Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2024, n. 1082
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Testo completo
Sentenza n. Registro generale Appello Lavoro n. 972/2024
REPUBBLICA ITLIANA IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE rel. Dott.ssa Laura BERTOLI CONSIGLIERA Dott.ssa Francesca BEONI GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 13/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Chirieleison, discussa all'udienza collegiale del 26 novembre 2024 e promossa
DA
UA ER, RA LU, TI RI RI, PA NA, ON VA GI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Bordone e Mario Lotti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei propri difensori sito in Varese, via Robbioni 39
APPELLANTI
CONTRO
ITLIA TRASPORTO AEREO SPA - IT AIRWAYS, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'Avv. Marco Marazza e dall'Avv. Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. LU Massimo Failla, sito in Milano, Piazza Armando Diaz, n. 6 APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI:
“A) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto da ciascun ricorrente con LI - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e proseguito, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della convenuta a decorrere dal 15 ottobre 2021, o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa:
- per quanto attiene alla signora ER UA a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo Capo Cabina e con anzianità di servizio superiore a 24 anni,
o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa,
- per quanto attiene al signor LU RA a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo Capo Cabina e con anzianità di servizio superiore a 24 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
[1] - per quanto attiene alla signora RI RI TI a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo Capo Cabina e con anzianità di servizio superiore a 24 anni,
o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
- per quanto attiene alla signora NA PA a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo Capo Cabina e con anzianità di servizio superiore a 24 anni,
o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
- per quanto attiene alla signora VA GI ON a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo Capo Cabina e con anzianità di servizio pari a 23 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
B) ordinare a Italia SP ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, la riammissione in servizio di ciascun ricorrente con la qualifica e il grado e l'anzianità di servizio indicati al punto A), dichiarando altresì l'inapplicabilità o l'inopponibilità a ciascun ricorrente del sistema retributivo indicato nelle tabelle “MOD2” del CCNL del SP ER Parte Specifica Vettori e nell'Accordo Integrativo di secondo livello de 2.12.2021 e l'applicabilità agli stessi del sistema retributivo indicato nel citato CCNL nelle tabelle “MOD1”;
C) condannare Italia SP ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ciascun ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di quanto dovuto agli stessi per retribuzioni, indennità e istituti contrattuali maturati dal 15 ottobre 2021 fino alla data di riammissione in servizio, o per il diverso periodo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, nei seguenti importi:
- per quanto attiene alla signora ER UA euro 7.252,77 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 4.258,84 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- per quanto attiene al signor LU RA euro 7.252,77 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 4.258,84 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022
- per quanto attiene alla signora RI RI TI euro 7.132,33 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 4.258,84 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- per quanto attiene alla signora NA OP euro 7.132,33 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 4.258,84 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- per quanto attiene alla signora VA GI ON euro 6.684,93 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 4.188,38 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c. Con sentenza munita di clausola di esecutorietà ex lege”.
PER L'APPELLATA:
“a) in via principale, rigettare il ricorso in appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza appellata;
b) in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in data 27 maggio 2022, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto avanti il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, la società Italia SP ER S.p.A. (di seguito, per brevità, “IT”) al fine di far accertare la prosecuzione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato (iniziato con ALITLIA SA SPA in amministrazione straordinaria) con IT SPA a far data dal 15.10.2021, quando, a dire dei ricorrenti, si era realizzata la cessione del ramo d'azienda “aviation” dall'una all'altra società.
[2]
I ricorrenti chiedevano, quindi, che, previo ordine di riammissione in servizio dei lavoratori, fosse dichiarato loro inapplicabile/inopponibile il sistema retributivo indicato nelle tabelle “MOD2” del C.C.N.L. del trasporto aereo – parte specifica vettori e nell'accordo integrativo di secondo livello del 2.12.2021, e di applicabilità del sistema retributivo indicato nel citato c.c.n.l. nelle tabelle “MOD1” con la conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore di ciascuno di loro, anche a titolo risarcitorio, di quanto dovuto per retribuzioni, indennità e istituti contrattuali maturati dal 15.10.2021 fino alla data di riammissione in servizio, con specificazione degli importi dovuti a ciascun ricorrente fino al 28.02.22, oltre interessi legali e rivalutazione. In particolare, i ricorrenti deducevano in sintesi:
- che al 14 ottobre 2021 erano dipendenti di SA, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tutti addetti al ramo aviation di quest'ultima, ciascuna con qualifica, mansioni, anzianità di servizio, base di appartenenza e collocazione oraria della prestazione indicata in ricorso e documentata dalle buste paga versate in atti;
- che sino al 14 ottobre 2021 SA in a.s. aveva esercitato l'attività di trasporto aereo di passeggeri e merci mediante il proprio autonomo e funzionale ramo aviation, che i principali fattori produttivi identificanti detto ramo, ossia quelli che consentivano allo stesso di svolgere la predetta attività di trasporto aereo, erano costituiti dagli aeromobili, dal personale navigante e non, nonché dagli slot assegnati;
- descrivevano minuziosamente molti degli asset acquisiti da IT (aeromobili, slot, beni strumentali, centinaia di contratti, software, eccetera), che avevano consentito alla convenuta di proseguire, a decorrere dal 15 ottobre, l'attività svolta fino al giorno precedente da LI SA;
- che prima del 15 ottobre 2015 IT non possedeva aeromobili, slot, beni strumentali, personale navigante, personale di terra (salvo una decina di figure manageriali) e, in generale, alcun asset idoneo allo svolgimento di attività di trasporto aereo di persone e merci, sicché non operava alcun volo e non esercitava attività di trasporto aereo;
- che a decorrere dal 15 ottobre 2021 IT ha proseguito, senza soluzione di continuità, l'attività di trasporto aereo esercitata da SA sino al giorno precedente,
REPUBBLICA ITLIANA IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni CASELLA PRESIDENTE rel. Dott.ssa Laura BERTOLI CONSIGLIERA Dott.ssa Francesca BEONI GIUDICE AUSILIARIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 13/2024 del Tribunale di Milano, est. Dott.ssa Chirieleison, discussa all'udienza collegiale del 26 novembre 2024 e promossa
DA
UA ER, RA LU, TI RI RI, PA NA, ON VA GI, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Bordone e Mario Lotti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei propri difensori sito in Varese, via Robbioni 39
APPELLANTI
CONTRO
ITLIA TRASPORTO AEREO SPA - IT AIRWAYS, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'Avv. Marco Marazza e dall'Avv. Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. LU Massimo Failla, sito in Milano, Piazza Armando Diaz, n. 6 APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER GLI APPELLANTI:
“A) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intrattenuto da ciascun ricorrente con LI - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e proseguito, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della convenuta a decorrere dal 15 ottobre 2021, o dalla diversa data che dovesse risultare accertata in corso di causa:
- per quanto attiene alla signora ER UA a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo Capo Cabina e con anzianità di servizio superiore a 24 anni,
o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa,
- per quanto attiene al signor LU RA a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo Capo Cabina e con anzianità di servizio superiore a 24 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
[1] - per quanto attiene alla signora RI RI TI a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo Capo Cabina e con anzianità di servizio superiore a 24 anni,
o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
- per quanto attiene alla signora NA PA a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo Capo Cabina e con anzianità di servizio superiore a 24 anni,
o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
- per quanto attiene alla signora VA GI ON a tempo parziale, con la collocazione temporale della prestazione indicata in narrativa, con qualifica e grado di Assistente di Volo Capo Cabina e con anzianità di servizio pari a 23 anni, o con diversa anzianità che dovesse risultare accertata in corso di causa;
B) ordinare a Italia SP ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, la riammissione in servizio di ciascun ricorrente con la qualifica e il grado e l'anzianità di servizio indicati al punto A), dichiarando altresì l'inapplicabilità o l'inopponibilità a ciascun ricorrente del sistema retributivo indicato nelle tabelle “MOD2” del CCNL del SP ER Parte Specifica Vettori e nell'Accordo Integrativo di secondo livello de 2.12.2021 e l'applicabilità agli stessi del sistema retributivo indicato nel citato CCNL nelle tabelle “MOD1”;
C) condannare Italia SP ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore di ciascun ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, di quanto dovuto agli stessi per retribuzioni, indennità e istituti contrattuali maturati dal 15 ottobre 2021 fino alla data di riammissione in servizio, o per il diverso periodo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, nei seguenti importi:
- per quanto attiene alla signora ER UA euro 7.252,77 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 4.258,84 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- per quanto attiene al signor LU RA euro 7.252,77 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 4.258,84 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022
- per quanto attiene alla signora RI RI TI euro 7.132,33 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 4.258,84 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- per quanto attiene alla signora NA OP euro 7.132,33 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 4.258,84 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- per quanto attiene alla signora VA GI ON euro 6.684,93 lordi per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (3 mesi e 15 giorni, comprensiva di 13° mensilità), nonché euro 4.188,38 lordi per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, o il diverso importo che risulterà spettante o si riterrà di giustizia, oltre alle retribuzioni (o ulteriore risarcimento) dovute dal mese di marzo 2022 sino all'effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c. Con sentenza munita di clausola di esecutorietà ex lege”.
PER L'APPELLATA:
“a) in via principale, rigettare il ricorso in appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza appellata;
b) in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in data 27 maggio 2022, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto avanti il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, la società Italia SP ER S.p.A. (di seguito, per brevità, “IT”) al fine di far accertare la prosecuzione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato (iniziato con ALITLIA SA SPA in amministrazione straordinaria) con IT SPA a far data dal 15.10.2021, quando, a dire dei ricorrenti, si era realizzata la cessione del ramo d'azienda “aviation” dall'una all'altra società.
[2]
I ricorrenti chiedevano, quindi, che, previo ordine di riammissione in servizio dei lavoratori, fosse dichiarato loro inapplicabile/inopponibile il sistema retributivo indicato nelle tabelle “MOD2” del C.C.N.L. del trasporto aereo – parte specifica vettori e nell'accordo integrativo di secondo livello del 2.12.2021, e di applicabilità del sistema retributivo indicato nel citato c.c.n.l. nelle tabelle “MOD1” con la conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore di ciascuno di loro, anche a titolo risarcitorio, di quanto dovuto per retribuzioni, indennità e istituti contrattuali maturati dal 15.10.2021 fino alla data di riammissione in servizio, con specificazione degli importi dovuti a ciascun ricorrente fino al 28.02.22, oltre interessi legali e rivalutazione. In particolare, i ricorrenti deducevano in sintesi:
- che al 14 ottobre 2021 erano dipendenti di SA, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tutti addetti al ramo aviation di quest'ultima, ciascuna con qualifica, mansioni, anzianità di servizio, base di appartenenza e collocazione oraria della prestazione indicata in ricorso e documentata dalle buste paga versate in atti;
- che sino al 14 ottobre 2021 SA in a.s. aveva esercitato l'attività di trasporto aereo di passeggeri e merci mediante il proprio autonomo e funzionale ramo aviation, che i principali fattori produttivi identificanti detto ramo, ossia quelli che consentivano allo stesso di svolgere la predetta attività di trasporto aereo, erano costituiti dagli aeromobili, dal personale navigante e non, nonché dagli slot assegnati;
- descrivevano minuziosamente molti degli asset acquisiti da IT (aeromobili, slot, beni strumentali, centinaia di contratti, software, eccetera), che avevano consentito alla convenuta di proseguire, a decorrere dal 15 ottobre, l'attività svolta fino al giorno precedente da LI SA;
- che prima del 15 ottobre 2015 IT non possedeva aeromobili, slot, beni strumentali, personale navigante, personale di terra (salvo una decina di figure manageriali) e, in generale, alcun asset idoneo allo svolgimento di attività di trasporto aereo di persone e merci, sicché non operava alcun volo e non esercitava attività di trasporto aereo;
- che a decorrere dal 15 ottobre 2021 IT ha proseguito, senza soluzione di continuità, l'attività di trasporto aereo esercitata da SA sino al giorno precedente,
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