Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/03/2024, n. 140
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Testo completo
R.G. 421/2022.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Maria Luisa Crucitti Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 421/2022 R.G. e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Caterina Porcino (C.F. - pec: C.F._2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'avv. PASQUALE MARAGUCCIO (C.F. - pec: CodiceFiscale_4
Email_2
-appellata-
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria
-interventore ex lege-
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OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – appello avverso la sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria n. 154/22, pubblicata in data 8 febbraio 2022, a definizione del proc. n. 3024/18 R.G..
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza camerale, svoltasi in forma c.d. cartolare, del 26.02.2024.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con ricorso del 19.07.2018 la parte ha adito il Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria, instaurando il giudizio di prime cure (proc. n. 3024/2018 R.G.) e ivi rappresentando che:
(1) in data 28/04/2005 aveva contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria, in regime di separazione dei beni, con ;
Controparte_1
(2) dalla loro unione erano nati due figli, (nata il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata il [...]);
[...]
(3) essendo venuta meno l'affectio coniugalis, all'esito di giudizio separativo incardinato presso il Tribunale di Reggio Calabria e iscritto al n. 2466/2015 R.G., consensualizzato in sede presidenziale (udienza del 9/05/2017), le parti avevano raggiunto un accordo poi omologato dal Tribunale, ex art. 711 c.p.c., con Decreto (D.O.) n. 146 depositato il
20/06/2017, ivi prevedendosi: (a) l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
(b) la conseguente assegnazione della casa familiare alla madre, in quanto collocataria prevalente della prole;
(c) i termini di frequentazione del padre, genitore non collocatario, con i due minori;
(d) la somma di complessivi € 200,00 mensili (€
100,00 per ciascun minore), con aggiornamento annuale sulla base degli indici di
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rivalutazione e oltre 50% spese straordinarie, a titolo di contributo paterno per il Org_1
mantenimento della prole;
(4) non essendo intervenuta alcuna riconciliazione fra le parti ed essendo decorso il termine di legge per proporre la domanda divorzile, egli aveva interesse alla relativa declaratoria, confermando le statuizioni già regolanti lo stato separativo, ad eccezione dei vigenti provvedimenti economici in favore della prole, da modificarsi nel senso dell'eliminazione di alcun contributo a suo carico, ovvero, in subordine, la sua deminutio fino a complessivi €
100,00 (€ 50,00 per ciascun figlio).
I.1.2.- Con memoria del 16.12.2018 si è poi costituita in tale giudizio la resistente
, aderendo alla domanda divorzile e contestando tuttavia la Controparte_1
richiesta di riduzione del contributo paterno in favore della prole, di cui ha chiesto, al contrario, l'innalzamento fino a € 400,00 complessivi (€ 200,00 per ciascun figlio) ovvero, in subordine, la conferma nella misura già fissata in sede di accordo omologato - € 200,00 complessivi (€ 100,00 per ciascun figlio).
I.1.3.- Il giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti e con
l'interrogatorio formale del ricorrente (incombente espletato all'udienza del 3.06.2021), è stato poi definito con la sentenza qui gravata (avente, come detto, n. 154/22 e pubblicata in data 8.02.2022), nella quale il Collegio ha provveduto a:
(1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
(2) confermare, sul versante dei rapporti personali, le statuizioni già regolanti lo stato separativo;
(3) modificare, sotto la prospettiva patrimoniale, il contributo paterno al mantenimento della prole, incrementandolo fino a € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione ISTAT e oltre 50% spese straordinarie come da protocollo del Tribunale;
(4) compensare le spese di lite fra le parti.
I.2.1.- Con ricorso in appello ritualmente depositato presso questa Corte il 6.09.2022, instaurante l'odierna procedura, la parte ha spiegato gravame avverso Parte_1 la sentenza da ultimo indicata, contestando, in specie, l'aumento dell'assegno a suo carico in favore dei due figli minori, risultando le sue condizioni radicalmente deteriorate (in conseguenza, in particolare, dell'emergenza da Covid 19 e delle misure di lock-down a ciò conseguite, pregiudizievoli per la sua attività di musicista) e la sua capacità di contribuzione
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fortemente ridotta (anche a causa di procedure in executivis e di oneri di mantenimento su di lui gravanti e legati ad altro nucleo familiare – precedente moglie e altri n. 2 figli).
Sulla scorta di ciò, ha concluso chiedendo alla Corte di voler: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza;
nel merito, accogliere il gravame e per
l'effetto riformare la sentenza impugnata, disponendo la non debenza a suo carico di alcun assegno di mantenimento nei confronti dei figli minori ovvero, in subordine, disporne il versamento nella somma di complessivi euro 100,00 ovvero, in ulteriore e ancor più gradato subordine, disporne il versamento per come già previsto dal D.O. n. 146/17 (proc. n.
2466/2015) per la complessiva somma di euro 200,00. Con vittoria di spese e compensi.
I.2.2.- Con comparsa del 26.05.2023 si è poi costituita anche in questo grado l'appellata
, contestando le avverse prospettazioni ed evidenziando la Controparte_1 piena esaustività della sentenza gravata, risultando invece “ingiusta” e “inopportuna” tanto la richiesta di eliminazione, quanto quella di deminutio del contributo paterno (anche considerando, con l'età, l'incremento, e non già la riduzione, delle esigenze dei minori, ciò richiedendo un maggiore contributo economico per gli stessi).
In virtù di quanto precede, la parte appellata ha chiesto alla Corte di voler: in via preliminare, rigettare la domanda ex art. 283 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto;
nel merito, confermare la sentenza oggi impugnata. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
I.2.3.- Con provvedimento depositato in data 11.09.2023, a scioglimento della riserva in cui il fascicolo era transitato all'udienza c.d. cartolare del 29.05.2023, per le ragioni ivi esplicitate e da intendersi qui integralmente richiamate e riprodotte per relationem, la Corte ha accolto
l'istanza ex art. 283 c.p.c. e disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza, anch'essa cartolare, del 26.02.2024.
I.2.4.- All'esito di tale udienza, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con provvedimento del 29.02.2024 e senza concessione dei termini art. 190 c.p.c., in quanto incompatibili con il rito (atteso che, come rammentato nel predetto provvedimento del 29.02.2024, “l'appello avverso la sentenza di separazione personale dei coniugi o di divorzio, per espressa previsione di legge (L. n. 74 del 1987, art. 23 e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15), è trattato e deciso in camera di consiglio, il che comporta che l'intero giudizio di impugnazione sia regolato dal rito camerale (Cass. 10 gennaio 2019, n. 403;
Cass. 13 ottobre 2011, n. 21161)” e che pertanto
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“non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente, quelle di cui all'art. 189 c.p.c. (Rimessione al collegio) e art. 190 c.p.c.
(Comparse conclusionali e memorie)”, anche nel caso di celebrazione c.d. cartolare, giacché
“la trattazione scritta sostituisce l'udienza, ma non incide sulle restanti norme che regolano il processo, sicché, alla fase decisoria continuano ad applicarsi le disposizioni proprie del giudizio camerale, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme”: cfr. Cass.
n. 29865/2022;
Cass. n. 33175/2021;
Cass. n. 26200/2015;
Cass. n. 565/2007).
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre rilevare che:
(1) l'Ufficio