Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 06/04/2024, n. 35
CA Trento
Sentenza
6 aprile 2024
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di LZ
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto: ha pronunciato seguente opposizione a precetto SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 64/2022 R.G.
promossa
da
ER BE, c.f. [...], nato a [...]
(BZ) il 09.06.1973, residente a [...]1/E, rappresentato ed assistito dall' avv. Alessandro La
Marca del Foro di LZ, domiciliatario, in studio legale in
39100 LZ (BZ), Via Mendola 21/A, giuste procure allegate agli atti introduttivi difensivi nei procedimenti riuniti
2820/2020 e 3109/2020 RG Tribunale di LZ;
ammesso al
patrocinio a spese dello Stato con delibera dd. 12.05.2022
della Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato
presso l'Ordine degli avvocati di LZ
1 - appellante -
contro
ER AS, c.f. [...], nato a [...]
(BZ) l'11.07.1997, residente in [...], e OS IN, c.f. [...], nata a
LZ (BZ) il 31.12.1972 e residente in [...], ammessa al patrocinio a spese dello Stato
con delibera dd. 01.08.2022 della Commissione per il
Patrocinio a Spese dello Stato presso l'Ordine degli avvocati
di LZ, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ulrike Vent
del Foro di LZ, con studio in 39012 Merano (BZ), Via
Goethe 7, ove eleggono domicilio, come da procure dd.
18.08.2020 (ER AS) e dd. 16.09.2020 (OS
IN)
- appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 266/2022 del
Tribunale di LZ di data 11.03.2022 /
12.03.2022 – opposizione a precetto -
Causa trattenuta in decisione all'udienza di discussione orale del 20.03.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
“Accertare e dichiarare la NULLITA' di tutti i provvedimenti,
pronunciati e depositati dal Giudice nei procedimenti riuniti
2802/2020 e 3109-2020 RG Tribunale di LZ, ivi compresa
2
la sentenza 266-2022, che li ha definiti a decorrere dalla loro disposta riunione il 17.12.2020;
- conseguentemente rimettere al primo giudice gli atti dei procedimenti riuniti 3109-2020 e 2802-2020 RG Tribunale di
LZ per la ripetizione degli atti processuali colpiti da nullità.
In subordine
- Accertare e dichiarare la NULLITA' di tutti i provvedimenti,
pronunciati e depositati dal Giudice nel procedimento riunito
3109-2020 RG Tribunale di LZ, ivi compresa la sentenza
266-2022, che lo ha definito a decorrere dalla loro disposta riunione il 17.12.2020;
- conseguentemente rimettere al primo giudice gli atti dei procedimenti riuniti 3109-2020 e 2802-2020 RG Tribunale di
LZ per la ripetizione degli atti processuali colpiti da nullità.”
Spese compensi di causa rifusi.
del procuratore delle parti appellate:
Voglia l'adita Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
LZ, previo espletamento degli obblighi procedurali,
contrariis rejectis,
1.) in via preliminare e da un punto di vista procedurale:
rigettare l'appello di ER BE d.d. 21.04.2022 per le ragioni addotte e in ogni caso per tutte le opportune ragioni di fatto e di diritto, come infondata e inammissibile, in particolare
3
per l'assenza dei presupposti tassativamente previsti ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o sulla base dell'assenza dei presupposti ai sensi dell'art. 348-bis e 348-ter c.p.c., per mancanza di probabilità di accoglimento dell'appello, anche mediante un decreto brevemente motivato nell'ambito della prima udienza, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
2.) in via principale:
a) in primo luogo: previo integrale rigetto dell'appello di ER
BE d.d. 21.04.2022, confermare la sentenza del
Tribunale di LZ, Dott.ssa Elena Covi, n. 266/2022
dell'11.03.2022 (depositata il 12.03.2022), pronunciata nel procedimento R.G.Nr. 282072020 e 3109/2020, con condanna dell'appellante a rifondere le spese processuali del secondo grado ovvero ordinando il rimborso degli importi attribuiti agli appellati tramite Patrocinio a spese dello Stato;
b) in via subordinata: previo integrale rigetto dell'appello di
ER BE d.d. 21.04.2022 e previo accoglimento delle conclusioni nuovamente presentate nel presente grado di giudizio di ER AS e OS IN, in ogni caso preservare il dispositivo della sentenza del Tribunale di
LZ, Dott. Elena Covi n. 266/2022 d.d. 11.03.2022
(depositata il 12.03.2022), pronunciato nel procedimento
RG.Nr. 282072020 e 3109/2020, se necessario, con modifica delle relative motivazioni di fatto e di diritto, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali
4
anche del presente grado di giudizio;
c) in caso di un inatteso, anche solo parziale accoglimento dei motivi di appello di ER BE, in ogni caso accogliere le conclusioni in primo grado degli appellati ER
AS e OS IN, ove tali conclusioni vengono nuovamente proposte come segue in modo esplicito e integralmente:
Voglia l'Ecc.mo Giudice monocratico presso il Tribunale di
LZ, contrariis reiectis,
Conclusioni:
1) in via principale: per le ragioni esposte nelle argomentazioni di fatto e di diritto degli opponenti o per qualsiasi altra ragione di fatto o di diritto e in particolare poiché i precetti sono stati notificati non sulla base di titoli esecutivi, dichiarare l'atto di precetto del ER BE d.d. 25.07.2020 (notificato a ER AS in data 03.08.2020) e l'atto di precetto del ER BE d.d. 20.07.2020 (notificato a OS IN in data 27.08.2020) e/o i titoli che stanno alla base di tali precetti inammissibili,
inefficaci, nulli e/o infondati e/o rigettare le pretese ivi contenute come ingiustificate e immotivate.
2) sempre in via principale: accertare e dichiarare che
ER BE, sulla base del suo trasferimento volontario nel 2015 e/o sulla base del diritto di
5
mantenimento di OS IN e/o per qualsiasi altro motivo di fatto e di diritto, non ha alcun diritto di esigere che OS IN abbandoni/si trasferisca dall'abitazione al piano terra della p.ed. 363 C.C.
Verano o il pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'abitazione.
3) sempre in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di ER BE a ricevere il diritto di abitazione al piano terra della p.ed. 363 C.C.
Verano, nonché nonché il diritto di mantenimento presso il maso chiuso "Gargazoner" in P.T. 48/I C.C.
Verano di proprietà del ER AS, per le ragioni indicate in fatto e diritto o per qualsiasi altra ragione di fatto e di diritto o - se necessario - anche in modifica/riduzione dell'onere di mantenimento ai sensi dell'art. 34 L.G. 17/2001;
4) in via subordinata a 3.): accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del ER BE a ricevere il diritto di abitazione al piano terra della p.ed. 363 C.C.
Verano nonché il diritto di mantenimento presso il maso chiuso "Gargazoner" in P.T. 48/I C.C. Verano, di proprietà di ER AS, nella misura come pretesa nel precetto del 25. 07.2020, per tutte le ragioni indicate in fatto e diritto o per qualsiasi altra ragione di fatto e di diritto o - se necessario - anche in
6
modifica/riduzione del compenso ai sensi dell'art. 34
L.G. 17/2001;
5) in ogni caso: con il rimborso dei costi, delle spese e delle indennità di questo procedimento.
In via istruttoria si rimanda alle istanze istruttorie come da memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del
18.06.2021, e ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
del 08.07.2021.
3.) In ogni caso con condanna dell'appellante a sostenere le spese per il presente procedimento degli appellati OS
IN e ER AS ovvero ordinando il rimborso degli importi assegnati agli appellati tramite Patrocinio a spese dello Stato.
In fatto ed in diritto
La presente sentenza viene redatta nella sola lingua italiana avendo gli appellati, costituitisi in lingua tedesca,
rinunciato alla traduzione del provvedimento con dichiarazione resa dal loro difensore all'udienza del 15.11.2023.
1. Con patto di famiglia, rogitato ai sensi dell'art. 768bis
c.c. il 03.09.2015, ER BE ha trasferito a suo figlio
ER AS la proprietà del maso chiuso “Gargazoner” in
P.T. 48/I C.C. Vöran con riserva in favore proprio e della propria moglie OS IN tanto del diritto al mantenimento, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale nr. 17
del 28 novembre 2001 (c.d. legge sui masi chiusi), quanto del
7
diritto di usufrutto/abitazione, ai sensi dell'art. 796
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di LZ
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Claudia Montagnoli Consigliere Oggetto: ha pronunciato seguente opposizione a precetto SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 64/2022 R.G.
promossa
da
ER BE, c.f. [...], nato a [...]
(BZ) il 09.06.1973, residente a [...]1/E, rappresentato ed assistito dall' avv. Alessandro La
Marca del Foro di LZ, domiciliatario, in studio legale in
39100 LZ (BZ), Via Mendola 21/A, giuste procure allegate agli atti introduttivi difensivi nei procedimenti riuniti
2820/2020 e 3109/2020 RG Tribunale di LZ;
ammesso al
patrocinio a spese dello Stato con delibera dd. 12.05.2022
della Commissione per il Patrocinio a Spese dello Stato
presso l'Ordine degli avvocati di LZ
1 - appellante -
contro
ER AS, c.f. [...], nato a [...]
(BZ) l'11.07.1997, residente in [...], e OS IN, c.f. [...], nata a
LZ (BZ) il 31.12.1972 e residente in [...], ammessa al patrocinio a spese dello Stato
con delibera dd. 01.08.2022 della Commissione per il
Patrocinio a Spese dello Stato presso l'Ordine degli avvocati
di LZ, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ulrike Vent
del Foro di LZ, con studio in 39012 Merano (BZ), Via
Goethe 7, ove eleggono domicilio, come da procure dd.
18.08.2020 (ER AS) e dd. 16.09.2020 (OS
IN)
- appellati -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 266/2022 del
Tribunale di LZ di data 11.03.2022 /
12.03.2022 – opposizione a precetto -
Causa trattenuta in decisione all'udienza di discussione orale del 20.03.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
“Accertare e dichiarare la NULLITA' di tutti i provvedimenti,
pronunciati e depositati dal Giudice nei procedimenti riuniti
2802/2020 e 3109-2020 RG Tribunale di LZ, ivi compresa
2
la sentenza 266-2022, che li ha definiti a decorrere dalla loro disposta riunione il 17.12.2020;
- conseguentemente rimettere al primo giudice gli atti dei procedimenti riuniti 3109-2020 e 2802-2020 RG Tribunale di
LZ per la ripetizione degli atti processuali colpiti da nullità.
In subordine
- Accertare e dichiarare la NULLITA' di tutti i provvedimenti,
pronunciati e depositati dal Giudice nel procedimento riunito
3109-2020 RG Tribunale di LZ, ivi compresa la sentenza
266-2022, che lo ha definito a decorrere dalla loro disposta riunione il 17.12.2020;
- conseguentemente rimettere al primo giudice gli atti dei procedimenti riuniti 3109-2020 e 2802-2020 RG Tribunale di
LZ per la ripetizione degli atti processuali colpiti da nullità.”
Spese compensi di causa rifusi.
del procuratore delle parti appellate:
Voglia l'adita Corte d'Appello di Trento – Sezione distaccata di
LZ, previo espletamento degli obblighi procedurali,
contrariis rejectis,
1.) in via preliminare e da un punto di vista procedurale:
rigettare l'appello di ER BE d.d. 21.04.2022 per le ragioni addotte e in ogni caso per tutte le opportune ragioni di fatto e di diritto, come infondata e inammissibile, in particolare
3
per l'assenza dei presupposti tassativamente previsti ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e/o sulla base dell'assenza dei presupposti ai sensi dell'art. 348-bis e 348-ter c.p.c., per mancanza di probabilità di accoglimento dell'appello, anche mediante un decreto brevemente motivato nell'ambito della prima udienza, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
2.) in via principale:
a) in primo luogo: previo integrale rigetto dell'appello di ER
BE d.d. 21.04.2022, confermare la sentenza del
Tribunale di LZ, Dott.ssa Elena Covi, n. 266/2022
dell'11.03.2022 (depositata il 12.03.2022), pronunciata nel procedimento R.G.Nr. 282072020 e 3109/2020, con condanna dell'appellante a rifondere le spese processuali del secondo grado ovvero ordinando il rimborso degli importi attribuiti agli appellati tramite Patrocinio a spese dello Stato;
b) in via subordinata: previo integrale rigetto dell'appello di
ER BE d.d. 21.04.2022 e previo accoglimento delle conclusioni nuovamente presentate nel presente grado di giudizio di ER AS e OS IN, in ogni caso preservare il dispositivo della sentenza del Tribunale di
LZ, Dott. Elena Covi n. 266/2022 d.d. 11.03.2022
(depositata il 12.03.2022), pronunciato nel procedimento
RG.Nr. 282072020 e 3109/2020, se necessario, con modifica delle relative motivazioni di fatto e di diritto, con condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali
4
anche del presente grado di giudizio;
c) in caso di un inatteso, anche solo parziale accoglimento dei motivi di appello di ER BE, in ogni caso accogliere le conclusioni in primo grado degli appellati ER
AS e OS IN, ove tali conclusioni vengono nuovamente proposte come segue in modo esplicito e integralmente:
Voglia l'Ecc.mo Giudice monocratico presso il Tribunale di
LZ, contrariis reiectis,
Conclusioni:
1) in via principale: per le ragioni esposte nelle argomentazioni di fatto e di diritto degli opponenti o per qualsiasi altra ragione di fatto o di diritto e in particolare poiché i precetti sono stati notificati non sulla base di titoli esecutivi, dichiarare l'atto di precetto del ER BE d.d. 25.07.2020 (notificato a ER AS in data 03.08.2020) e l'atto di precetto del ER BE d.d. 20.07.2020 (notificato a OS IN in data 27.08.2020) e/o i titoli che stanno alla base di tali precetti inammissibili,
inefficaci, nulli e/o infondati e/o rigettare le pretese ivi contenute come ingiustificate e immotivate.
2) sempre in via principale: accertare e dichiarare che
ER BE, sulla base del suo trasferimento volontario nel 2015 e/o sulla base del diritto di
5
mantenimento di OS IN e/o per qualsiasi altro motivo di fatto e di diritto, non ha alcun diritto di esigere che OS IN abbandoni/si trasferisca dall'abitazione al piano terra della p.ed. 363 C.C.
Verano o il pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'abitazione.
3) sempre in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di ER BE a ricevere il diritto di abitazione al piano terra della p.ed. 363 C.C.
Verano, nonché nonché il diritto di mantenimento presso il maso chiuso "Gargazoner" in P.T. 48/I C.C.
Verano di proprietà del ER AS, per le ragioni indicate in fatto e diritto o per qualsiasi altra ragione di fatto e di diritto o - se necessario - anche in modifica/riduzione dell'onere di mantenimento ai sensi dell'art. 34 L.G. 17/2001;
4) in via subordinata a 3.): accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del ER BE a ricevere il diritto di abitazione al piano terra della p.ed. 363 C.C.
Verano nonché il diritto di mantenimento presso il maso chiuso "Gargazoner" in P.T. 48/I C.C. Verano, di proprietà di ER AS, nella misura come pretesa nel precetto del 25. 07.2020, per tutte le ragioni indicate in fatto e diritto o per qualsiasi altra ragione di fatto e di diritto o - se necessario - anche in
6
modifica/riduzione del compenso ai sensi dell'art. 34
L.G. 17/2001;
5) in ogni caso: con il rimborso dei costi, delle spese e delle indennità di questo procedimento.
In via istruttoria si rimanda alle istanze istruttorie come da memorie ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del
18.06.2021, e ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c.
del 08.07.2021.
3.) In ogni caso con condanna dell'appellante a sostenere le spese per il presente procedimento degli appellati OS
IN e ER AS ovvero ordinando il rimborso degli importi assegnati agli appellati tramite Patrocinio a spese dello Stato.
In fatto ed in diritto
La presente sentenza viene redatta nella sola lingua italiana avendo gli appellati, costituitisi in lingua tedesca,
rinunciato alla traduzione del provvedimento con dichiarazione resa dal loro difensore all'udienza del 15.11.2023.
1. Con patto di famiglia, rogitato ai sensi dell'art. 768bis
c.c. il 03.09.2015, ER BE ha trasferito a suo figlio
ER AS la proprietà del maso chiuso “Gargazoner” in
P.T. 48/I C.C. Vöran con riserva in favore proprio e della propria moglie OS IN tanto del diritto al mantenimento, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale nr. 17
del 28 novembre 2001 (c.d. legge sui masi chiusi), quanto del
7
diritto di usufrutto/abitazione, ai sensi dell'art. 796
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