Corte d'Appello Torino, sentenza 03/12/2024, n. 992
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Testo completo
N. R.G. 1253/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1253/2023 promossa in sede di appello da
Parte_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via Drovetti n. 14, presso lo studio dell'Avv. Simona Donati che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante contro
Controparte_1
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, C.so Luigi Einaudi n. 49, presso lo studio dell'Avv. Manuela Roberta Rossotto che la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, n.
3352/2023, pubblicata il 03/08/2023, con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto
Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, sig. Parte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiarare la nullità del procedimento R.G. 12890/2019, con conseguente nullità della sentenza
pagina 1 di 10 definitiva n. 3352/2023 emessa in data 02.08.2023 per mancata nomina del Curatore speciale dei minori e disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
NEL MERITO
- Riformare la sentenza impugnata prevedendo l'affidamento della minore in maniera congiunta ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e collocazione prevalente presso la stessa, con possibilità per il padre di vedere la IA secondo le volontà della stessa e, in ogni caso, prevedere una calendarizzazione e un progetto di riavvicinamento al padre nelle modalità ritenute maggiormente opportune al termine dell'istruttoria.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ascoltare con urgenza la minore ;
Controparte_2
- Laddove non risulti sufficiente l'audizione della minore, disporre integrazione di CTU, nominando un professionista diverso dalla dott.ssa , volta a valutare le reali volontà della minore rispetto al Per_1 rapporto con il padre e le motivazioni che l'hanno spinta a rendere dichiarazioni difformi dalla realtà nel giudizio di primo grado, nonché a individuare il miglior progetto per il riavvicinamento padre- IA.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio oltre 15% ex T.F., CPA e IVA.”.
Per l'appellata, sig.ra Controparte_1
“Contrariis reiectis, Salvis iuribus
In via pregiudiziale
- Pronunciare declaratoria ex art. 348 bis c.p.c. ante Cartabia
In via istruttoria
- Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate
Nel merito
In via principale
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per tutti i Pt_1
motivi ex ante rappresentati;
In via subordinata
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”.
Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio nell'atto del 20/02/2024 esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso e per l'effetto chiedeva la conferma
pagina 2 di 10
dell'impugnata sentenza.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I sig.ri e contraevano matrimonio in Torino in data Parte_1 Controparte_1
05/07/2003 e dal matrimonio, in data 15/08/2007, è nata la IA . CP_2
Con ricorso depositato il 20/05/2019 il SI chiedeva al Tribunale di Torino di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Torino così disponeva:
“PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
;
[...]
RIGETTA la domanda di addebito della separazione in capo al sig. . P_
AFFIDA la IA minore in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla Controparte_1
medesima altresì le decisioni di maggior importanza per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
SOSPENDE le visite tra padre e IA.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e
NPI/Psicologia età evolutiva competenti sino a che ciò si renda necessario nell'interesse della minore.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 400,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del
15.03.2016;
CONDANNA alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di Parte_1 P_
, spese liquidate per intero in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/3 delle spese di lite;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%.”.
Il Giudice di prime cure, per quanto qui rileva, osservava: che doveva essere disposto l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della IA minore alla madre, attesi i concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre, che, come emerso nella CTU effettuata in corso di causa, si era disinteressato della minore e delle sue esigenze sin dal periodo della convivenza matrimoniale;
che la minore, consapevole
pagina 3 di 10
delle ragioni dell'approfondimento peritale e per la quale era escluso un condizionamento materno, manifestava una volontà “non negoziabile” di rifiuto agli incontri con il padre, e che la CTU aveva ritenuto “nociva e iatrogena ogni forzatura”;
che il perito nominato si era espresso per una prognosi negativa di recupero delle capacità genitoriali paterne;
che tale quadro dovessero altresì essere sospesi gli incontri fra padre e IA.
Avverso la predetta sentenza proponeva tempestiva impugnazione il SI , che deduceva: Pt_1
- con il primo motivo, l'errata valutazione delle emergenze istruttorie e carenza dell'istruttoria, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
nella tesi dell'impugnante, il primo giudice aveva fondato la decisione esclusivamente sulle conclusioni della CTU nominata e sulle dichiarazioni rese nel corso della consulenza dalla IA , senza appurare “la veridicità di quanto CP_2
raccontato e di quanto la personalità fragile e disturbata della SIa abbia potuto P_ incidere sull'alterazione del suo racconto e, soprattutto, su quello effettuato da ”;
CP_2 riferiva che dal mese di dicembre 2022 padre e IA avevano ripreso ad avere “un rapporto quotidiano” e si erano anche incontrati;
la IA aveva un rapporto di confidenza con il padre e gli riferiva le “litigate” con la mamma;
tale effettiva situazione avrebbe dovuto comportare il regime di affidamento condiviso e la
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 1253/2023 promossa in sede di appello da
Parte_1
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Torino, Via Drovetti n. 14, presso lo studio dell'Avv. Simona Donati che lo rappresenta e difende per procura in atti,
Appellante contro
Controparte_1
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Torino, C.so Luigi Einaudi n. 49, presso lo studio dell'Avv. Manuela Roberta Rossotto che la rappresenta e difende per procura in atti,
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione Civile, n.
3352/2023, pubblicata il 03/08/2023, con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto
Dott.ssa Marina Nuccio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, sig. Parte_1
“IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiarare la nullità del procedimento R.G. 12890/2019, con conseguente nullità della sentenza
pagina 1 di 10 definitiva n. 3352/2023 emessa in data 02.08.2023 per mancata nomina del Curatore speciale dei minori e disporre la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
NEL MERITO
- Riformare la sentenza impugnata prevedendo l'affidamento della minore in maniera congiunta ad entrambi i genitori con residenza presso la madre e collocazione prevalente presso la stessa, con possibilità per il padre di vedere la IA secondo le volontà della stessa e, in ogni caso, prevedere una calendarizzazione e un progetto di riavvicinamento al padre nelle modalità ritenute maggiormente opportune al termine dell'istruttoria.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Ascoltare con urgenza la minore ;
Controparte_2
- Laddove non risulti sufficiente l'audizione della minore, disporre integrazione di CTU, nominando un professionista diverso dalla dott.ssa , volta a valutare le reali volontà della minore rispetto al Per_1 rapporto con il padre e le motivazioni che l'hanno spinta a rendere dichiarazioni difformi dalla realtà nel giudizio di primo grado, nonché a individuare il miglior progetto per il riavvicinamento padre- IA.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio oltre 15% ex T.F., CPA e IVA.”.
Per l'appellata, sig.ra Controparte_1
“Contrariis reiectis, Salvis iuribus
In via pregiudiziale
- Pronunciare declaratoria ex art. 348 bis c.p.c. ante Cartabia
In via istruttoria
- Respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate
Nel merito
In via principale
- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Sig. ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per tutti i Pt_1
motivi ex ante rappresentati;
In via subordinata
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto
In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”.
Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marina Nuccio nell'atto del 20/02/2024 esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso e per l'effetto chiedeva la conferma
pagina 2 di 10
dell'impugnata sentenza.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I sig.ri e contraevano matrimonio in Torino in data Parte_1 Controparte_1
05/07/2003 e dal matrimonio, in data 15/08/2007, è nata la IA . CP_2
Con ricorso depositato il 20/05/2019 il SI chiedeva al Tribunale di Torino di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Torino così disponeva:
“PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
;
[...]
RIGETTA la domanda di addebito della separazione in capo al sig. . P_
AFFIDA la IA minore in via esclusiva alla madre sig.ra , demandando alla Controparte_1
medesima altresì le decisioni di maggior importanza per la minore e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
SOSPENDE le visite tra padre e IA.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e della minore da parte dei servizi sociali e
NPI/Psicologia età evolutiva competenti sino a che ciò si renda necessario nell'interesse della minore.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 400,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del
15.03.2016;
CONDANNA alla refusione di 2/3 delle spese di lite in favore di Parte_1 P_
, spese liquidate per intero in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 1/3 delle spese di lite;
PONE le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella rispettiva misura del 50%.”.
Il Giudice di prime cure, per quanto qui rileva, osservava: che doveva essere disposto l'affidamento esclusivo cd. rafforzato della IA minore alla madre, attesi i concreti indicatori di inadeguatezza educativa del padre, che, come emerso nella CTU effettuata in corso di causa, si era disinteressato della minore e delle sue esigenze sin dal periodo della convivenza matrimoniale;
che la minore, consapevole
pagina 3 di 10
delle ragioni dell'approfondimento peritale e per la quale era escluso un condizionamento materno, manifestava una volontà “non negoziabile” di rifiuto agli incontri con il padre, e che la CTU aveva ritenuto “nociva e iatrogena ogni forzatura”;
che il perito nominato si era espresso per una prognosi negativa di recupero delle capacità genitoriali paterne;
che tale quadro dovessero altresì essere sospesi gli incontri fra padre e IA.
Avverso la predetta sentenza proponeva tempestiva impugnazione il SI , che deduceva: Pt_1
- con il primo motivo, l'errata valutazione delle emergenze istruttorie e carenza dell'istruttoria, con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.;
nella tesi dell'impugnante, il primo giudice aveva fondato la decisione esclusivamente sulle conclusioni della CTU nominata e sulle dichiarazioni rese nel corso della consulenza dalla IA , senza appurare “la veridicità di quanto CP_2
raccontato e di quanto la personalità fragile e disturbata della SIa abbia potuto P_ incidere sull'alterazione del suo racconto e, soprattutto, su quello effettuato da ”;
CP_2 riferiva che dal mese di dicembre 2022 padre e IA avevano ripreso ad avere “un rapporto quotidiano” e si erano anche incontrati;
la IA aveva un rapporto di confidenza con il padre e gli riferiva le “litigate” con la mamma;
tale effettiva situazione avrebbe dovuto comportare il regime di affidamento condiviso e la
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