Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2024, n. 71

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Roma, sentenza 08/01/2024, n. 71
Giurisdizione : Corte d'Appello Roma
Numero : 71
Data del deposito : 8 gennaio 2024

Testo completo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
IA Rosaria Rizzo Presidente rel.
Paola Agresti Consigliere
IA Speranza Ferrara Consigliere
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8690/2018 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il
19.07.2023, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente tra le seguenti parti
Appellanti
SS TO, ND RA rappresentati e difesi dall'avv. Mario Trezza del Foro di Roma

Appellata DI IA IE
Rappresentata e difesa da sé stessa
Appellati contumaci eredi IU TO

Oggetto: scioglimento di comunione
Fatto e diritto
§ SS TO e ND RA impugnano la sentenza del Tribunale di Roma n. 21855/2018, che ha dichiarato lo scioglimento della comunione ordinaria di un locale autorimessa e un locale cantina, siti in Roma, via Luigi Pietracqua n.6, meglio individuati in atti;
immobili in comunione, per la nuda proprietà nella misura di 2/3, in capo all'appellante TO, e di 1/3 in capo a IA DI
IE, e gravati dal diritto di usufrutto pro indiviso a favore di IU TO e ND
RA, genitori di SS.
§ Il tribunale, sulla base degli accertamenti del ctu, che ha stimato il valore degli immobili e redatto un progetto di frazionamento, discostandosene in parte, ha ritenuto la comoda divisibilità di essi, anche in ragione dell'interesse concreto, sia sul piano economico che funzionale, di ciascun condividente, già proprietario di un appartamento ubicato nello stesso edificio condominiale, di disporre anche di un posto auto e di una cantina;
ha così rigettato la richiesta di SS TO di assegnazione a sé di entrambi i beni, procedendo alla divisione in natura con i relativi conguagli.
§ La controversia è limitata alla modalità di divisione degli immobili, concordando tutte le parti sulla richiesta di scioglimento: SS TO, maggior quotista per la nuda proprietà, chiede
l'assegnazione esclusiva dei beni, ai sensi dell'art. 720 cc, sostenendone la non comoda divisibilità;

DI IE la divisione in natura;
integrato il contradditorio nei confronti dei genitori di SS
TO, quali usufruttuari pro indiviso, il padre IU non si è opposto alla divisione in natura, la madre, ND RA ha aderito alle richieste del figlio.
Il tribunale ha accolto la richiesta della IE e gli appellanti ripropongono l'eccezione di inammissibilità per la violazione del termine perentorio, previsto dall'art. 167 cpc, comma 2.
L'eccezione è del tutto infondata, perché non tiene conto del granitico orientamento della Suprema
Corte secondo cui le richieste relative alle modalità di divisione non costituiscono una domanda in senso stretto ma piuttosto una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione;
tanto che la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile può esser proposta anche per la prima volta in appello (Cass. civ. ord.24174 /2021;
sent.
1080/1969)
Tale principio, ampiamente condivisibile, travolge anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità della domanda di attribuzione di specifiche porzioni del locale cantina e del locale autorimessa, individuate solo con le note ex art. 183 c.p.c.,
§ Ugualmente infondata è l'eccezione di nullità della domanda, erroneamente definita riconvenzionale e,
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