pendenti, con conseguente pagamento delle rate dovute sino alla nuova data stimata per l'omologa, nonché di richiedere l'autorizzazione al pagamento delle somme necessarie per accedere alla cd. “rottamazione quater”.
In data 19.01.2024 il commissario giudiziale depositava la relazione particolareggiata, nel rispetto del termine di quarantacinque giorni prima della data iniziale del voto di cui all'art. 105, comma 1, CCII.
Con deposito del 22.01.2024 il commissario giudiziale segnalava
l'assenza, in capo al professionista indipendente dott. LU BI che aveva reso le attestazioni di cui agli artt. 84, comma 5, e 87, comma 3 e
100 CCII, di uno dei due requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. o), n.
1), CCII, ossia l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, introdotto dallo stesso codice della crisi con l'art. 356, pur risultando iscritto nel registro dei revisori legali. Contestualmente, il commissario giudiziale segnalava l'intenzione della debitrice di emendare il difetto, avendo già provveduto ad incaricare il dott. RT SA di
Terni, quale nuovo attestatore in possesso di tutti i requisiti.
Con successivo provvedimento del 26.01.2024, il giudice delegato assegnava al debitore termine sino al 09.02.2024 “per provvedere ad integrare la documentazione in vista della votazione dei creditori”.
In data 08.02.2024 la debitrice provvedeva al deposito della relazione di attestazione da parte di un professionista munito del suddetto requisito,
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nella persona del dott. RT SA, sia in relazione alla proposta e al piano originari che a quelli successivamente modificati.
In data 16.02.2024 il commissario giudiziale depositava la propria relazione integrativa ex art. 107, comma 3, CCII, in pari data trasmessa a tutti i creditori e alla debitrice, oltre che ai soci di quest'ultima, quali soggetti ricompresi in apposita classe votante.
In data 26.02.2024 il commissario giudiziale depositava la propria relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCII, nella quale, tra l'altro, segnalava che, entro il termine previsto dall'art. 107, comma 4, CCII, ovvero almeno dieci giorni prima del 04.03.2024, data iniziale stabilita per il voto, erano pervenute delle osservazioni da parte di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione e contestazioni da parte di
Studio Associato IN TA e di AS AN e IA.
Con provvedimento del 28.02.2024 il giudice delegato, a fronte delle memorie difensive depositate al riguardo dalla debitrice, prendeva posizione sulle suddette osservazioni e contestazioni, dichiarando inammissibili le seconde e confermando l'elenco dei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 132/2024
La Corte D'Appello di Trento, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott. Lorenzo Benini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo promosso con ricorso depositato in data 26 giugno 2024 da
ER NT S.P.A. (C.F. 15430061000) e EN PV
S.r.L. ( C.F. 14239001002) rappresentati dall'avv. CINELLI GIUSEPPE
(C.F.: [...]) del Foro di Ancona, con studio in Via
Marsala n. 8, elettivamente domiciliate presso la sua casella di posta elettronica certificata Pec giuseppe.cinelli@pecordineavvocatiancona.it
RECLAMANTI nei confronti di
HC EC S.R.L. (C.F. 02284970411) rappresentato e difeso dagli avv.ti AMBROSINI STEFANO (CF [...]) e
ZACCARA JACOPO (CF [...]), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del prof. avv. Stefano Ambrosini profavvstefanoambrosini@pec
DOTT MARIANO ZANOLLI Commissario Giudiziale
RECLAMATE RI MA (C.F. [...]), OG
TC RG ( CF [...]) rappresentati e difesi dall'avv. SOLA ANDREA elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale dell'avv. Andrea Sola: andreasola@pec.ordineavvocatitorino.it
INTERVENUTI i
CONCLUSIONI
Parte reclamante:
Voglia l'Illustrissima Corte di Appello di Trento, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- in via preliminare e previa fissazione di apposita udienza dinanzi al
Collegio in camera di Consiglio, sospendere l'attuazione del piano e/o dei pagamenti così per come proposti;
- sempre in via preliminare e sempre previa fissazione di apposita udienza dinanzi al Collegio in camera di consiglio, disporre le opportune tutele per le reclamanti ed in particolare ordinare alla HC EC S.r.l. il pagamento dei canoni di leasing nella misura e secondo le tempistiche originariamente pattuite in contratto, a decorrere dalla data di deposito della domanda ex art. 44 CCII o dalla decorrenza che verrà ritenuta di giustizia
o, in subordine, nella misura proposta dalla debitrice;
- in via principale, revocare l'omologazione del concordato preventivo presentato da HC EC S.r.l. e per l'effetto dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della stessa;
in via subordinata, voglia adottare ogni e qualsiasi provvedimento in totale
o parziale riforma della sentenza impugnata, se del caso anche mediante rinvio al Tribunale.
pag. 2/35
Con condanna di HC EC S.r.l. alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
HC Collection RL
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello: in via principale, respingere, in quanto infondato, per le ragioni di cui in narrativa, il reclamo proposto da AS AN s.p.a. e IA PV
s.r.l. e confermare, per l'effetto, la sentenza 18/2024 del 28 maggio 2024 con cui il Tribunale di Trento ha omologato il concordato in continuità aziendale diretta proposto da HC Collection s.r.l.;
in via di stretto subordine, nel non creduto caso di accoglimento del reclamo avversario, confermare ex art. 53, comma 5 bis, CCII, la sentenza di omologazione, accertando che l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dai reclamanti e determinando l'entità del danno in un importo pari a zero, per le ragioni esposte in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario del 15% e agli accessori di legge.
Intervenuti
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in via principale, respingere, in quanto infondato il reclamo proposto da
AS AN s.p.a. e IA PV s.r.l. e confermare, per l'effetto, la sentenza 18/2024 del 28 maggio 2024 con cui il Tribunale di Trento ha omologato il concordato in continuità aziendale diretta proposto da HC
Collection s.r.l in via di stretto subordine, nel non creduto caso di accoglimento del reclamo avversario, confermare ex art. 53, comma 5 bis, CCII, la sentenza
pag. 3/35
di omologazione, accertando che l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dai reclamanti e determinando l'entità del danno in un importo pari a zero;
in ogni caso, con vittoria di spese oltre al rimborso forfetario del 15% e agli accessori di legge
Procuratore Generale
Conclude per l'accoglimento del reclamo sotto il profilo della fondatezza del quarto motivo, osservando che il piano incide sul regolamento contrattuale e non solo su un debito pregresso o su modalità esecutive .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.04.2023, la società debitrice HC Collection
s.r.l. formulava domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, con riserva di deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione ex art. 64 bis, comma 2, CCII, con contestuali istanze di conferma delle misure protettive ex artt. 54 e 55 CCII e di sospensione ex art. 97 CCII del contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile nel quale la debitrice svolge l'attività d'impresa alberghiera sotto l'insegna “Hotel Chalet del
Brenta”.
In data 09.08.2023 la debitrice, con contestuale modifica della domanda ex art. 64 quater, commi 2 e 4, CCII in quella di apertura della procedura di concordato preventivo, depositava la proposta di concordato preventivo, con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione ex art. 39, commi 1 e 2 CCII.
pag. 4/35
Con ricorso depositato contestualmente, la debitrice chiedeva inoltre la concessione di misure cautelari ex artt. 54 e 55 CCII nei confronti di
AS AN e IA.
Con ricorso depositato lo stesso 09.08.2023, i creditori AS AN e
IA, congiuntamente, formulavano domanda di apertura della liquidazione giudiziale della debitrice, ai sensi dell'art. 49 CCII.
In data 07.09.2023 la debitrice depositava un'integrazione del piano di concordato preventivo, con un nuovo piano finanziario aggiornato ed una nuova situazione patrimoniale revisionata.
Acquisito il parere del commissario giudiziale ex art. 47 CCII, con decreto del 04.10.2023 il Tribunale disponeva l'apertura del concordato preventivo della debitrice HC Collection S.r.l., nominando giudice delegato il dott. Benedetto Sieff, confermando la nomina del dott. Mariano
Zanolli quale commissario giudiziale;
assegnava ai creditori termine dal 4 al 25 marzo 2024 per l'espressione del voto, fissava al 15 novembre 2023 il termine per la comunicazione ai creditori da parte del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 104, comma 2, CCII e fissava alla debitrice il termine perentorio di quindici giorni per il deposito della somma di euro
16.000,00 a integrazione del fondo delle spese di procedura.
In data 17.10.2023, nel rispetto del termine prescritto, la debitrice provvedeva al suddetto versamento mediante deposito presso la cancelleria di questo Tribunale di un assegno circolare non trasferibile di euro
16.000,00.
Con ordinanza del 10.10.2023, in esito al relativo procedimento avvenuto nel contraddittorio con la controparte, il giudice relatore pronunciava ordinanza cautelare ex art. 55 c.c.i.i nei confronti della concedente .
pag. 5/35
In data 13.01.2024 la debitrice depositava una modifica alla proposta e al piano, in considerazione delle più lunghe tempistiche richieste per giungere all'omologa rispetto a quelle preventivate, anche in relazione alla necessità di perfezionare la definizione agevolata dei debiti da contenziosi tributari pendenti, con conseguente pagamento delle rate dovute sino alla nuova data stimata per l'omologa, nonché di richiedere l'autorizzazione al pagamento delle somme necessarie per accedere alla cd. “rottamazione quater”.
In data 19.01.2024 il commissario giudiziale depositava la relazione particolareggiata, nel rispetto del termine di quarantacinque giorni prima della data iniziale del voto di cui all'art. 105, comma 1, CCII.
Con deposito del 22.01.2024 il commissario giudiziale segnalava
l'assenza, in capo al professionista indipendente dott. LU BI che aveva reso le attestazioni di cui agli artt. 84, comma 5, e 87, comma 3 e
100 CCII, di uno dei due requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. o), n.
1), CCII, ossia l'iscrizione all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, introdotto dallo stesso codice della crisi con l'art. 356, pur risultando iscritto nel registro dei revisori legali. Contestualmente, il commissario giudiziale segnalava l'intenzione della debitrice di emendare il difetto, avendo già provveduto ad incaricare il dott. RT SA di
Terni, quale nuovo attestatore in possesso di tutti i requisiti.
Con successivo provvedimento del 26.01.2024, il giudice delegato assegnava al debitore termine sino al 09.02.2024 “per provvedere ad integrare la documentazione in vista della votazione dei creditori”.
In data 08.02.2024 la debitrice provvedeva al deposito della relazione di attestazione da parte di un professionista munito del suddetto requisito,
pag. 6/35
nella persona del dott. RT SA, sia in relazione alla proposta e al piano originari che a quelli successivamente modificati.
In data 16.02.2024 il commissario giudiziale depositava la propria relazione integrativa ex art. 107, comma 3, CCII, in pari data trasmessa a tutti i creditori e alla debitrice, oltre che ai soci di quest'ultima, quali soggetti ricompresi in apposita classe votante.
In data 26.02.2024 il commissario giudiziale depositava la propria relazione definitiva ex art. 107, comma 6, CCII, nella quale, tra l'altro, segnalava che, entro il termine previsto dall'art. 107, comma 4, CCII, ovvero almeno dieci giorni prima del 04.03.2024, data iniziale stabilita per il voto, erano pervenute delle osservazioni da parte di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate – Riscossione e contestazioni da parte di
Studio Associato IN TA e di AS AN e IA.
Con provvedimento del 28.02.2024 il giudice delegato, a fronte delle memorie difensive depositate al riguardo dalla debitrice, prendeva posizione sulle suddette osservazioni e contestazioni, dichiarando inammissibili le seconde e confermando l'elenco dei
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