Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 38

CA Reggio Calabria
Sentenza
10 gennaio 2025
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CA Reggio Calabria
Sentenza
10 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 38
Giurisdizione : Corte d'Appello Reggio Calabria
Numero : 38
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. Eliana Romeo Consigliere
3 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 289/2022 R.G. e vertente tra
RT RI, nata a [...] il [...], CF: [...], appresentata e difesa dall'avvocato Ilenia Quattrocchi – pec: avv.ileniaquattrocchi@pec.it
Appellante contro
ER EN, nato a [...] il [...], CF: [...], rappresentato e difeso dall'avv.to EP NI pec: giuseppe.minniti@avvocatirc.legalmail.it
Appellato
Avv. EP NI (c.f.MNNGPP56M 23F779P)
Appellato contumace e nei confronti di
OD AL, nato a [...] il [...], CF:
[...], rappresentato e difeso dall'avv.to Aldo Labate , pec: aldo.labate@pecstudio.it appellato e appellante incidentale

CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida e ricorso per ingiunzione di pagamento, ritualmente notificati, RT RI premetteva di aver locato a ER EN un proprio immobile sito nel Comune di
Reggio Calabria, per la durata di sei anni, decorrenti dal 15.03.2014, rinnovabili tacitamente.
Nel mese di gennaio 2020 il ER comunicava verbalmente alla locatrice l'intenzione di formalizzare il subentro di OD AL, già in possesso dell'immobile, nel contratto di locazione;
per tale ragione, la RT avviava le trattative con il OD al fine di giungere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione dell'immobile che, purtuttavia, non veniva mai perfezionato.
Nelle more, nonostante i reiterati solleciti, i canoni non venivano corrisposti nè dal
ER, nè dal OD;
per tale ragione, la RT, denunciando il mancato pagamento dei canoni da parte del ER e la mancata consegna delle chiavi dell'immobile da parte del OD, li citava in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
Convalidare l'intimato sfratto per morosità con conseguente fissazione della data del rilascio dell'immobile condotto ordinando l'apposizione della formula esecutiva;

In subordine, qualora l'intimato compaia e si opponga, pronunciare ordinanza di rilascio ai sensi dell'art. 665 c.p.c. e disporre il mutamento del rito ai semi. dell'art.
667 c.p.c.;

In ogni caso, emettere, ai sensi degli artt. 658 e 664 c.p.c., decreto d'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutivo a carico del sig. ER EN per
l'ammontare dei canoni scaduti pari ad € 4.550,00 (Euro quattromilacinquecentocinquanta/00) e per quelli da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, oltre interessi a decorrere dalle singole scadenze al saldo, nonché onorari di procedura c successive occorrende”.
Si costituivano in giudizio i convenuti. Il ER eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione in ragione dell' insussistenza della morosità che, in ogni caso, era imputabile al OD;
quest'ultimo rilevava la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale non convalidava lo sfratto e dichiarava il non luogo a non provvedere in ordine al rilascio dell'immobile poiché lo stesso veniva spontaneamente rilasciato dal cessionario OD, disponendo , quindi, il mutamento di rito.
All'esito del giudizio, il primo giudice, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame l'art. 36 L. 392/78, ha considerato valida la comunicazione di avvenuta cessione effettuata in forma orale dal conduttore nei confronti della locatrice e, quindi, opponibile a quest'ultima la cessione stessa, con passaggio di legittimazione passiva in capo al cessionario delle obbligazioni discendenti dal contratto di locazione;
ha pertanto rigettato la domanda nei confronti del ER, evidenziando che la richiesta di pagamento dei canoni scaduti andava formulata nei confronti del cessionario
OD AL , essendo ER responsabile in via sussidiaria, solo in caso di inadempimento dello stesso cessionario.
Avverso detta pronuncia propone appello RI RT, deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il ER non tenuto al pagamento dei canoni scaduti.
Secondo l'appellante la scrittura privata avente ad oggetto la cessione dell'azienda, non rivestendo la forma dell'atto pubblico, non è opponibile nei confronti dei terzi;
inoltre, il OD non ha mai sottoscritto il nuovo contratto di locazione e, quindi, il subentro nel rapporto non si è mai perfezionato. Dunque, le obbligazioni discendenti dal contratto di locazione sono rimaste sempre in capo al ER.
L'appellante ha, poi, impugnato la sentenza anche in punto spese ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio Calabria, contrariis reiectis ed in riforma integrale della sentenza n. 130/2022, pubblicata il
02.02.2022, comunicata alla pec in data 3 febbraio 2022, resa dal Tribunale
Ordinario di Reggio Calabria, Sezione I^ Civile, GOT, dott.ssa Francesca Versaci, nel procedimento n.978/2021 RG, considerata la restituzione delle chiavi da parte del sig. OD in data 27.01.2021, condannare il sig. ER EN, titolare del contratto di locazione del 15.02.2014, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Locri il 03.03.2014, al n. 426 S. III, come integrato in data 14.11.2017 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 967 serie III del 24.11.2017, al pagamento della somma pari ad € 7.150,00, dovuti per canoni pregressi e non riscossi dal marzo 2020 a gennaio 2021, data di riconsegna delle chiavi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare altresì, al pagamento delle spese e competenze del primo e secondo grado di giudizio
”.
Si è costituito OD AL, formulando a sua volta appello incidentale censurando la sentenza nella parte in cui è stata considerata valida ed opponibile la scrittura privata avente ad oggetto la cessione dell'azienda;
deduceva la mancata prova della comunicazione della cessione del contratto da parte del ER alla RT
a mezzo raccomandata a.r., nonchè l'assenza della dichiarazione di liberazione del cedente da parte della locatrice, formulando le seguenti conclusioni: “in via principale, accogliere il presente atto di appello e ciascuno e tutti i motivi di appello proposti e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 130/2022 R.G. Sent. emessa dall'On.le Tribunale di Reggio Calabria, I Sezione Civile, in data 2 febbraio 2022 nell'ambito del proc. n. 978/2021 R.G.A.C., in persona del GOT, dottoressa
Francesca Versaci, accertare e dichiarare come alcuna domanda di pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti possa essere avanzata nei confronti del signor
AL OD per le causali esposte e per ulteriore effetto, condannare il signor
EN ER a quanto richiesto dall'appellante principale, signora RI
RT;
in via subordinata, in caso di conferma delle statuizioni della sentenza n.

130/2022 R.G. Sent. emessa dall'On.le Tribunale di Reggio Calabria, I Sezione
Civile, in data 2 febbraio 2022 nell'ambito del proc. n. 978/2021 R.G.A.C., in persona del GOT, dottoressa Francesca Versaci, accertare e dichiarare come il quantum debba essere rideterminato secondo l'effettivo utilizzo dell'immobile, per le causali esposte”.
Si è costituito ER EN chiedendo il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
Non si è costituito in proprio l'avv. EP NI, citato quale distrattario delle spese liquidate in primo grado in favore di ER e va pertanto dichiarato contumace.
Dopo alcuni rinvii dovuti alla calendarizzazione delle cause legate all'emergenza
COVID, il decreto ex art. 127 ter è
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