Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/04/2024, n. 183

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/04/2024, n. 183
Giurisdizione : Corte d'Appello Venezia
Numero : 183
Data del deposito : 9 aprile 2024

Testo completo


R.G. N. 380/2022
REPUBBLICA ITLIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITLIANO
composta dai seguenti magistrati:
Annalisa MULTARI Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello
da
LA RE LL Società Cooperativa, con sede in Verona, Via Valpantena n. 18/G (P.IVA
02447620234), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante
pro tempore, sig. EP ID, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Grigoli del Foro di
Verona (C.F. [...]– pec: avvandreagrigoli@ordineavvocativrpec.it) ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in (37138) Verona, Via Leone Pancaldo n. 68
(fax n.0458003346 e pec avvandreagrigoli@ordineavvocativrpec.it come da mandato in atti
Parte appellante
Contro
LI ON, nato in [...] il [...], residente in [...], C.F. [...], rappresentato e difeso, in questo giudizio, giusto mandato
del 24.02.2020 che si allega su foglio separato, dall'Avv. Pietro Scudeller, (C.F.:
[...], pec: pietroscudeller@pec.ordineavvocatitreviso.it), e dall'Avv.
1
Nandino Scudeller (C.F. [...], pec:
nandinoscudeller@pec.ordineavvocatitreviso.it) del Foro di REviso, con domicilio eletto
presso il loro studio in Conegliano, Corso Vittorio Emanuele II n. 69
Parte appellata e appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 64/2022 del Tribunale di REviso –sezione lavoro
IN PUNTO: contratti a termine
Conclusioni:
Per parte appellante: “In via principale: in parziale riforma della sentenza n. 64/2022, pronunciata
inter partes nel procedimento R.G. n. 1190/2020 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di REviso in
data 09 febbraio 2022, pubblicata in pari data, non notificata, rigettare le domande formulate dal sig.
OO AL nel ricorso introduttivo del primo grado del giudizio per essere le stesse infondate in fatto
ed in diritto.
Per l'effetto, ordinarsi la restituzione, da parte dell'appellato, di ogni somma dallo stesso ricevuta in
conseguenza della sentenza di primo grado. Spese e compensi rifusi per entrambi i gradi di giudizio,
oltre 15% spese generali, CPA e IVA. ”
Per parte appellata e appellante incidentale: “ il rigetto dell'appello avversario e la conferma, in parte
qua, della sentenza impugnata.
In via d'appello incidentale:
a) in parziale riforma della sentenza impugnata n. 64/2022 del Tribunale di REviso in parte qua
(“rigetta per il resto il ricorso”), rideterminarsi in aumento la misura della indennità ex art. 28 D. Lgs.
81/2015, confermandosi la condanna della società appellante al pagamento a favore del ricorrente
appellato, nell'importo di 12 mensilità o in quello diverso, ma maggiore di 3,5, che sarà ritenuto di
giustizia.
b) In parziale riforma della sentenza impugnata n. 64/2022 del Tribunale di REviso in parte qua
(“rigetta per il resto il ricorso”), disporsi la condanna della società resistente al pagamento a favore
del ricorrente appellato della somma lorda di € 9.121,10, per i titoli indicati di differenze retributive,
oltre a rivalutazione ed interessi come per legge, dalle date delle scadenze al saldo.
2 c) In riforma altresì del capo di statuizione relativo alle spese di lite (“spese compensate”),
condannarsi la resistente alla integrale rifusione di esse sia per il primo grado che per il presente.”
Svolgimento del processo

1.Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado ha accertato la sussistenza tra LI
ON – che ha prestato attività lavorativa in favore di LA RE LL sulla base di una
serie ininterrotta di contratti a termine dal 12.1.2018 al 30.11.2019, quale addetto al taglio dei polli
presso lo stabilimento di Vazzola – e la predetta società di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a far data dal 1°.06.2019, con condanna di LA RE LL alla riammissione
in servizio del ricorrente e al pagamento in favore di quest'ultimo di un'indennità risarcitoria pari a
3,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari
ad Euro 2.227,10 mensili), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. Ha
rigettato, per il resto (differenze retributive per ore non lavorate), il ricorso. Ha compensato le spese
di lite.

1.1. Il primo giudice, premesso che LA RE LL deve essere qualificata
imprenditore agricolo ex art. 1 del d.lgs. 228/2001, ha adottato una interpretazione c.d. euro unitaria
della portata dell'art. 29 d.lgs. 81/2015. In tale prospettiva, l'esclusione dalla generale disciplina del
contratto a termine stabilita da tale disposizione con riferimento agli operai a tempo determinato di
cui all'art. 12 del d.lgs. 357/1993 deve interpretarsi in modo sistematico, con riferimento anche alle
ulteriori disposizioni di tale d.lgs. (in particolare, con riferimento all'art. 5 e all'art. 8), nonché con
riferimento ai limiti di utilizzabilità dei contratti a termine imposti dal diritto dell'Unione (direttiva
1999/70/CE). Il giudice è, così, pervenuto alla conclusione che il richiamo alla nozione di operai
agricoli a tempo determinato deve essere intesa come riferita agli operai a tempo determinato
direttamente impegnati nella coltivazione del terreno e/o nell'allevamento del bestiame.
Del resto, l'esclusione di cui si discorre si regge sul presupposto che i contratti a termine
siano disciplinati da specifiche normative, rinvenibili in particolare nella contrattazione collettiva di
settore che contiene anche clausole limitative di possibili abusi. Tuttavia, nel caso di specie,
LA RE LL non applica alcun CCNL relativo al settore agricolo, ma applica il CCNL
Industria ALmentare, fatta eccezione per gli articoli che richiamano le norme sui contratti a termine.
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Il contratto integrativo di gruppo del 2013 prevede una limitazione per i soli lavoratori stagionali, ma
l'attività alla quale è stato adibito il ricorrente (taglio dei polli) non può ritenersi stagionale, né ha
carattere temporaneo.
Il primo giudice ha, tuttavia, accolto l'eccezione di decadenza del lavoratore
dall'impugnazione dei primi tre contratti a termine ed ha ritenuto che la decadenza non si
configurasse con riferimento al quarto, stipulato a decorrere dal 1°.

6.2019 senza l'intervallo di 10
giorni dal precedente, in violazione dell'art. 21 del d.lgs. 81/2015.
Sicchè il primo giudice, in applicazione dell'art. 28 del d.lgs. 81/15, ha convertito l'ultimo
contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e ha condannato la società alla
corresponsione in favore del ricorrente di un risarcimento pari a 3,5 mensilità dell'ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del TFR.

1.2. Viceversa, il primo giudice ha rigettato la domanda relativa ad asserite differenze
retributive con riferimento ai giorni non lavorati per carenza di allegazioni, in relazione all'erogazione
nei prospetti paga del c.d. terzo elemento, e in quanto la sussistenza di eventuali giornate non
lavorate era coerente con la tipologia di rapporto formalmente stipulato.

2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello LA RE LL soc. coop sulla
base di due articolati motivi di appello.

2.1. Con il primo motivo di appello la società ha lamentato l'errata interpretazione dell'art.
29 d. lgs. 81/2015 e dell'art. 12 d. lgs. 375/1993.
Secondo parte appellante, l'art. 12, comma 2, del d. lgs. 375/1993 non contiene la definizione
di lavoratori subordinati agricoli, ma si limita a fornire le indicazioni necessarie per distinguere gli
operai agricoli a tempo indeterminato da quelli a tempo indeterminato.
Secondo l'appellante la natura agricola del datore di lavoro è sufficiente ad escludere che i
rapporti di lavoro a termine stipulati con i suoi dipendenti siano assoggettati alle previsioni degli art.
19 e ss. del d.lgs. 81/2015
.
Inoltre, il primo giudice avrebbe effettuato una errata applicazione del principio di
interpretazione conforme del diritto italiano al diritto dell'Unione europea, in quanto le peculiarità del
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lavoro agricolo sono tali da concretizzare una “ragione obiettiva” che giustifica il rinnovo dei contratti
a termine.

2.2. Con il secondo motivo di appello LA RE LI ha eccepito l'errata applicazione da
parte del primo giudice delle norme in materia di decadenza. Ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 28
del d.lgs. 81/2015
, è necessario impugnare ciascun contratto a termine entro 180 gg dalla sua
conclusione per qualsiasi vizio, anche per il mancato rispetto delle clausole di c.d. stop and go
(intervallo minimo tra un contratto a termine e il successivo).
Nel caso di specie, tuttavia, la violazione del c.d. stop and go non era stata eccepita in primo
grado, sicché il primo giudice è incorso in vizio di ultrapetizione.
L'unico contratto validamente oggetto del giudizio, in relazione al quale il lavoratore non è
incorso in decadenza, era solo il contratto stipulato per il periodo 1°.6.2019-31.11.2019, e con
riferimento a tale contratto non si configura alcuna violazione.

2.3. LA RE LI ha, infine, sostenuto la correttezza della sentenza in punto rigetto della
domanda per differenze retributive aventi ad oggetto ore non lavorate.

3. Si è costituito ON LI con memoria e appello incidentale.

3.1. Ha, innanzitutto, sostenuto l'infondatezza dell'appello principale.
In relazione alla affermata esclusione dei contratti per cui è causa, ex art. 29 del d.lgs. 81/15
ed art. 12 del d. lgs. 375/1993, dalla generale disciplina sul contratto a tempo determinato, ha
evidenziato che per lavoratore subordinato agricolo, ai sensi della complessiva disciplina del d. lgs.
375/1993, deve intendersi solamente il lavoratore addetto alla coltura dei terreni e/o all'allevamento
del bestiame, attività non svolte nello stabilimento di Vazzola. Ha ribadito che l'attività svolta (taglio
dei polli) non presenta carattere di stagionalità.
Quanto al secondo motivo di appello principale, il lavoratore ha sostenuto che laddove vi sia
un rapporto sostanzialmente unitario, viene meno la regola
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