Corte d'Appello Genova, sentenza 09/05/2024, n. 680
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Testo completo
R.G. 350/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Dott. MARCELLO CASTIGLIONE Presidente
Dott. LAURA CASALE Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa da:
AN CA (c.f. [...]) e IS EL VI (c.f.
[...]), elettivamente domiciliati in Savona via P. Giuria n.5/3 presso lo studio dell'avv. Paolo Delfino che li rappresenta per mandato in atti
APPELLANTI
contro
BANCA CARIGE s.p.a. (p. iva 03285880104), in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado in Genova via Ceccardi n.3/6 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Borchi che la rappresentava per mandato in atti
APPELLATA CONTUMACE
CREDITO FONDIARIO s.p.a. (c.f. 00395320583), in persona del suo legale rappresentante, quale mandataria con rappresentanza di RIVIERA NPL s.r.l. (c.f. 04972800264), in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Genova via Ceccardi n.3/6 presso lo studio dell'avv.
Fabrizio Borchi che la rappresenta per mandato in atti
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
Per gli Appellanti:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata n. 77/2020 del Tribunale di Savona, previa ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate,
1. accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 282/18 del Tribunale di Savona, anche ai sensi dell'art. 50 T.U.B. per carenza di idonea prova scritta del credito azionato e per i motivi di cui all'opposizione proposta;
2. in subordine e nel merito accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità dei contratti bancari de quo e/o di specifiche clausole in essi contenute, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurne sensibilmente l'ammontare per le ragioni tutte esposte ed a seguito delle risultanze dell'espletata istruttoria, anche in relazione ai limiti delle fideiussioni prestate dai Signori IO e ST;
3. in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto;
4. con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Per l'Appellata Credito Fondiario:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previa reiezione di tutte le istanze istruttorie riproposte in atto di appello, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere l'impugnazione proposta dai Sigg.ri AN CA e IS GA
VI avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 77/20, con la conferma della decisione impugnata e la condanna degli appellanti al pagamento – in favore di RIVIERA NPL s.r.l. – delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e Cassa Avvocati”.
Per l'Appellata CA AR:
Nessuno è comparso, nessuno ha concluso
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2
Con sentenza n.77/2020, pronunciata ex art.281 sexies c.p.c. in data 24 gennaio 2020, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.282/2018 del 23 marzo 2018, con il quale
IO CA e ST GA VI, quali fideiussori della s.r.l. Nuovo Centro Diagnostico
Andorese, venivano condannati a pagare a CA AR s.p.a. l'importo di € 240.286,36, oltre interessi dal 1.4.2017 al tasso del 13,50% e spese di procedura, respingeva l'opposizione proposta dagli ingiunti e li condannava a pagare le spese di lite a favore di CA AR e di Credito Fondiario
s.p.a., quale procuratore di Riviera NPL s.r.l., nel frattempo intervenuta quale cessionaria del credito.
In sintesi il Tribunale,
a fronte delle eccezioni degli opponenti volte a rilevare a) l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto non emesso su idonea prova scritta;
b) l'illiceità della capitalizzazione trimestrale, malgrado la previsione del regime di reciprocità;
c) la nullità delle commissioni per mancata pattuizione dei criteri di calcolo;
d) l'indebito aumento delle spese di tenuta conto;
e) l'erronea applicazione dei giorni di valuta;
f) l'usurarietà degli interessi applicati nel corso del rapporto, anche in virtù delle commissioni addebitate;
g) l'illegittimità degli interessi riconosciuti sulle somme ingiunte, atteso il venir meno del rapporto contrattuale;
h) l'addebito ai fideiussori di somme superiori a quelle per le quali gli stessi avevano prestato garanzia;
i) il comportamento inadempiente tenuto dalla banca al momento della scissione e contestuale nuova costituzione di altra società (Nuovo Centro
Diagnostico Andorese s.r.l.) rispetto alle condizioni applicate dalla iniziale correntista (Centro
Diagnostico s.r.l.), tutte contrastate dalla banca opposta,
rigettate le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice opponente, ha respinto
1) l'eccezione di illegittimità della capitalizzazione trimestrale in quanto i contratti rispettavano il requisito della reciprocità di cui alla delibera CICR del 9.2.2000;
2) l'eccezione di usurarietà degli interessi in quanto la perizia di parte depositata si fondava su un calcolo del TEG in concreto diverso da quello elaborato dalla CA d'Italia per determinare il TEGM in astratto, e quindi su dati non omogenei, oltretutto senza indicare quale sarebbe stato l'esatto conteggio;
3) l'eccezione di nullità/illegittimità delle commissioni applicate in quanto priva di specificità, senza individuare quando ed in quale misura le medesime erano state addebitate e comunque in contrasto con le previsioni contrattuali, che invece le disciplinavano compiutamente;
in ogni caso tutte le contestazioni in merito alla dedotta irregolarità della tenuta del conto sarebbero state generiche e neppure enunciate nella perizia di parte;
4) l'eccezione in ordine alla limitazione delle fideiussioni prestate, quando agli atti erano presenti i due aumenti concessi per arrivare ad un importo massimo garantito di € 260.000,00;
3 5) l'eccezione di inadempimento della banca e correlata al comportamento tenuto dalla stessa all'atto della scissione, in quanto -in primo luogo- non erano oggetto del presente giudizio, vista
l'espressa riserva contenuta nell'atto introduttivo, e -in secondo luogo- gli opponenti non avevano neppure depositato l'atto di scissione in modo da far comprendere i rapporti trasferiti;
in ogni caso non era opponibile come inadempimento alla banca la mancata adesione alla proposta transazione.
Avverso tale decisione interponevano appello IO CA e ST GA VI, con atto di citazione ritualmente notificato a Credito Fondiario s.p.a. in data 5 giugno 2020, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto, nonché avanzando in via preliminare istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituiva ritualmente in giudizio la soc. Credito Fondiario s.p.a., nella sua qualità di procuratrice di Riviera NPL s.r.l., opponendosi al gravame ed all'inibitoria.
A seguito della prima udienza del 26 novembre 2020, svolta con le modalità della trattazione scritta, preliminarmente la Corte invitava l'appellante al deposito del fascicolo di primo grado e quindi, una volta ottemperato a detto adempimento, con ordinanza del 18 gennaio 2021 respingeva, per mancanza dei presupposti, l'istanza di sospensiva e rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 dicembre 2022, poi anticipata al 28 aprile 2022.
A tale udienza la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CA AR
s.p.a., parte nel giudizio di primo grado e non convenuta nel secondo, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27 ottobre 2022. A tale udienza la Corte tratteneva la causa in decisione, previa concessione del termine breve di 40 giorni per le memorie conclusionali e di 20 giorni per le repliche.
Quindi, con ordinanza del 9 febbraio 2023, questa Corte rimetteva la causa sul ruolo, disponendo una CTU contabile, con incarico al dott. Marzio Gaio, affinchè rispondesse al seguente quesito: “il
CTU, letti gli atti e documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, acquisite informazioni presso Uffici
Pubblici e privati su accordo delle parti, esperito il tentativo di conciliazione:
Accerti, in relazione ai due conti correnti stipulati tra CA AR s.p.a. e la soc. Nuovo Centro Diagnostico
Andorese s.r.l. ed in particolare il c.c. n.55957/80 stipulato in data 28.8.2009 ed il c.c. n.55992/80 stipulato in data 22.12.2009, nonché in relazione al c.c. n.15101/80 stipulato in data 5.1.2009 tra Cassa di Risparmio di
Savona s.p.a. e la soc. Nuovo Centro Diagnostico Andorese s.r.l., il saldo di ciascuno dei 3 conti correnti, effettuando il relativo ricalcolo tenendo conto delle seguenti indicazioni:
1) in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione a tutti e tre i c.c., accertato che, pur essendo stata prevista la medesima periodicità, è stato altresì pattuito un tasso a credito della correntista con TAN-Tasso annuo nominale e TAE-Tasso annuo effettivo uguale e pari allo 0,0100%, nonchè considerato che secondo il recente arresto del Supremo Collegio (sez. VI - 1, Ordinanza n.4321 del 20 febbraio 2022) “La
4 previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale (TAN) coincidente con quello effettivo (TAE) non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” e che dal mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 della citata delibera CICR deriva la
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