Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/05/2024, n. 563
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. E S Presidente dott. R M Consigliere relatore dott.ssa G B Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1298 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(avv. N F) Parte_1
appellante
E
(avv. R L) Controparte_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Orario di lavoro.
Rivendicazioni salariali.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. , con ricorso del 14.4.2014 al tribunale di Castrovillari, ha Parte_1
rivendicato dalla epigrafata società cooperativa la retribuzione per lo straordinario che sostiene di aver prestato nel periodo dal 21.10.2009 al 31.5.2011 in cui ha lavorato alle sue dipendenze, svolgendo le mansioni di operaio edile dalle sei del mattino alle sei del pomeriggio, dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle sei del mattino alle tre del pomeriggio.
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3. Il ricorrente ha appellato la sentenza perché addebita al tribunale di aver erroneamente inteso le testimonianze raccolte, che confermano la dedotta prestazione di lavoro straordinario anche nella giornata di sabato, e, soprattutto, di aver escluso dal computo dell'orario lavorativo “le ore impiegate per il raggiungimento del posto di lavoro” di cui tutti i testimoni hanno riferito.
4. La società appellata ha eccepito l'inammissibilità del gravame perché non rispetta “la sequenza richiesta dal codice di rito” all'art. 434 c.p.c. e perché è stato redatto senza rispettare il “dovere di chiarezza e di sinteticità espositiva degli atti processuali”. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto assumendolo infondato.
5. Sentiti i difensori comparsi, il Collegio ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
6. L'appello è ammissibile ed è fondato per quanto di ragione.
7. È ammissibile perché, contrariamente a ciò che eccepisce l'appellata:
1) in conformità alla previsione dell'art. 434 c.p.c., si incentra su una specifica e immediatamente riconoscibile quaestio facti1: ossia sulla valutazione della mancanza di
prova del surplus di prestazione lavorativa che forma oggetto delle rivendicazioni salariali dell'appellante. Il tribunale ha ritenuto che la prova sia insufficiente, mentre quest'ultimo argomenta, con precisi riferimenti alle testimonianze escusse, sulla
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idoneità della prova raccolta a riscontrare le sue allegazioni in merito all'orario di lavoro che ha effettivamente osservato;
2) è redatto, proprio in ragione della specifica e chiara esposizione delle doglianze, nel rispetto del criterio di sinteticità che peraltro, anche dopo la sua codificazione ad opera della l. n. 149/2022 (cfr. art. 121 c.p.c.), non integra una condizione di validità dell'atto (cfr. art. 46 disp. att. c.p.c.).
8. Nel merito, l'appello è parzialmente fondato.
9. Si conviene con il tribunale che le testimonianze escusse non offrono, con la necessaria certezza, la prova della prestazione lavorativa nella giornata di sabato. In particolare: il teste lo ha escluso;il teste ha riferito di aver lavorato Tes_1 Tes_2 solo “qualche volta” di sabato insieme al ricorrente;il teste ha escluso di aver Tes_3
mai lavorato di sabato, ma nulla ha saputo dire in merito al ricorrente;il teste
ha dichiarato di aver lavorato anche di sabato quando era necessario, ma di Tes_4 non aver mai lavorato con il ricorrente. L'incertezza che se ne ricava è stata correttamente valutata da tribunale a discapito del ricorrente su cui grava il relativo onere della prova2.
10. Questi ha però ragione ad imputare al tribunale di aver erroneamente svalutato la concorde indicazione testimoniale relativa al fatto che egli si ritrovava con gli altri operai, alle sei del mattino, presso il deposito aziendale di Rossano dal quale partiva col furgone aziendale per raggiungere i cantieri di lavoro.
11. Questa indicazione va letta insieme all'allegazione della resistente secondo cui la giornata lavorativa iniziava alle sette, quando sui cantieri di Decollatura e di San
Mango D'Aquino prendevano avvio le relative attività. Ed è quindi utile a dimostrare che ogni giorno, già alle sei di mattina, il ricorrente fosse a disposizione della società resistente, tanto che quest'ultima gli garantiva, col proprio furgone aziendale, gli spostamenti verso il luogo di lavoro.
12. Nulla quaestio sulla necessità di ricomprendere quegli spostamenti nell'orario di lavoro e, dunque, di accordare al ricorrente il compenso per l'eccedenza
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oraria quotidiana che controparte gli ha negato3. Esso va parametrato a quell'ora aggiuntiva, rispetto alle otto ore per cui è stato retribuito, di cui l'istruttoria testimoniale ha fornito prova.
13. In senso contrario non meritano seguito le deduzioni difensive della resistente, secondo cui il luogo di lavoro del ricorrente era a San Mango D'Aquino ed egli pernottava in quel comune o in quello di Decollatura, dove avevano sede i cantieri ai quali era addetto. Trattasi di deduzioni contraddette dalla stessa resistente, la quale ha allegato che la squadra di cui il ricorrente faceva parte viaggiava ogni giorno col “mezzo aziendale”, salvo quando gli operai pernottavano nei luoghi dove aveva sede il cantiere.
Ma di tali pernottamenti non ha fornito prova. Al contrario, per come si è detto, i testimoni hanno concordemente riferito dei loro diuturni ritrovi nella sede di Rossano dalla quale, a bordo del furgone aziendale, si spostavano insieme al ricorrente sui diversi cantieri che le sue buste paga, prodotte dalla resistente, collocano, via via, nei comuni di San Mango D'Aquino, di Decollatura, di Sellia, di Altomonte. E si noti che il teste ha dichiarato di aver lavorato insieme al ricorrente nel comune di Tes_5
Rossano e ha confermato che, anche allora, si ritrovavano ad inizio giornata presso il cantiere aziendale alle sei del mattino.
14. Del resto, la prova di quell'ora giornaliera in più di lavoro per cui il ricorrente merita il compenso per lo straordinario che rivendica si inferisce anche non volendo tener conto del tempo di viaggio a bordo del furgone aziendale nei periodi in cui egli è stato addetto al cantiere di San Mango D'Aquino, dov'era la sua sede contrattuale di lavoro. Ciò in quanto a smentire l'allegazione della resistente, secondo cui il ricorrente finiva di lavorare alle quattro di pomeriggio, concorrono le dichiarazioni testimoniali che, invece, collocano la fine della sua giornata lavorativa non prima delle cinque: in tal senso convergono, infatti, le deposizioni dei testi
[...]
e . Tes_6 Testimone_7 Testimone_8
Pag. 4 di 6 15. Sicché l'alternativo percorso argomentativo fin qui esposto conduce al riconoscimento del lavoro straordinario prestato dal ricorrente per almeno un'ora al giorno4, con la conseguente attribuzione del relativo compenso.
16. Attingendo ai dati di calcolo posti a base del conteggio di parte attrice, che controparte non ha specificamente contestato mediante l'indicazione di una misura differente, il compenso orario dovuto è pari a 8,49 euro e, moltiplicato per i venti giorni di lavoro al mese, pattuiti in contratto, per i 20 mesi di durata del rapporto di lavoro, comporta la liquidazione: a) di un differenziale retributivo pari a 3.396 euro;b) di un maggior trattamento di fine rapporto che, in proporzione, ammonta a 1.509 euro;c) degli interessi legali e della rivalutazione monetaria che, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli spettano sulle frazioni del complessivo credito di 4.905 euro, dal dovuto al soddisfo.
17. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della resistente, perché la domanda attorea era formulata in termini tali da ricomprendere anche la “somma … minore” o “comunque di giustizia” che, rispetto a quella rivendicata, sarebbe risultata dovuta5.
18. Esse si distraggono a favore del richiedente difensore del ricorrente e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore del decisum e dei parametri dettati dal DM Giustizia n. 55/2014 come integrato e modificato.