Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/04/2024, n. 183

CA Venezia
Sentenza
9 aprile 2024
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CA Venezia
Sentenza
9 aprile 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/04/2024, n. 183
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 183
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo


R.G. N. 380/2022
REPUBBLICA ITLIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
composta dai seguenti magistrati:
Annalisa MULTARI Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
LA RE LL Società Cooperativa, con sede in Verona, Via Valpantena n. 18/G (P.IVA
02447620234), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante
pro tempore, sig. EP ID, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Grigoli del Foro di
Verona (C.F. [...]– pec: avvandreagrigoli@ordineavvocativrpec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in (37138) Verona, Via Leone Pancaldo n. 68
(fax n.0458003346 e pec avvandreagrigoli@ordineavvocativrpec.it come da mandato in atti
Parte appellante
Contro
LI ON, nato in [...] il [...], residente in [...], C.F. [...], rappresentato e difeso, in questo giudizio, giusto mandato del 24.02.2020 che si allega su foglio separato, dall'Avv. Pietro Scudeller, (C.F.:
[...], pec: pietroscudeller@pec.ordineavvocatitreviso.it), e dall'Avv.
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Nandino Scudeller (C.F. [...], pec:
nandinoscudeller@pec.ordineavvocatitreviso.it) del Foro di REviso, con domicilio eletto presso il loro studio in Conegliano, Corso Vittorio Emanuele II n. 69
Parte appellata e appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 64/2022 del Tribunale di REviso –sezione lavoro
IN PUNTO: contratti a termine
Conclusioni:
Per parte appellante: “In via principale: in parziale riforma della sentenza n. 64/2022, pronunciata
inter partes nel procedimento R.G. n. 1190/2020 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di REviso in
data 09 febbraio 2022, pubblicata in pari data, non notificata, rigettare le domande formulate dal sig.
OO AL nel ricorso introduttivo del primo grado del giudizio per essere le stesse infondate in fatto
ed in diritto.
Per l'effetto, ordinarsi la restituzione, da parte dell'appellato, di ogni somma dallo stesso ricevuta in
conseguenza della sentenza di primo grado. Spese e compensi rifusi per entrambi i gradi di giudizio,
oltre 15% spese generali, CPA e IVA. ”
Per parte appellata e appellante incidentale: “ il rigetto dell'appello avversario e la conferma, in parte
qua, della sentenza impugnata.
In via d'appello incidentale:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata n. 64/2022 del Tribunale di REviso in parte qua
(“rigetta per il resto il ricorso”), rideterminarsi in aumento la misura della indennità ex art. 28 D. Lgs.
81/2015, confermandosi la condanna della società appellante al pagamento a favore del ricorrente
appellato, nell'importo di 12 mensilità o in quello diverso, ma maggiore di 3,5, che sarà ritenuto di
giustizia.
b) In parziale riforma della sentenza impugnata n. 64/2022 del Tribunale di REviso in parte qua
(“rigetta per il resto il ricorso”), disporsi la condanna della società resistente al pagamento a favore
del ricorrente appellato della somma lorda di € 9.121,10, per i titoli indicati di differenze retributive,
oltre a rivalutazione ed interessi come per legge, dalle date delle scadenze al saldo.
2 c) In riforma altresì del capo di statuizione relativo alle spese di lite (“spese compensate”),
condannarsi la resistente alla integrale rifusione di esse sia per il primo grado che per il presente.”
Svolgimento del processo

1.Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado ha accertato la sussistenza tra LI
ON – che ha prestato attività lavorativa in favore di LA RE LL sulla base di una serie ininterrotta di contratti a termine dal 12.1.2018 al 30.11.2019, quale addetto al taglio dei polli presso lo stabilimento di Vazzola – e la predetta società di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1°.06.2019, con condanna di LA RE LL alla riammissione in servizio del ricorrente e al pagamento in favore di quest'ultimo di un'indennità risarcitoria pari a
3,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad Euro 2.227,10 mensili), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Ha
rigettato, per il resto (differenze retributive per ore non lavorate), il ricorso. Ha compensato le spese di lite.

1.1. Il primo giudice, premesso che LA RE LL deve essere qualificata imprenditore agricolo ex art. 1 del d.lgs. 228/2001, ha adottato una interpretazione c.d. euro unitaria della portata dell'art. 29 d.lgs. 81/2015. In tale prospettiva, l'esclusione dalla generale disciplina del contratto a termine stabilita da tale disposizione con riferimento agli operai a tempo determinato di cui all'art. 12 del d.lgs. 357/1993 deve interpretarsi in modo sistematico, con riferimento anche alle ulteriori disposizioni di tale d.lgs. (in particolare, con riferimento all'art. 5 e all'art. 8), nonché con riferimento ai limiti di utilizzabilità dei contratti a termine imposti dal diritto dell'Unione (direttiva
1999/70/CE). Il giudice è, così, pervenuto alla conclusione che il richiamo alla nozione di operai agricoli a tempo determinato deve essere intesa come riferita agli operai a tempo determinato direttamente impegnati nella coltivazione del terreno e/o nell'allevamento del bestiame.
Del resto, l'esclusione di cui si discorre si regge sul presupposto che i contratti a termine siano disciplinati da specifiche normative, rinvenibili in particolare nella contrattazione collettiva di settore che contiene anche clausole limitative di possibili abusi. Tuttavia, nel caso di specie,
LA RE LL non applica alcun CCNL relativo al settore agricolo, ma applica il CCNL
Industria ALmentare, fatta eccezione per gli articoli che richiamano le norme sui contratti a termine.
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Il contratto integrativo di gruppo del 2013 prevede una limitazione per i soli lavoratori stagionali, ma l'attività alla quale è stato adibito il ricorrente (taglio dei polli) non può ritenersi stagionale, né ha carattere temporaneo.
Il primo giudice ha, tuttavia, accolto l'eccezione di decadenza del lavoratore dall'impugnazione dei primi tre contratti a termine ed ha ritenuto che la decadenza non si configurasse con riferimento al quarto, stipulato a decorrere dal 1°.

6.2019 senza l'intervallo di 10
giorni dal precedente, in violazione dell'art. 21 del d.lgs. 81/2015.
Sicchè il primo giudice, in applicazione dell'art. 28 del d.lgs. 81/15, ha convertito l'ultimo contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e ha condannato la società alla corresponsione in favore del ricorrente di un risarcimento pari a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

1.2. Viceversa, il primo giudice ha rigettato la domanda relativa ad asserite differenze retributive con riferimento ai giorni non lavorati per carenza di allegazioni, in relazione all'erogazione nei prospetti paga del c.d. terzo elemento, e in quanto la sussistenza di eventuali giornate non lavorate era coerente con la tipologia di rapporto formalmente stipulato.

2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello LA RE LL soc. coop sulla base di due articolati motivi di appello.

2.1. Con il primo motivo di appello la società ha lamentato l'errata interpretazione dell'art. 29 d. lgs. 81/2015 e dell'art. 12 d. lgs. 375/1993.
Secondo parte appellante, l'art. 12, comma 2, del d. lgs. 375/1993 non contiene la definizione di lavoratori subordinati agricoli, ma si limita a fornire le indicazioni necessarie per distinguere gli operai agricoli a tempo indeterminato da quelli a tempo indeterminato.
Secondo l'appellante la natura agricola del datore di lavoro è sufficiente ad escludere che i rapporti di lavoro a termine stipulati con i suoi dipendenti siano assoggettati alle previsioni degli art. 19 e ss. del d.lgs. 81/2015.
Inoltre, il primo giudice avrebbe effettuato una errata applicazione del principio di interpretazione conforme del diritto italiano al diritto dell'Unione europea, in quanto le peculiarità del
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lavoro agricolo sono tali da concretizzare una “ragione obiettiva” che giustifica il rinnovo dei contratti a termine.

2.2. Con il secondo motivo di appello LA RE LI ha eccepito l'errata applicazione da parte del primo giudice delle norme in materia di decadenza. Ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 28
del d.lgs. 81/2015
, è necessario impugnare ciascun contratto a termine entro 180 gg dalla sua conclusione per qualsiasi vizio, anche per il mancato rispetto delle clausole di c.d. stop and go
(intervallo minimo tra un contratto a termine e il successivo).
Nel caso di specie, tuttavia, la violazione del c.d. stop and go non era stata eccepita in primo grado, sicché il primo giudice è incorso in vizio di ultrapetizione.
L'unico contratto validamente oggetto del giudizio, in relazione al quale il lavoratore non è
incorso in decadenza, era solo il contratto stipulato per il periodo 1°.6.2019-31.11.2019, e con riferimento a tale contratto non si configura alcuna violazione.

2.3. LA RE LI ha, infine, sostenuto la correttezza della sentenza in punto rigetto della domanda per differenze retributive aventi ad oggetto ore non lavorate.

3. Si è costituito ON LI con memoria e appello incidentale.

3.1. Ha, innanzitutto, sostenuto l'infondatezza dell'appello principale.
In relazione alla affermata esclusione dei contratti per cui è causa, ex art. 29 del d.lgs. 81/15
ed art. 12 del d. lgs. 375/1993, dalla generale disciplina sul contratto a tempo determinato, ha evidenziato che per lavoratore subordinato agricolo, ai sensi della complessiva disciplina del d. lgs.
375/1993, deve intendersi solamente il lavoratore addetto alla coltura dei terreni e/o all'allevamento del bestiame, attività non svolte nello stabilimento di Vazzola. Ha ribadito che l'attività svolta (taglio dei polli) non presenta carattere di stagionalità.
Quanto al secondo motivo di appello principale, il lavoratore ha sostenuto che laddove vi sia un rapporto sostanzialmente unitario, viene meno la regola
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