Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/02/2024, n. 695

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/02/2024, n. 695
Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
Numero : 695
Data del deposito : 15 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Rosaria Papa Presidente dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere dott.ssa Maria ER Onorato Consigliere est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 6427/2017, assunta in decisione all'udienza del 25 ottobre 2023 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
UR IN, nata a [...] il [...], c.f. [...], erede di CA NA, nata a [...] il [...] e deceduta a Piano di Sorrento il
24.02.2023, elettivamente domiciliata in Meta alla via Rivolo n. 34 presso lo studio dell'Avvocato Biancamaria Balzano che la rappresenta e difende, sia congiuntamente sia disgiuntamente all'Avvocato Giuseppe Cappiello, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso in riassunzione depositato nel fascicolo telematico il 7 giugno 2023, indirizzi di p.e.c. avvocatobiancamariabalzano@pec.giuffre.it e avvgiuseppecappiello@pec.giuffre.it
ATTRICE IN RIASSUNZIONE – APPELLANTE
E
UR IN, nato a [...] il [...], c.f. [...]e UR
RM, nata a [...] il [...], c.f. [...], ulteriori eredi di CA NA, nata a [...] il [...] e deceduta a Piano di Sorrento il 24.02.2023, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giuseppe Dellorusso del foro di Matera nel cui studio in Montalbano Jonico alla via Como n. 21 elettivamente domiciliano, giusta procura alle liti
a margine della comparsa di costituzione depositata nel fascicolo telematico il 24 ottobre
2023, indirizzo di posta elettronica certificata dellorusso0839@cert.avvmatera.it
EREDI DELL'APPELLANTE
1 CONTRO
UR NC, nato a [...] il [...], c.f. [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Valerio Ricciardi insieme al quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Depretis n. 88 presso lo studio dell'Avvocato Piero Orditura, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in
Cancelleria il 7 marzo 2018, indirizzo di posta elettronica certificata valerio.ricciardi@forotorre.it
APPELLATO
OGGETTO: appello alla sentenza n. 2546/2016 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 11 ottobre 2016, non notificata, in materia di rilascio di immobile occupazione sine titulo e risarcimento danni da sottrazione all'usufruttuario
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con citazione notificata il 10 - 13 novembre 2017, NA CA ha impugnato la sentenza
n. 2546/2016 resa e pubblicata l'11 ottobre 2016 e non notificata con cui il Tribunale di Torre
Annunziata, nel definire il giudizio da lei introdotto contro il figlio NC UR, ha rigettato la sua domanda intesa a ottenere la restituzione immediata dell'abitazione sita in
Piano di Sorrento, via Bagnulo 79, occupata sine titulo dal convenuto e il risarcimento dei danni, compensando tra le parti le spese del giudizio.

1.1. Con l'appello, affidato a sette motivi, NA CA ha rassegnato, eventualmente previo svolgimento di attività istruttoria, le seguenti conclusioni: “1) dichiarare il convenuto occupante senza titolo dell'immobile di cui in premessa;
2) condannare per l'effetto il medesimo al rilascio dell'abitazione di via Bagnulo n. 79 in favore dell'attrice, usufruttuaria della stessa;
3) condannare altresì il convenuto al risarcimento del danno da abusiva occupazione in favore dell'istante, dall'1 gennaio 2009 alla data di definizione della presente lite, da quantificarsi, se del caso in tutto o in parte in via equitativa, nell'importo di € 63.600,00 (sessantatremilaseicento//00), o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
4) rigettare le domande riconvenzionali avanzate da controparte;
5) nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'esistenza del comodato ex adverso invocato, dichiarare risolto per morte del comodante, alla data del 17 luglio 2008 o a quella diversa ritenuta di giustizia, il contratto di comodato stipulato tra NC UR ed ON UR;
6) nella denegata ipotesi di

2 riconoscimento dell'esistenza del comodato ex adverso invocato, dichiarare comunque risolto, cessato
e/o scaduto, alla data del 17 luglio 2008 o a quella diversa ritenuta di giustizia, il contratto di comodato stipulato tra NC UR ed ON UR;
7) nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'esistenza del comodato ex adverso invocato, dichiarare esaurita l'utilità del contratto alla data del 17 luglio 2008 o a quella diversa ritenuta di giustizia;
8) nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'esistenza del comodato ex adverso invocato, dichiarare che l'attrice NA

CA ha, ex art. 1809 c.c., necessità sopravvenuta, urgente ed imprevedibile di riottenere la disponibilità dell'appartamento per cui è giudizio, per i motivi di cui al punto 4) del presente gravame;

9) per l'effetto dichiarare comunque risolto, alla data del 17 luglio 2008 o a quella diversa ritenuta di giustizia, il contratto di comodato stipulato tra NC UR ed ON UR;
10) nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'esistenza del comodato ex adverso invocato, condannare in ogni caso il convenuto NC UR, in virtù delle motivazioni e causali sopra riportate, a rilasciare in favore dell'attrice l'appartamento per cui è giudizio;
11) condannare il convenuto al risarcimento dei danni da abusiva occupazione patiti dall'istante, da quantificarsi, se del caso in tutto

o in parte in via equitativa, nell'importo di € 63.600,00 (sessantatremilaseicento//00), o in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria;
12) tramite compensazione, decurtare le somme eventualmente riconosciute al convenuto, in virtù delle domande riconvenzionali da questi spiegate, dall'indennità che egli deve corrispondere per

l'occupazione senza titolo posta in essere in danno dell'attrice NA CA;
13) emettere ogni altro

e consequenziale provvedimento ritenuto di giustizia;
14) condannare il convenuto al pagamento delle spese, onorari e diritti di causa da attribuirsi al deducente procuratore, che dichiara di averli anticipati tutti
”.

2. Si è costituito NC UR, chiedendo il rigetto dell'appello sia perché, a suo avviso, inammissibile ed improcedibile, sia perché infondato in fatto e in diritto.
Non è stato proposto appello incidentale.

3. Dopo alcuni avvicendamenti nella terna giudicante in grado d'appello, all'udienza del 21 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta per la seconda volta a sentenza. Pendenti i termini dell'art. 190 c.p.c., il difensore costituito per l'appellante ne ha comunicato, in data 10 marzo
2023, il decesso documentato dal certificato di morte. Per l'effetto il giudizio è stato interrotto giusta ordinanza del 15 – 22 marzo 2023.

3.1. IN UR, figlia ed erede legittimaria di NA CA, con ricorso redatto ai sensi dell'art. 300 c.p.c. presentato il 7 giugno 2023, ha provveduto alla riassunzione del
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procedimento, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti dalla difesa della de cuius.
RM UR e IN UR, ulteriori figli ed eredi della CA, costituendosi a loro volta il 24 ottobre 2023, ne hanno condiviso le conclusioni, associandosi alle stesse.

3.2. Verificata l'allegazione del fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 25 ottobre 2023 celebrata nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica.

4. Per meglio comprendere i fatti di causa, giova riferire quanto accaduto in primo grado.

4.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 27 marzo 2009, NA CA ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata suo figlio NC UR al fine di ottenerne la condanna al rilascio immediato dell'abitazione al terzo piano sita in Piano di
Sorrento, alla via Bagnulo n. 79, occupato sine titulo ed il risarcimento danni. A tal fine ha dichiarato di essere usufruttuaria del prefato appartamento della consistenza di 5,5 vani, già appartenuto al coniuge ON UR che, con atto per notar Adolfo Cannavale del
26 novembre 1991 (repertorio n. 30174/5814), ne ha donato la nuda proprietà al figlio
NC, riservando però il diritto di usufrutto per sé e, dopo la sua morte, in favore della moglie. Premesso allora di essere divenuta, al decesso di ON UR, avvenuto in data
17 luglio 2008, sola usufruttuaria del bene, ha riferito di avere diffidato stragiudiziale il figlio
NC per stipulare un contratto di locazione relativo all'appartamento donatogli in nuda proprietà o, gradatamente, di rilasciarlo in quanto occupato senza titolo da lui e dai suoi familiari.

4.2. Si è costituito NC UR deducendo che l'immobile de quo gli era stato concesso nel lontano 1981 in comodato gratuito dal padre ON perché vi stabilisse la propria abitazione familiare in vista delle prossime sue nozze, celebrate il 4 ottobre 1981, come infatti da allora avvenuto. Ha dichiarato permanenti le esigenze abitative sue e della sua famiglia
a motivo della detenzione qualificata del bene, richiamando la giurisprudenza secondo cui neppure la crisi familiare potrebbe interferire su queste, eccettuata l'ipotesi della sopravvenuta urgente ed imprevista necessità del comodante. Ha concluso per il rigetto delle domande attrici, stigmatizzando la mancanza di prova di un danno risarcibile. In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna dell'avversaria alla restituzione delle somme da lui corrisposte a titolo di oneri condominiali dal 1991 al 2009, che l'art. 1004 I comma c.c. pone 4
a carico dell'usufruttuario, nonché di quelle mutuate al genitore ON UR per il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile in questione. Dei pagamenti degli oneri condominiali e delle rate del mutuo ha prodotto le copie.

4.3. Nel corso dell'udienza di prima
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