Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/10/2024, n. 1275
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N. R.G. 481/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 481/2023 R.G., passata in decisione ex art.
352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., del giorno 1.10.2024, vertente
TRA
KATO IMER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sulmona, al Corso D'Ovidio, n. 238, presso e nello studio dell'avv. Ilaria Petito, nonché rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bruni, del foro di Siena, giusta procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
ORSICOL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via delle Gualchiere, 5, presso e nello studio dell'avv. Elio Di
Filippo, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione
e risposta in primo grado
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sulmona all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., n. 717/2019, comunicata in data 28.03.2023 –
Trascrizione e Pubblicità di beni immobili e mobili.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
pagina 1 di 12 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis riformare integralmente
l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Sulmona del 23.03.2023, comunicata il
28.03.2023 e conseguentemente:
In via principale e nel merito,
- accertare e dichiarare che l'ipoteca volontaria iscritta con Nota di iscrizione ipotecaria effettuata a L'Aquila il 28.12.2009 (Reg. Gen. n. 21190 e Reg. Part. n. 2878), con cui la società ORSICOL S.r.l. (P. IVA 01430900686) ha concesso ipoteca sull'immobile di sua proprietà sito nel Comune di RO IA (AQ) e identificato al Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 2, particella 501, subalterno 17 in favore della società KATO
IMER S.p.A., ha durata ventennale ex art. 2847 cc decorrente dalla data della sua iscrizione, come previsto nell'Atto Pubblico del 18.12.2009 denominato “Consenso ad iscrizione ipotecaria” ai rogiti del Dott. CO IA SA, Notaio in Poggibonsi, n. Rep. 23.437, prevalendo quanto convenuto nell'atto pubblico rispetto a quanto indicato nella scrittura privata del 18.12.2009 e nella nota di iscrizione ipotecaria;
-per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della società KATO IMER S.p.A. (già IHIMER
S.p.A.) di escutere l'ipoteca iscritta in suo favore con Nota di iscrizione ipotecaria effettuata a
L'Aquila il 28.12.2009 (Reg. Gen. n. 21190 e Reg. Part. n. 2878) e, dunque, di agire esecutivamente sull'immobile sito nel Comune di RO IA (AQ) e identificato al Catasto
Fabbricati del medesimo comune al Foglio 2, particella 501, subalterno 17 gravato dall'iscrizione ipotecaria de qua;
Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: – in via principale rigettare
l'appello proposto dalla Kato Imer spa l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in data 23 marzo
2023, pubblicata il 28 marzo 2023 con la quale il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa
Anna IA De Sanctis, ha così statuito nel giudizio iscritto al n. 717/2019 R.G., ed in parziale riforma di esse accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“- dichiarare illegittima la rettifica operata dalla Controparte all'iscrizione ipotecaria dopo la sua scadenza indicata nella nota relativa;
- condannare la ricorrente alla cancellazione a sue spese dell'ipoteca volontaria in cui in parte espositiva, della quale dopo la scadenza del termine indicato nella nota di iscrizione originaria ha richiesto la rettifica;
pagina 2 di 12 - condannare la Kato Imer S.P.A. al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la Orsicol S.r.l., che rende la dichiarazione di aver anticipato gli esborsi e non riscosso diritti ed onorari”,
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza resa all'esito del procedimento di primo grado n. 717/2019 – promosso ex art. 702 bis c.p.c., da Kato Imer S.p.a.,
contro
Orsicol S.r.l. (onde sentir accertare la sussistenza del suo diritto di escutere la garanzia prestata da quest'ultima società con ipoteca iscritta in data 28.12.2009 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila, reg. gen. 21190
e reg. part. n. 2878, sull'immobile sito alla Strada Vecchia del Cimitero del Comune di RO IA, a tutela del credito di € 400.000,00, vantato nei confronti di Colatriano S.r.l., per l'importo di €
130.000,00, derivante dalla fornitura di macchine edili), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta contestando la pretesa attorea e spiegando domanda riconvenzionale– il Tribunale di Sulmona così statuiva “- rigetta il ricorso, - condanna
KATO IMER SPA al pagamento in favore della ORSICOL SPA delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 (DM 147/22 valore indeterminabile complessità bassa scaglione euro 26.000 a euro 52.000 valore minimo) oltre Magg.ni l.p. iva e cpa come per legge”.
1.1. A sostegno della pretesa azionata la ricorrente aveva esposto: - che era creditrice della
Colatriano S.r.l. per € 490.967,49, a titolo di pagamento del prezzo per la fornitura di macchine edili effettuata nel corso degli anni 2008 e 2009;
- che, in relazione all'inadempimento della debitrice, era intervenuto tra le parti accordo transattivo in data
18.12.2009, nel quale era intervenuta anche la società OR S.r.l., avente ad oggetto ricognizione del debito da parte della debitrice per € 490.000,00, nonché il relativo dilazionamento con ultima tranche in n. 12 titoli di credito con scadenza dal 31.01.2011 al
31.12.2011, oltre che la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato assolvimento anche di una sola rata, e l'assunzione da parte di Orsicol S.r.l. della relativa garanzia con prestazione di ipoteca volontaria per l'importo di € 130.000,00 sull'immobile sito alla Strada
Vecchia del Cimitero del Comune di RO IA;
- che l'art. 4 di tale accordo del seguente tenore “l'ipoteca volontaria avrà durata fino al 31.12.2011”, era da ritenersi erronea in quanto la comune intenzione delle parti era quella di fissare la data del 31.12.2011 quale termine
pagina 3 di 12
ultimo per il pagamento del debito;
- che tale accordo veniva trasfuso nell'atto per Notar
CO IA SA in data 18.12.2009, rep. 23437, racc. 5711 registrato a Poggibonsi il 21.12.2009 al n. 2867 serie IT (con il quale la OR aveva concesso in favore della
FATO IMPER S.p.A. (già IHMER S.P.A.) una ipoteca volontaria per il complessivo importo di
€ 130.00,00, sopra la piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di RO IA (AQ) Strada Vecchia del Cimitero “a garanzia dell'esatto e puntuale pagamento della somma di € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) alla scadenza del 31.12.2011 dovuta dalla società COLATRIANO S.r.l.)”, sicché risultava evidente, dalla volontà espressa dalle parti nell'atto pubblico, che le parti avessero inteso attribuire all'ipoteca volontaria il termine ordinario ventennale, fissando al 31.12.2011 il termine ultimo per il pagamento, termine a partire dal quale sarebbe stato in diritto della creditrice KATO IMER S.p.A. escutere l'ipoteca concessa in suo favore;
- che con nota
d'iscrizione in data 28.12.2009 (n. 21190 Registro generale e n. 2878 Registro particolare), veniva iscritta ipoteca volontaria sull'indicato immobile presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di L'Aquila, nella cui sezione “A” veniva erroneamente indicato quale termine dell'ipoteca la data del 30.12.2011;
- che in data 27.05.2016 su istanza di essa ricorrente era stata effettuata una rettifica alla precedente nota di iscrizione ipotecaria con indicazione che
“la presente nota si produce a rettifica della iscrizione n.
2.878 registro particolare del 28 dicembre 2009, poiché nella nota predetta, per mero errore materiale, è stata erroneamente inserita quale termine di durata dell'ipoteca la data del 31 dicembre 2011, che in realtà indicava la data di pagamento della somma dovuta dalla società “Colatriano S.r.l.”, Si precisa che il titolo risulta depositato unitamente alla nota di iscrizione n. 2878 particolare del 28 dicembre 2009”;
- che avendo Colatriano S.r.l. adempiuto solo parzialmente al pagamento delle suddette rate, residuando il credito de quo per € 303.617,60, essa esponente aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Siena decreto monitorio n. 95/2011, cui erano seguiti atto di pignoramento presso terzi, con soddisfacimento del ripetuto credito per € 143.668,02, e successivo nuovo atto di precetto in data 2.04.2015 di pagamento di € 169.055,12, notificato il 15.04.2015 alla debitrice, nel frattempo entrata in liquidazione, ed alla terza datrice
d'ipoteca Orsicol S.r.l.;
- che, a fronte della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 481/2023 R.G., passata in decisione ex art.
352, ultimo comma, c.p.c., all'udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., del giorno 1.10.2024, vertente
TRA
KATO IMER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sulmona, al Corso D'Ovidio, n. 238, presso e nello studio dell'avv. Ilaria Petito, nonché rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Bruni, del foro di Siena, giusta procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
ORSICOL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via delle Gualchiere, 5, presso e nello studio dell'avv. Elio Di
Filippo, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione
e risposta in primo grado
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sulmona all'esito del procedimento ex art. 702 bis c.p.c., n. 717/2019, comunicata in data 28.03.2023 –
Trascrizione e Pubblicità di beni immobili e mobili.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
pagina 1 di 12 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis riformare integralmente
l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Sulmona del 23.03.2023, comunicata il
28.03.2023 e conseguentemente:
In via principale e nel merito,
- accertare e dichiarare che l'ipoteca volontaria iscritta con Nota di iscrizione ipotecaria effettuata a L'Aquila il 28.12.2009 (Reg. Gen. n. 21190 e Reg. Part. n. 2878), con cui la società ORSICOL S.r.l. (P. IVA 01430900686) ha concesso ipoteca sull'immobile di sua proprietà sito nel Comune di RO IA (AQ) e identificato al Catasto Fabbricati del medesimo comune al Foglio 2, particella 501, subalterno 17 in favore della società KATO
IMER S.p.A., ha durata ventennale ex art. 2847 cc decorrente dalla data della sua iscrizione, come previsto nell'Atto Pubblico del 18.12.2009 denominato “Consenso ad iscrizione ipotecaria” ai rogiti del Dott. CO IA SA, Notaio in Poggibonsi, n. Rep. 23.437, prevalendo quanto convenuto nell'atto pubblico rispetto a quanto indicato nella scrittura privata del 18.12.2009 e nella nota di iscrizione ipotecaria;
-per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della società KATO IMER S.p.A. (già IHIMER
S.p.A.) di escutere l'ipoteca iscritta in suo favore con Nota di iscrizione ipotecaria effettuata a
L'Aquila il 28.12.2009 (Reg. Gen. n. 21190 e Reg. Part. n. 2878) e, dunque, di agire esecutivamente sull'immobile sito nel Comune di RO IA (AQ) e identificato al Catasto
Fabbricati del medesimo comune al Foglio 2, particella 501, subalterno 17 gravato dall'iscrizione ipotecaria de qua;
Con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis: – in via principale rigettare
l'appello proposto dalla Kato Imer spa l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in data 23 marzo
2023, pubblicata il 28 marzo 2023 con la quale il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa
Anna IA De Sanctis, ha così statuito nel giudizio iscritto al n. 717/2019 R.G., ed in parziale riforma di esse accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“- dichiarare illegittima la rettifica operata dalla Controparte all'iscrizione ipotecaria dopo la sua scadenza indicata nella nota relativa;
- condannare la ricorrente alla cancellazione a sue spese dell'ipoteca volontaria in cui in parte espositiva, della quale dopo la scadenza del termine indicato nella nota di iscrizione originaria ha richiesto la rettifica;
pagina 2 di 12 - condannare la Kato Imer S.P.A. al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la Orsicol S.r.l., che rende la dichiarazione di aver anticipato gli esborsi e non riscosso diritti ed onorari”,
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza resa all'esito del procedimento di primo grado n. 717/2019 – promosso ex art. 702 bis c.p.c., da Kato Imer S.p.a.,
contro
Orsicol S.r.l. (onde sentir accertare la sussistenza del suo diritto di escutere la garanzia prestata da quest'ultima società con ipoteca iscritta in data 28.12.2009 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila, reg. gen. 21190
e reg. part. n. 2878, sull'immobile sito alla Strada Vecchia del Cimitero del Comune di RO IA, a tutela del credito di € 400.000,00, vantato nei confronti di Colatriano S.r.l., per l'importo di €
130.000,00, derivante dalla fornitura di macchine edili), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la convenuta contestando la pretesa attorea e spiegando domanda riconvenzionale– il Tribunale di Sulmona così statuiva “- rigetta il ricorso, - condanna
KATO IMER SPA al pagamento in favore della ORSICOL SPA delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 (DM 147/22 valore indeterminabile complessità bassa scaglione euro 26.000 a euro 52.000 valore minimo) oltre Magg.ni l.p. iva e cpa come per legge”.
1.1. A sostegno della pretesa azionata la ricorrente aveva esposto: - che era creditrice della
Colatriano S.r.l. per € 490.967,49, a titolo di pagamento del prezzo per la fornitura di macchine edili effettuata nel corso degli anni 2008 e 2009;
- che, in relazione all'inadempimento della debitrice, era intervenuto tra le parti accordo transattivo in data
18.12.2009, nel quale era intervenuta anche la società OR S.r.l., avente ad oggetto ricognizione del debito da parte della debitrice per € 490.000,00, nonché il relativo dilazionamento con ultima tranche in n. 12 titoli di credito con scadenza dal 31.01.2011 al
31.12.2011, oltre che la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato assolvimento anche di una sola rata, e l'assunzione da parte di Orsicol S.r.l. della relativa garanzia con prestazione di ipoteca volontaria per l'importo di € 130.000,00 sull'immobile sito alla Strada
Vecchia del Cimitero del Comune di RO IA;
- che l'art. 4 di tale accordo del seguente tenore “l'ipoteca volontaria avrà durata fino al 31.12.2011”, era da ritenersi erronea in quanto la comune intenzione delle parti era quella di fissare la data del 31.12.2011 quale termine
pagina 3 di 12
ultimo per il pagamento del debito;
- che tale accordo veniva trasfuso nell'atto per Notar
CO IA SA in data 18.12.2009, rep. 23437, racc. 5711 registrato a Poggibonsi il 21.12.2009 al n. 2867 serie IT (con il quale la OR aveva concesso in favore della
FATO IMPER S.p.A. (già IHMER S.P.A.) una ipoteca volontaria per il complessivo importo di
€ 130.00,00, sopra la piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito nel Comune di RO IA (AQ) Strada Vecchia del Cimitero “a garanzia dell'esatto e puntuale pagamento della somma di € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) alla scadenza del 31.12.2011 dovuta dalla società COLATRIANO S.r.l.)”, sicché risultava evidente, dalla volontà espressa dalle parti nell'atto pubblico, che le parti avessero inteso attribuire all'ipoteca volontaria il termine ordinario ventennale, fissando al 31.12.2011 il termine ultimo per il pagamento, termine a partire dal quale sarebbe stato in diritto della creditrice KATO IMER S.p.A. escutere l'ipoteca concessa in suo favore;
- che con nota
d'iscrizione in data 28.12.2009 (n. 21190 Registro generale e n. 2878 Registro particolare), veniva iscritta ipoteca volontaria sull'indicato immobile presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di L'Aquila, nella cui sezione “A” veniva erroneamente indicato quale termine dell'ipoteca la data del 30.12.2011;
- che in data 27.05.2016 su istanza di essa ricorrente era stata effettuata una rettifica alla precedente nota di iscrizione ipotecaria con indicazione che
“la presente nota si produce a rettifica della iscrizione n.
2.878 registro particolare del 28 dicembre 2009, poiché nella nota predetta, per mero errore materiale, è stata erroneamente inserita quale termine di durata dell'ipoteca la data del 31 dicembre 2011, che in realtà indicava la data di pagamento della somma dovuta dalla società “Colatriano S.r.l.”, Si precisa che il titolo risulta depositato unitamente alla nota di iscrizione n. 2878 particolare del 28 dicembre 2009”;
- che avendo Colatriano S.r.l. adempiuto solo parzialmente al pagamento delle suddette rate, residuando il credito de quo per € 303.617,60, essa esponente aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Siena decreto monitorio n. 95/2011, cui erano seguiti atto di pignoramento presso terzi, con soddisfacimento del ripetuto credito per € 143.668,02, e successivo nuovo atto di precetto in data 2.04.2015 di pagamento di € 169.055,12, notificato il 15.04.2015 alla debitrice, nel frattempo entrata in liquidazione, ed alla terza datrice
d'ipoteca Orsicol S.r.l.;
- che, a fronte della
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