Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 4354
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Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 10-12-2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.479-24 RGAC, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pt Parte_1
(avv.ti Giovanna Albanese e Maria Della Monaca)
parte appellante
E
1
Co rappresentata dal padre nella qualità di eredi Persona_1 di Persona_2 Controparte_3 Controparte_4
(avv. Giampiero Michielan)
[...]
parte appellata
dando lettura del seguente
dispositivo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna la in persona del legale rappresentante Parte_1 pt, al pagamento delle seguenti minori somme: euro 1.434,72 in favore di e quest' ultima Controparte_1 Controparte_2 rappresentata dal padre nella qualità di eredi Parte_2 di ;
euro 1.665,49 in favore di ;
Persona_2 Controparte_3 euro 1.667,10 in favore di ;
oltre Controparte_4 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali sulle somme di spettanza via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
condanna la parte appellante, come sopra rappresentata, a rimborsare alla parte appellata le spese del doppio grado, che si liquidano, per il primo grado, in euro 1.800, e, per il presente grado, in euro
1.500, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con distrazione, nonché le spese per contributo unificato, ove versato.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
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OGGETTO: ricorso in appello depositato il 5-3-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 30-1-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 4/11/2022 i ricorrenti in epigrafe premettevano di essere stati dipendenti della società convenuta;
in particolare a decorrere dal 8.10.2007, con Persona_2 inquadramento al III Livello del CCNL Terziario-Commercio ed orario lavorativo part time 90% (36 ore settimanali);
a Controparte_3 decorrere dal 8.10.2007, con inquadramento al III Livello del CCNL
Terziario-Commercio ed orario lavorativo part time 90% (36 ore settimanali);
a decorrere dal Parte_3
21.01.2008, con inquadramento al III Livello del CCNL Terziario-
Commercio ed orario lavorativo part time 90% (36 ore settimanali).
Deducevano che, a fronte delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro effettivamente osservato, avevano percepito compensi inferiori rispetto a quelli previsti dal richiamato CCNL, applicato unitamente alla contrattazione integrativa e, comunque applicabile alla fattispecie, per costante giurisprudenza, anche ai fini della determinazione dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost.
e 2099 c.c. e, in ogni caso, compensi insufficienti e non proporzionati alla quantità e qualità del lavoro prestato, anche ex artt. 36 Cost. e 2099 C.c., e ciò, in particolare, in ragione della mancata applicazione degli incrementi economici disposti dal CCNL
Terziario-Commercio a decorrere dall'aprile 2015. Argomentato diffusamente in diritto, concludevano chiedendo che il Tribunale
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adito in funzione di G. L. volesse : “Accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a percepire gli incrementi e gli adeguamenti salariali, maturati fra l'aprile 2015 ed il febbraio 2018, previsti dal CCNL Terziario-Commercio, applicato di fatto dall'azienda convenuta unitamente alla contrattazione integrativa territoriale e, comunque, applicabile alla fattispecie, anche quale parametro dell'equa retribuzione ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 C.c. e, per l'effetto,
Condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ut supra, anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 c.p.c.,1) al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle seguenti somme: quanto alla Sig.ra Persona_2
(periodo 1.2.2015/31.1.2019)
per retribuzione ordinaria € 1.000,46
per 14a mensilità € 167,32
per ROL Pagati € 37,14
per Festività € 15,92
per 13a mensilità € 116,01
per un totale di € 1.436,85 quanto al Sig.ra Controparte_3
(periodo 1.1.2015/30.11.2019)
per retribuzione ordinaria € 1.372,77
per 14a mensilità € 197,70
per Festività € 19,17
per 13a mensilità € 149,85
per un totale di € 1.739,49 quanto alla Sig.ra Controparte_4
(periodo 01.02.2016/31.07.2019)
per retribuzione ordinaria € 1.372,33
per 14a mensilità € 197,67
per Festività € 17,73
per 13a mensilità € 149,81
per un totale di € 1.737,54
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così come meglio specificato nei conteggi allegati al presente atto, ovvero di tutte quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
2) al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti dal giorno della maturazione del diritto, ai sensi della sentenza 459/2000 della Corte costituzionale, nonché degli interessi sugli interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. l283 C.c.;
3) al pagamento delle spese del presente giudizio oltre rimborso contributo unificato, rimborso forfetario spese generali iva e
c.p.a., da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Parte_1
Evidenziava che: essa società convenuta era società integralmente partecipata dalla (già Controparte_5
Provincia di ex L.n. 56/2014), alla quale l'Ente affidava in CP_5 house lo svolgimento di progetti e commesse;
pertanto, indipendentemente dalla sua natura formalmente privatistica, era soggetta al c.d. controllo analogo, che la rendeva assimilabile, quanto al regime giuridico, ad una longa manus del Socio unico;
in materia di società partecipate, vigeva tradizionalmente il principio del rispetto dei limiti di spesa previsti dal patto di stabilità valevole per gli Enti pubblici e per le società a partecipazione pubblica (art. 18 D.L. 112/2008 e art.
3-bis n. 138/2011), che imponeva che non fossero attuate forme di sforamento dal budget previsto dalle spese di personale;
l'art. 9, comma 1, D.L. 78/2010 aveva imposto ai dipendenti pubblici un meccanismo di blocco coattivo delle retribuzioni per gli anni 2011, 2012, 2013, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti;
con
D.P.R. 122/2013, il blocco degli stipendi era stato prorogato fino al 31.12.2014 e la norma regolamentare era stata, poi, trasfusa nell'art. 1, comma 557, L. 147/2013;
successivamente al rinnovo contrattuale del CCNL Terziario (marzo 2015) era stata comunicata alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali
l'impossibilità di applicare il nuovo contratto “con particolare riguardo alle clausole economiche (aumenti tabellari) ed agli istituti normativi con incidenza economica”;
la L. 175/2016,
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all'art. 19, aveva previsto che “le amministrazioni pubbliche socie fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;
le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al coma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile nel caso del contenimento di oneri contrattuali , in sede di contrattazione di secondo livello“;
era stato previsto lo strumento del Piano degli Obiettivi quale strumento di indirizzo e parametro del successivo controllo da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ente partecipante, da approvarsi dall'ente pubblico in sede di adozione del “Piano esecutivo di Gestione”;
sulla base degli indirizzi e delle informazioni contenute nei documenti di programmazione, gli amministratori delle società predisponevano il Piano Operativo
Annuale (POA), che veniva approvato dall'Assemblea dei Soci entro trenta giorni dall'approvazione del PEG;
i PDO di Capitale Lavoro dal 2016 non prevedevano alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive né essa società poteva rinvenire
“aliunde” le risorse economiche essendo i suoi introiti legati agli affidamenti di servizi da parte del socio Unico;
solo nell'anno 2018, grazie ad economie di gestione sui costi fissi realizzate con il transito di 172 dipendenti nella partecipata regionale Laziocrea, era stato possibile regolarizzare il mese di dicembre 2018 e riconoscere gli arretrati da marzo a novembre 2018, liquidati nel prospetto paga di gennaio 2019;
nell'Ottobre 2018 il Socio unico aveva fornito indirizzi vincolanti che escludevano la possibilità di finanziare spese per il personale a titolo di arretrati contrattuali per il periodo Aprile 2015-Febbraio 2018. Argomentava sulla vincolatività dei PDO e degli indirizzi del socio unico e contestava
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la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n°
1220/2022. Evidenziava che essendo entrato in vigore il Dlgs 175/2016 dal 23/9/2016, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso le differenze rivendicate, esse dovevano limitarsi al periodo ottobre 2016/febbraio 2018.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
- accoglie il ricorso e condanna al pagamento Parte_1 in favore della ricorrente la somma di € Persona_2
1.529,87, della ricorrente la somma di € 1.757,41, Controparte_3 della ricorrente la somma di € CP_4 Controparte_4
1.758,97;
il tutto per ciascuna ricorrente oltre accessori dalla rivalutazione al saldo;
- condanna, inoltre, al pagamento in favore Parte_1 del procuratore antistatario dei
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