Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2024, n. 1086
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n. 5981/2016, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1688/2016 del Tribunale di Torre Annunziata, Terza
Sezione Civile, pubblicata in data 12 giugno 2016, vertente
TRA
la IT MI S.p.A (codice fiscale 01806740153), con sede legale in
Reggio IL (RE), elettivamente domiciliata in Napoli (NA), alla Riviera di
Chiaia n. 255, presso lo studio dell'avv. Roberto Cozzi (codice fiscale
1
[...]), che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.
Massimo Ferrari (codice fiscale [...]), in virtù della procura in calce all'atto di appello -appellante-
E
RO D'AN (codice fiscale [...]), nata il [...] ad [...] e RO SA (codice fiscale [...]), nata il
22 maggio 1960, a Portici (NA), elettivamente domiciliate in Napoli (NA), alla
Via Saverio Altamura n.2, presso lo studio dell'avv. Davide Cesiano (codice fiscale non indicato in atto), in virtù della procura a margine dell'atto introduttivo di primo -appellate-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1.Con atto di citazione per l'udienza del 1° febbraio 2010, notificato in data 9 ottobre 2009, RO D' AN e RO SA convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata la IT MI S.p.A. ( per brevità
Credem), in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo che:
- nel mese di settembre del 2001, AN AN e TE SA avevano ceduto parte delle loro obbligazioni IR (acquistate in data 15 dicembre 2000 attraverso la IT MI S.p.A., per un importo nominale di € 26.000,00)
“alle signore D'AN RO e RO SA, per un valore nominale pari ad euro
13.000,00”;
2 - che “con comunicazione inviata a mezzo raccomandata n. 12062627634-8 del 25 settembre 2001, i signori AN AN e TE SA ad esecuzione dell'accordo di cessione intervenuto con le signore RO e RO SA hanno impartito all'agenzia IT MI S.p.A di Torre Annunziata l'ordine di
trasferire le obbligazioni IR Fin 8% DC codice 811647000 nella misura dell'importo nominale di euro 13.000,00 sul conto deposito titoli numero
1134498 intestato alle signore RO D'AN e RO SA presso banca
FIDEURAM S.p.a.”;
- “con comunicazione del 15 luglio 2003 trasmessa alla propria banca Fideuram
SPA, la signora RO SA ha espresso voto contrario al piano di ristrutturazione delle obbligazioni IR Fin. 8% DC ritenendo tale proposta estremamente penalizzante ed alle scarse garanzie”;
- “ tale piano prevedeva la trasformazione di parte dei debiti in azioni di nuova emissione di IR AN e, di conseguenza, la rinuncia definitiva e irrevocabile in via transattiva da parte dei titolari delle obbligazioni ad una
ingente porzione dei loro crediti in linea di capitale, pari all'82% per i possessori dei titoli emessi dalla IR holding luxembourg sa”;
- “nel novembre 2002, la società olandese IR CI luxemburg facente parte del gruppo IR ha dichiarato la propria incapacità al rimborso del prestito obbligazionario emesso in data 3 novembre 2000 per un ammontare complessivo di euro 150 milioni e con scadenza prevista per la data del 3
novembre 2002”
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Tanto premesso, le attrici, sostenendo che: “a seguito del default del titolo obbligazionario IR Fin spa e non avendo aderito al piano di ristrutturazione, hanno diritto a chiedere la immediata restituzione del capitale investito” , che “dal 1999 le notizie sull'alto tasso di rischio di questi investimenti
erano noti a tutti gli operatori e nonostante questo nessuna informazione è stata data alle migliaia di risparmiatori italiani ed agli attori nel caso di specie”, che
“ i signori AN AN e TE SA non sono mai stati informati, sia nei colloqui precedenti all'acquisto, sia successivamente, del tipo di investimento ad altissimo rischio che si andava da effettuare”, che “tali informazioni non potevano essere desunte altrove in considerazione che mai nessun prospetto
informativo è stato consegnato ai coniugi AN e SA sull'investimento effettuato nonostante la banca convenuta al pari delle altre principali banche italiane fosse in possesso al momento in cui i titoli sono stati acquistati del documento di offerta offering circular”, chiedevano all'adito Tribunale, in via principale di:
“accertare e dichiarare per le ragioni precedentemente esposte la nullità
dell'ordine avente ad oggetto l'acquisto di obbligazioni IR SPA 8% DC05EUR, per mancanza di idoneo contratto quadro per effetto”;
“condannare la convenuta CREDITO EMILIANO S.P.A SPA al pagamento a titolo di indebito oggettivo in favore delle signore RO D'AN RO SA della somma di euro 13.000 quella maggiore o minore somma che dovesse
risultare anche a seguito di CTU, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
4 “condannare, altresì, la convenuta CREDEM, al risarcimento del maggior danno, dovuto alla perdita della possibilità per le attrici di investire il proprio capitale, in operazioni finanziarie a basso contenuto di rischio con un tasso di interesse che corrisponde a quello medio delle forme di investimento, superiore
al saggio legale di interessi e che nel caso di specie stante la natura di piccole risparmiatrici delle attrici, può essere riferito al tasso medio dei principali titoli di Stato nell'arco del periodo di riferimento e che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio davvero quella somma che l'onorevole tribunale adito riterrà giusta è commisurata al caso di specie, da liquidarsi anche in via equitativa unitamente agli interessi legali oltre rivalutazione monetaria”.
Chiedevano poi, in via subordinata:
- “di accertare e dichiarare il grave inadempimento della parte della convenuta CREDITO EMILIANO S.P.A SPA degli obblighi posti a suo carico dalla legge e regolamenti come posto in atti in particolare del TUF, dei regolamenti
Consob, degli articoli 1176, 1175, 1375 e 2043 c.c.”;
-“previa dichiarazione di risoluzione del contratto e/o dell'ordine di
acquisto dei titoli IR condannare la convenuta CREDITO EMILIANO S.P.A SPA alla restituzione in favore delle signore RO D'TO E RO SA della somma di euro 13.000 quale importo nominale delle obbligazioni IR andate in default, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che l'onorevole Tribunale adito riterrà giusta e commisurata al caso di specie oltre interessi e rivalutazione”;
“condannare altresì la convenuta CREDITO EMILIANO S.P.A SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del maggior danno,
5 dovuto alla perdita della possibilità per gli attori di inviare il proprio capitale in operazioni finanziarie a basso contenuto di rischio con un tasso di interesse che corrisponde a quello medio delle forme di investimento superiore al saggio legale di interesse e che nel caso di specie stante natura di piccoli risparmiatori degli
attori, può essere riferito al tasso medio dei principali titoli di Stato nell'arco del periodo di riferimento e che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio, ovvero quella somma dell'onorevole del Tribunale adito riterrà giusto e commisurata al caso di specie la liquidarsi anche in via equitativa unitamente agli interessi legali oltre rivalutazione monetaria” (cfr. pag. 23- 25 dell'atto di citazione di primo grado).
I.2. Con comparsa di costituzione del 10 gennaio 2010, la IT
MI S.p.A si costituiva in giudizio, deducendo la carenza di legittimazione attiva e passiva di RO D'AN e RO SA (in quanto “si tratta di censure che possono essere fatte valere verso la CREDEM solo da chi è intervenuto nella formazione del contratto (vale a dire i signori AN balzano e TE SA)”
e che entrambe le attrici, comunque, “vi hanno rinunciato definitivamente e
irrevocabilmente per effetto della transazione” (cfr. pag 3 della citata comparsa). Inoltre aggiungeva che “non è invocabile da parte di soggetto estraneo al contratto, cui non competono le azioni contrattuali di invalidità dello stesso” , “la pretesa violazione di doveri informativi o sul conflitto di interesse”
(cfr. pag. 4 della citata comparsa). Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
I.3. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., a seguito del rinvio ex art. 281 sexies c.p.c. per discussione orale e lettura della decisione, con
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