Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
Numero : 5
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1394/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
RC Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1394/2020 promossa da:
OL OV DI OM CO & C. AS (cf: 00133710467) e OM CO (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. MASSIMILIANO CARNESECCHI;

PARTE APPELLANTE nei confronti di
RO CO (cf: [...]) e RO OS (cf: [...]), con il patrocinio dell'Avv. RICCARDO BARBERA;

PARTE APPELLATA
avverso
l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
31/07/2020 nel procedimento n. 5709/2018 rg.
CONCLUSIONI
In data 28.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
I comparenti si riportano interamente a tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito nell'atto di citazione notificato a controparte e insistono preliminarmente nella richiesta di ammissione di CTU finalizzata alla verifica dello stato dei luoghi così come parimenti formulata nelle precedenti note scritte. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento
pagina 1 di 25 della richiesta di CTU l'Avv. Carnesecchi, per conto della società LI RO di GI RC & C. Sas e del Sig. GI RC, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione: riformare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter cpc emessa e depositata dal Tribunale di Lucca in data 31.07.2020 a conclusione del procedimento R.G. 5709/2018 Rep. 1515/2020, promosso dai Sigg.ri Francesco e TI ER nei confronti della società LI RO di GI RC & C. Sas e del Sig. GI RC e conseguentemente rigettare e respingere ogni domanda formulata dai Sig.ri Francesco e TI ER con ricorso ex art. 702 bis cpc per le causali e i motivi esposti e in ogni caso in quanto infondati in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per tutti i motivi di cui in narrativa dell'atto di costituzione e risposta, rigettare ogni domanda formulata da LI RO di GI RC & C. S.a.s. e da RC GI con il proprio atto di appello, confermando integralmente l'Ordinanza ex art. 702ter c.p.c. resa dal Tribunale di Lucca in data 31.07.2020 nel procedimento n. 5709/2018 R.G..
Con vittoria di spese e competenze di lite, compreso rimborso spese forfettario nella misura del 15%, IVA e Cpa come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 31/07/2020, ha così deciso:
1) Dichiara l'esistenza della servitù di passaggio volontaria costituita con atto pubblico
Notaio Ferdinando Stefani di Lucca del 15.10.1923, in favore del fondo dominante ora di proprietà dei ricorrenti ER Francesco ([...]) ER TI
(c.f. [...]) e a carico dei fondi serventi ora di proprietà della resistente
LI RO di GI RC & C. SA (c.f. 00133710467);

2) Ordina ai resistenti LI RO di GI RC & C. SA e GI RC, quale socio accomandatario di detta società (c.f. [...]), la riduzione in pristino dello stato dei luoghi oggetto della servitù di passaggio sub 1), mediante la rimozione delle opere che impediscono l'esercizio della servitù;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata dai ricorrenti;

4) Fissa ai sensi dell'art. 614-bis cpc la somma di euro 100,00 al giorno dovuta dai resistenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di riduzione in pristino sub 2),
pagina 2 di 25 dopo che siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

5) Condanna i resistenti al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese del procedimento, che liquida in euro 296,53 per spese e in euro 7.254,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, iva e cpa nella misura di legge;

6) Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege”
1.1 Francesco ER e TI ER, con ricorso depositato il 5.12.2018, avevano dedotto che la società LI RO di GI RC & C. SA e il socio accomandatario RC GI, a far data dal marzo 2016, avevano impedito l'esercizio di una servitù di passo della quale godevano sul fondo avversario (su p.lle 251 e 766) per raggiungere, dopo avere attraversato il Ponte del Mulino, il terreno identificato al catasto di Capannori al foglio 70 p.lla 264 (che essi coltivavano, essendo titolari di azienda agricola), in forza di contratto del 18.10.1923 (rogito Notaio Ferdinando Stefani di Lucca, trascritto l'8.11.1923, ove la p.lla 264 era ancora identificata come n. 888).
I ER avevano illustrato e documentato le successive alienazioni in forza delle quali all'attualità il fondo dominante era di loro proprietà, mentre quello servente dei convenuti: deduzioni che possono qui essere trascurate, non essendovi controversia sul punto.
I ricorrenti, richiamata anche una lettera del 24.9.1984, nella quale la servitù era stata ribadita dagli allora proprietari del fondo servente, avevano denunciato che la controparte aveva apposto, da un lato del tracciato che correva sul loro fondo servente, una sbarra in metallo;
e, dall'altro, un cancello in acciaio (preceduto da blocchi di cemento, poi sostituiti dal cancello).
Avevano pertanto chiesto l'intervento del giudice a tutela della servitù, con ordine di ripristinazione sorretto da astreinte;
e avevano svolto domanda risarcitoria.
1.2 LI RO di GI RC & C. SA (anche solo LI RO) e RC GI si erano costituiti per resistere, sostenendo che negli anni '80 i luoghi erano stati radicalmente trasformati, in particolare a seguito della costruzione, previ espropri, della pubblica Via
Antonio Rossi «[…] che taglia in due la zona e collega la Via Romana nei pressi di Porcari alla Via Pesciatina nella frazione di Lunata, effettuando nel contempo uno spostamento e deviazione dell'alveo del torrente Casale, con conseguente costruzione di nuovi ponti sopra il torrente. […]» (ivi, pag. 4).
pagina 3 di 25
Tale modifica aveva avuto riflessi decisivi sulla servitù costituita nel 1923, dal momento che i ER erano costretti ormai a passare su Via Antonio Rossi, che prima non c'era.
Il tracciato precedente, che passava dal Ponte del LI (menzionato nel rogito del
1923) non esisteva più da 35 anni.
La servitù dunque era estinta, vuoi per sopravvenuta mancanza d'utilità, vuoi per impossibilità del suo uso, vuoi per prescrizione nel termine ventennale.
1.3 Il Tribunale, istruita la causa coi documenti offerti dalle parti e non ammessa c.t.u. chiesta dai convenuti, ha fondato la sua decisione sull'assunto che la servitù constava dal contratto del 1923;
ed era stata ribadita dalla lettera del 24.9.1984;
mentre la sua successiva estinzione, che i convenuti avrebbero dovuto provare, non era assodata, poiché la radicale trasformazione dei luoghi non era desumibile dagli atti.
Pertanto, gli ostacoli al transito posti in essere nel marzo 2016 erano comportamenti indebiti dei convenuti.
La domanda risarcitoria, al contrario, doveva essere respinta, per carenza di prova del danno.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, OL OV DI OM
CO & C. AS e CO OM (di seguito anche appellanti), hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, CO RO e OS
RO (di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza.
Dopo avere contestato il grave travisamento dei fatti nel quale sarebbe incorso il
Tribunale, per avere equivocato quale fosse la situazione di fatto del 1923 e quale quella attuale, hanno svolto i seguenti motivi di appello:
2.11) ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INCONGRUITÀ DELL'ORDINANZA
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICANTE ACCOGLIE LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO E
LE CORRELATE DOMANDE DI PARTE RICORRENTE ALLA STREGUA DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA”.
Gli appellanti, sotto questo titolo, si dolgono che il primo giudice non abbia correttamente interpretato la clausola del rogito del 1923 che riguarda il tema della servitù.
Essa viene quindi trascritta nella sua interezza: “… è patto che il compratore avrà il
pagina 4 di 25 diritto di passo tanto a pedone che col carro, sul ponte del mulino per andare ai beni acquistati col presente atto, e non oltre e perciò qualora il compratore facesse nuovi acquisti per andare ai nuovi terreni acquistati non potrà servirsi del predetto passo ma dovrà accedervi da altre parti.”.
Pertanto:
(-) «[…] detta servitù consentiva esclusivamente un passaggio sul ponte del mulino al fine di permettere all'acquirente (avo dei ER) di raggiungere il terreno comprato, tenuto conto che in difetto avrebbe avuto un percorso molto più gravoso per giungerci […]»
(appello, pag. 13);

(-) a seguito del radicale mutamento dei luoghi avutosi nel secolo successivo e, in particolare, con la nuova viabilità pubblica degli anni '80 la servitù si è estinta, essendovi stata:
(=) espropriazione dei terreni e delle servitù costituite;

(=) il cambiamento dell'alveo del torrente (sul quale c'era l'antico ponte);

(=) la creazione di nuove strade, «[…] tra cui la Strada Provinciale e la strada privata successivamente costruita dai dante causa del LI per accedere a detta Strada
Provinciale. Dal 1980 difatti non sussiste più il percorso che attraversando il ponte del mulino consenta di arrivare ai terreni del ER. […]» (ivi, enfasi della parte).
L'errore compiuto a monte dal Tribunale, dunque, sarebbe quello di avere ricostruito lo stato dei luoghi affidandosi solo ai documenti della parte ricorrente (peraltro sempre tempestivamente contestati), senza prendere in esame quelli prodotti dai convenuti (e senza, quanto meno, svolgere una c.t.u.), che avrebbero potuto dare atto sia della situazione del 1923 sia di quella attuale e, dunque, dei decisivi mutamenti dello stato dei luoghi.
Il richiamo alla scrittura privata del 1984 era del tutto incongruo, perché, come già contestato in prime cure, senza che il primo giudice ne tenesse conto, «[…] detto documento non ha alcuna valenza probatoria, non risulta autenticato, né trascritto e benché meno vi è data certa e concerne accordi tra terzi oltretutto mai resi noti agli appellanti […]» (ivi, pag.
15, sottolineatura della parte).
Nella sostanza, l'ordinanza impugnata, ad avviso degli appellanti, darebbe vita a una nuova servitù, a distanza di oltre 40 anni dal mutamento dei luoghi (degli anni '80) e di 100 pagina 5 di 25
anni dal rogito del 1923, con grave pregiudizio della proprietà asseritamente servente, che si troverebbe gravata «[…] di un diritto reale non noto all'epoca dell'acquisto delle quote considerato che non vi era alcuna menzione nell'atto di acquisto di quote
(doc. 4 di controparte) ad ulteriore conferma del fatto che si trattava di un diritto estinto e in ogni caso prescritto ex art. 1073 c.c. […]» (ivi, pag. 16, enfasi della parte).
Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto che, a termini di clausola, l'acquisto di nuovi terreni avrebbe determinato dalla sola necessità di raggiungere la p.lla 888 (0ggi 264).
2.22) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1073 E 1074 C.C. DA PARTE DEL GIUDICE DEL
PRIMO GRADO
In secondo luogo, gli appellanti contestano l'ordinanza laddove ha negato che la servitù si fosse estinta per prescrizione ventennale.
Infatti, oltre a quanto già dedotto col primo motivo, si doveva considerare che il ponte era inagibile da oltre venti anni, come da documentazione fotografica depositata quale doc. 4, non contestata e, ciò nonostante, non esaminata dal Tribunale.
Il ponte era modificato da circa 40 anni e non poteva essere utilizzato.
2.33) ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INCONGRUITÀ DELL'ORDINANZA
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICANTE ORDINA (i) LA RIDUZIONE IN PRISTINO, (ii)
FISSA AI SENSI DELL'ART. 614 BIS CPC UNA SANZIONE PER OGNI GIORNO DI
RITARDO NELL'ESECUZIONE DI DETTO ORDINE e (iii) CONDANNA ALLE SPESE
LEGALI.
Gli appellanti, quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi, chiedono la evoca della condanna ripristinatoria, della previsione di astreinte e della condanna alle spese.
Aggiungono che, comunque, i blocchi di cemento sono stati rimossi da tempo e che, in concreto, nulla ostacola il passo.
In subordine, chiedono che il giudice si limiti a ordinare la consegna delle chiavi del cancello o lasciandoli aperti.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa
pagina 6 di 25
ammissione di c.t.u., e con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, CO RO e OS
RO, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della ordinanza impugnata, della quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza del 7.12.2022 la Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi senza esito positivo.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 28.2.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della ordinanza impugnata;
la cui motivazione deve considerarsi integrata ed emendata nei termini che seguono.
5. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato.
5.1 La situazione dei luoghi nei vari momenti storici importanti a fini di causa, ossia all'epoca del rogito del 1923, all'epoca della realizzazione di Via Antonio Rossi negli anni '80 e all'attualità, è perfettamente ricostruibile in base ai documenti prodotti da entrambe le parti.
Gli appellanti volutamente travisano il ragionamento del Tribunale, il quale, laddove ha scritto che non erano dimostrate radicali trasformazioni dei luoghi, non ha voluto intendere, al di là del tenore letterale della motivazione e come si apprezza dall'apparato giustificativo nel suo complesso, che tutto è restato immutato, ma solo che nessuna modifica rilevante ai fini della decisione risultava essersi prodotta, il che è vero.
La trasformazione, ovviamente, c'è stata ed è acquisita al processo;
ma essa si è risolta esclusivamente nella costruzione della pubblica Via Antonio Rossi (arteria di non modeste dimensioni), la quale, a sua volta, non ha determinato l'estinzione della servitù. pagina 7 di 25

5.1.a
Si riportano di seguito due documenti rappresentativi dei luoghi, tratti dalla produzione appellante.


5.1.a.i
Il primo è una planimetria sovrapposta dei luoghi realizzata dal perito di parte convenuta Geom. Antonio Maffei e allegata alla sua relazione di parte depositata il 13.3.2019
(rispettivamente docc. 7 e 6 LI RO).
La difesa ER, all'udienza del 29.3.2019, ha contestato la rilevanza e la superfluità della planimetria, ma per implicito ne ha riconosciuto la corrispondenza agli atti (dal verbale:
«[…] il doc. 7 [n.d.r.: le planimetrie] piante catastali già presenti in atti. […]»), sicché si tratta di documenti probanti per entrambe le parti;
in ogni caso non disconoscibili dagli appellanti, che l'hanno prodotti.
L'inserto telematico acquisito quale doc. 7 contiene:
(-) una prima planimetria tratta dal sistema Catasti Storici Regionali (in sigla,
CASTORE), che riporta il catasto post-unitario di Lucca a fine '800;

(-) la mappa catastale d'impianto (fine anni '50) del Comune di Capannori del foglio 70, particella 264 (ex 888);

(-) la mappa del catasto attuale;

(-) infine, una sovrapposizione delle altre, che di seguito si riporta per estratto (escluse porzioni qui irrilevanti).
Il Ponte del LI, al quale fa riferimento il rogito del 1923, si trova rappresentato all'angolo in basso a sinistra: esso
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