Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/12/2024, n. 1414
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
DOTT.SSA ANNA IA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
DOTT. DAMIANO COMITO CONSIGLIERE AUS. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 100/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
18 giugno 2024, vertente
TRA
LL IA, elettivamente domiciliata in Satriano Marina (CZ) alla Via Milano n. 8, presso
e nello studio dell'Avv. Sabrina Apollinaro, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
A.R.S.S.A. – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura, Gestione
Liquidatoria, in persona del Commissario liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Via Edoardo Cristofaro n. 57, presso lo studio dell'Avv.
Carmela Perri, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa del presente atto il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.729/2020 dell'11/6/2020, emessa dal
Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Dott.ssa Francesca Rinaldi, pubblicata il 12/6/2020, non notificata, afferente il proc. n.
3059/2013 R.G.A.C., limitatamente alla parte in cui accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accertata l'esclusiva proprietà di A.R.S.S.A. della porzione di terreno pari a 2.555 mq ubicato in
1 località Marina di Bruni, in agro di Botricello, al foglio 6 (ex particella 544), condanna VE
RI al rilascio del terreno illegittimamente occupato e rigetta tutte le domande proposte dalla convenuta in via riconvenzionale, rigettare la domanda attrice di rilascio dell'immobile perché infondata in fatto ed in diritto;
accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la sig.ra VE RI è proprietaria e possessore dell'area della superficie di Ha 00.26.00, in località Marina di Bruni, del Comune di Botricello, così come individuata e delimitata nell'allegato planimetrico, perché acquisita a titolo derivativo;
in via gradata accertare e dichiarare che la sig.ra VE RI è proprietaria e possessore dell'area della superficie di Ha 00.26.00, in località Marina di Bruni, del Comune di Botricello perché, quanto alla superficie di Ha 00.13.80, acquistata a titolo derivativo e la rimanente superficie, pari ad Ha
00.12.2,0 derivante da sempre dalla vendita fatta a corpo, del 1957, perché, comunque posseduta pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente dapprima dal de cuius LI QU e, successivamente, dalla convenuta in riconvenzionale, quindi per averla usucapita;
conseguentemente, previo frazionamento della particella 544, ora 4625, disporre l'assegnazione catastale della superficie di Ha 00.26.00, in località Marina di Bruni, del Comune di Botricello, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione, in capo alla sig.ra
VE RI, con ogni onere a carico di parte attrice;
condannare parte attrice per lite temeraria con condanna al risarcimento dei danni da determinare equitativamente;
condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo e secondo grado, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura di legge, da distrarre direttamente a favore del sottoscritto difensore;
si reiterano le istanze istruttorie formulate e non ammesse, così come la querela di falso e
l'eccezione di difetto di giurisdizione nonché la revoca dell'ordinanza ammissiva della CTU e le istanze di nullità e rinnovazione”.
Per l'appellato: “L'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Voglia:
1) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello così come proposto dalla sig.ra VE
RI;
2) nel merito, rigettare tutte le richieste proposte dalla stessa VE RI perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro;
3) condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., considerata la temerarietà dell'azione, nella misura surrichiesta ovvero in quella ritenuta congrua;
4) condannare, altresì, la sig.ra VE RI al pagamento delle, distraende, spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
2
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così, esaurientemente, descritto nella impugnata sentenza:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, A.R.S.A. Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e per i Servizi in Agricoltura conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, RI
VE, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: accertare e dichiarare illegittima e senza titolo l'occupazione del terreno ubicato in località Marina di Bruni, in agro di Botricello, al foglio 6, particella 544, ora
4625, posta in essere dalla sig.ra VE RI;
- per l'effetto, condannare la medesima sig.ra
VE RI all'immediato rilascio del terreno ubicato in località Marina di Bruni, al foglio 6, particella 544, ora 4625, libero e vacuo da persone e cose nella piena disponibilità dell'Agenzia istante;
- ancora, per l'effetto, condannare la sig.ra VE RI al pagamento dell'indennità di occupazione relativa all'ultimo quinquennio, nella misura del canone annuo di locazione, da determinarsi in corso di causa anche eventualmente mediante CTU, inclusi interessi, oltre ulteriori canoni a scadere fino al momento dell'effettivo rilascio ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva, con tempestiva comparsa di costituzione e risposta, RI VE rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, che tutte si impugnano, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la sig.ra VE RI è proprietaria e possessore dell'area della superficie di Ha
00.26.00, in località Marina di Bruni, del Comune di Botricello, così come individuata e delimitata nell'allegato planimetrico, perché acquisita a titolo derivativo;
in via gradata accertare e dichiarare che la sig.ra VE RI è proprietaria e possessore dell'area della superficie di Ha 00.26.00, in località Marina di Bruni, del Comune di Botricello perché, quanto alla superficie di Ha 00.13.80, acquistata a titolo derivativo e la rimanente superficie, pari ad Ha 00.12.2,0 derivante da sempre dalla vendita fatta a corpo, del 1957, perché, comunque posseduta pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente dapprima dal de cuius LI QU e, successivamente, dalla convenuta in riconvenzionale, quindi per averla usucapita;
conseguentemente, previo frazionamento della particella 544, ora 4625, disporre l'assegnazione catastale della superficie di
Ha 00.26.00, in località Marina di Bruni, del Comune di Botricello, ordinando al Conservatore dei
Registri Immobiliari la relativa trascrizione, in capo alla sig.ra VE RI, con ogni onere a carico di parte attrice;
condannare parte attrice per lite temeraria con condanna al risarcimento dei danni da determinare equitativamente;
condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura di legge, da distrarre direttamente a favore del sottoscritto difensore”.
3 Alla prima udienza di comparizione, parte convenuta presentava dichiarazione di proposizione di querela di falso in via incidentale avverso la nota n. 168 del 18 luglio 2012 ed avverso il documento n. 54 del 14/1/2013, entrambi a firma del Responsabile dell'Ufficio
Patrimonio, Dott. Caserta. Aperto il sub procedimento incidentale il precedente giudice istruttore dichiarava inammissibile la querela incidentale poiché afferente documenti ex art. 222 c.p.c. irrilevanti ai fini della decisione.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio. Mutato giudice istruttore, all'udienza del 14.01.2020, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale
e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche”.
Indi, il Tribunale di Catanzaro ha deciso la causa con sentenza n. 729 dell'11 giugno 2020 pubblicata il 12 giugno 2020, con la quale ha (i) accolto la domanda attorea e, per l'effetto, accertata l'esclusiva proprietà di A.R.S.S.A. della porzione di terreno pari a 2.555 mq ubicato in località Marina di Bruni, in agro di Botricello, al foglio 6 (ex particella 544), condanna VE
RI al rilascio del terreno illegittimamente occupato;
(ii) rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
(iii) rigetta tutte le domande proposte dalla convenuta in via riconvenzionale;
(iv) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del giudizio e quelle della
CTU.
Il Tribunale, in via di estrema sintesi:
preliminarmente, ha disatteso l'eccezione, riproposta da parte convenuta in sede di comparsa conclusionale, di omessa pronuncia sull'ammissibilità della querela di falso proposta dalla sig.ra VE RI in via incidentale. Invero, “contrariamente a quanto apoditticamente affermato dalla difesa di parte convenuta, il giudice con ordinanza del
1.01.2016, emessa nell'ambito del sub-procedimento recante n. r.g. 3059-1/2013, ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione i documenti avverso i quali la
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