Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 11

CA Napoli
Sentenza
30 gennaio 2025
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CA Napoli
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 11
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 11
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;

2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;

3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;

ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 3018/2024 R.G. volontaria giurisdizione, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza camerale dell'8.1.2025, avente ad oggetto reclamo ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n° 14/19 contro sentenza che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale tra:
- La Salta Giò s.r.l. in liquidazione (partita I.V.A. e C.F.: 02380860615), in persona del suo liquidatore pro tempore, IA AC (C.F.: [...]), rappresentata e difesa dall'avvocato Piero Riello (C.F.: [...])
- ricorrente-
e
- Curatela della liquidazione giudiziale de “La Salta Giò” s.r.l. in liquidazione (partita I.V.A. e
C.F.: 02380860615)”, in persona del suo curatore Arianna Pezone (C.F.:
[...])
-reclamata non comparsa-
nonché
1
- ER IU, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]), ZA
EN, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]), LL
GE, nato a [...] il [...] (C.F.: PSCGNR56MO7C558G)
- reclamati non comparsi-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Il liquidatore della società in intestazione ha proposto, nella sua qualità, reclamo contro la sentenza n° 2/2024, pubblicata in data 9.10.2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società da lui rappresentata.
Non si sono costituiti né la curatela della liquidazione giudiziale né i creditori istanti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il processo è stato discusso mediante deposito telematico di note scritte dei difensori, sostitutive, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza dell'8.1.2025, e quindi assegnato a sentenza con ordinanza recante pari data.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il reclamo in questa sede in esame la società reclamante si duole:
- che la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione è stata effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 41 comma 3 del d.lgs. n° 14/2019 senza che ve ne fossero i presupposti, non essendo tale la circostanza che stesse per scadere il termine annuale ex art. 33 del predetto decreto legislativo, visto e considerato che era imputabile ai creditori il fatto che essi avessero proposto il ricorso solo due giorni prima della detta scadenza;

- che, ad ogni buon conto, la notificazione era nulla in quanto: era stata eseguita al domicilio digitale del legale rappresentante senza che nella relata di notifica ne fosse stata indicata tale qualità;
era stata eseguita direttamente dai ricorrenti e non dalla cancelleria;
era stata eseguita solo alle ore 18:32 del giorno 8.10.2024, laddove l'udienza, da trattarsi con modalità cartolare, era fissata già per il giorno dopo;

- che, come emerge dall'esame dei bilanci di esercizio per gli anni 2020, 2021 e 2022, non risultano superati i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2 del d.lgs. n° 14/2019 come ostativi all'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale;

2
- che, tenuto conto dei debiti pagati e di quelli prescritti dei creditori ZA e LL, non risulta raggiunta la soglia dei 30.000 euro di debiti scaduti e non pagati prevista dall'art. 49 comma 5 del d.lgs. n° 14/19.

Ritiene questa Corte che il reclamo sia infondato.
Quanto alle presunte nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del d.lgs. n°
14/2019: “I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari
ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi”.
Nel caso di specie il tribunale ha ritenuto la sussistenza di tale urgenza, ed ha conseguentemente
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