Corte d'Appello Torino, sentenza 15/01/2024, n. 31

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Torino, sentenza 15/01/2024, n. 31
Giurisdizione : Corte d'Appello Torino
Numero : 31
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 677/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 677/2022 promossa da:
EN CA S.p.A. (P.IVA 011178580997), con sede in Genova, via SS. Giacomo e Filippo n.
7, in persona del procuratore speciale dott. Massimiliano Abramo, giusta procura dinanzi al Notaio
Piero Biglia di Saronno, elettivamente domiciliata in Genova, P.zza Dante 6/4, presso lo studio dell'Avv. Maria Cleme Bartesaghi, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Marco Lopez de
Gonzalo, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
FF Industria Materie Plastiche S.p.a. (C.F. 00156530347), con sede legale in Fontanellato
(PR) Loc. Ghiara Sabbioni via Provinciale n. 35/a, in persona del legale rappresentante pro tempore nonché presidente del Consiglio di amministrazione, dott. Lorenzo Contini, elettivamente domiciliata in Piacenza, via San Marco n. 18, presso lo studio dell'avv. Riccardo Benaglia, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla busta telematica contenente la comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di
Torino in data 13.4.2022
Restituzione addizionale provinciale sulle accise
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per parte appellante:


1. In via principale: in accoglimento del primo o del secondo o del terzo motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Torino recante condanna di IR ME

S.p.A. al pagamento a favore di Eiffel Industria Materie Plastiche S.p.A. dell'importo di € 69.991,18 da essa versata con riserva di ripetizione in data 6 maggio 2021 in esecuzione della decisione di primo grado, oltre ad interessi dalla data del pagamento al saldo e all'imposta di registro e quindi
1a) respingere integralmente la domanda di Eiffel Industria Materie Plastiche S.p.A. nei confronti di
IR ME S.p.A. e
1b) condannare Eiffel Industria Materie Plastiche S.p.A. alla restituzione a IR ME S.p.A. di quanto da essa percepito in esecuzione della sentenza di primo grado


2. In via subordinata, in accoglimento del quarto motivo di impugnazione, riformare il capo dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio proposta da IR ME con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e quindi

2a) disporre ex art. 102 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle
Dogane, Ufficio di Parma
2b) rimettere conseguentemente la causa in primo grado a norma dell'art. 354 c.p.c. per veder pronunciare la condanna dell'Agenzia delle Dogane a manlevare e tenere indenne IR ME di quanto essa fosse tenuta a pagare per l'accoglimento della domanda del ricorrente


3. In via ulteriormente subordinata, in accoglimento del quinto motivo di impugnazione, riformare il capo dell'impugnata ordinanza che ha ritenuto irrilevanti le questioni relative alla illegittimità dell'art. 14 T.U. Accise, e conseguentemente

3a) previo occorrendo rinvio alla Corte di Giustizia europea e/o alla Corte Costituzionale, dichiarare la illegittimità dell'art. 14 T.U. Accise per le ragioni illustrate da IR ME S.p.A. nel giudizio di primo grado, ovvero
3b) quanto meno, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale e della Corte di Giustizia sulle questioni ad esse sottoposte dall'ordinanza arbitrale del
26 marzo 2021, da quella del Tribunale di Udine del 30 dicembre 2021 e dal Tribunale di Como con ordinanza del 28 aprile 2022
4) In ogni caso, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 15 - Rigettare per le ragioni di cui ai paragrafi 1), 2) e 3), in quanto inammissibili e infondati, il primo, secondo e terzo motivi di appello proposti dal EN CA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Genova via dei S.S. Giacomo e Filippo n.7, C.F./ P.Iva
01178580997, confermando l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Torino emessa in data
13/04/2022, depositata e pubblicata in pari data, non notificata, resa nella causa R.G. n.435/202, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
IN VIA SUBORDINATA
- Rigettare per le ragioni di cui al paragrafo 4), in quanto inammissibile e infondato, il quarto motivo di appello proposto dal EN CA SPA, rigettando l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Dogane di Parma, con conferma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Torino emessa in data 13/04/2022, depositata e pubblicata in pari data, non notificata, resa nella causa R.G. n.435/202, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Rigettare per le ragioni di cui al paragrafo 5), in quanto inammissibile e infondato, il quinto motivo di appello proposto dal EN CA SPA, rigettando altresì le istanze di rinvio alla Corte di
Giustizia Europea e/o alla Corte Costituzionale nonché l'istanza di sospensione della presente causa in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, con conferma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Torino emessa in data 13/04/2022, depositata e pubblicata in pari data, non notificata, resa nella causa R.G. n.435/202, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute.
Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e C.p.a.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 11.01.2022 e ritualmente notificato in data
03.02.2022, la FF INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE S.p.A. conveniva in giudizio EN
CA S.p.A. (da qui EN) avanti al Tribunale di Torino, esponendo di avere intrattenuto nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2011 con EN un contratto di somministrazione di energia elettrica e di aver provveduto al pagamento delle relative fatture, nelle quali era stata altresì addebitata l'imposta addizionale provinciale all'accisa di cui all'art. 6 comma 3 del DL 511/1988, per il complessivo ammontare di € 59.980,80.
La società ricorrente esponeva, in particolare, che il versamento di quell'accisa si poneva in contrasto con il diritto dell'unione, e nello specifico con la direttiva n. 2008/118/C, così come interpretata dalla
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Corte di Giustizia nelle sentenze del 5 marzo 2015, nella causa C-553/2013, e del 25 luglio 2018, nella causa C-103/2017.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha citato numerose pronunce della Corte di Cassazione che, in applicazione dell'interpretazione della Corte di Giustizia UE, ha riconosciuto il diritto al rimborso delle somme versate prima dell'abrogazione dell'imposta in questione, operata dall'art. 4, comma 10, del D.L. n. 16/2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
EN si costituiva in giudizio, contestando - sotto svariati profili - il fondamento delle domande avversarie, in particolare sostenendo l'inapplicabilità al rapporto tra fornitore ed utente della direttiva
2008/118, nonché asserendo di avere agito nella veste di delegato alla riscossione ed infine denunciando l'illegittimità dell'art. 14, co. 2, D. Lgs. n. 504/1995, che gli imporrebbe, per promuovere il regresso nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, di esperire tre gradi di giudizio e chiedendo pertanto di essere autorizzata a chiamare in giudizio l'Agenzia delle Dogane.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunciata in data 13/04/2022, il Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, condannava EN ME S.p.A. a restituire alla Eiffel Materie Plastiche
S.p.A. l'importo di € 59.980,80, oltre interessi dalla pronuncia al saldo, nonché a rifondere le spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 13.05.2022, EN interponeva appello avverso tale ordinanza, chiedendone la riforma sulla base dei motivi di cui infra, al fine di ottenere il rigetto della domanda proposta dalla FF INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE S.p.A. (da qui FF S.p.a.).
La società appellata si costituiva, chiedendo il rigetto del gravame, con vittoria delle spese anche del grado d'appello.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 09.11.2022 con le forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 e sue successive modifiche, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 27.09.2023, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza impugnata
Il Tribunale di Torino ha ritenuto anzitutto insussistenti i presupposti per integrare il contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Dogane (v. ordinanza in data 07/04/2022 emessa in corso di causa), afferendo la questione dedotta in giudizio non all'efficacia verticale/orizzontale della Direttiva
2008/118/Ce, atteso che le parti in causa non sono lo Stato e l'ente impositore, ma riguardando, invece,
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il rapporto privatistico, tra il soggetto passivo dell'imposta/fornitore e l'utente/terzo, che ha subito la rivalsa consentita, ma non imposta dal diritto interno.
L'ordinanza ha quindi accolto la domanda della FF S.p.A. sulla base delle seguenti argomentazioni.
L'art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise dispone che “gli
Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
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