Corte d'Appello Cagliari, sentenza 14/03/2024, n. 93
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Testo completo
N. R.G. 535/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile
composta da:
Donatella Aru Presidente
Emanuela Cugusi Consigliere
GR M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 535 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2021
promossa
Da
IL CA (figlia) (C.F. [...]), nata a [...] il
18.02.1977;
IL AL (figlio) (C.F. [...]) nato a [...]
il 16.12.1975;
IL VA (figlio) (C.F. [...]), nato a [...] il
03.12.1978;
LI PA (moglie) (C.F. [...]), nata a [...] il
09.04.1938 tutti parenti, nelle rispettive qualità indicate, del sig. DE AS, nato ad
Orgosolo il 17.05.1941, tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Sidney Sonnino n. 169,
presso lo studio legale dell'Avv. Riccardo Martucci ([...], P.I. 03368340927,
Pagina 1
PEC: avvriccardomartucci@pec.it, fax 070.7731466), che li rappresenta e difende giusta procura
resa a margine dell'atto di citazione di primo grado
appellanti
CONTRO
AC AN
appellato contumace
ARST S.P.A.
appellata contumace
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore “ad negotia”, Dr.ssa Anna
Rosa Cavicchi, con sede in Bologna, Via Stalingrado n°45, C.F. e P. IVA n°00818570012, elett.
dom.ta in Cagliari, Via Della Pineta n°53/B, presso lo studio associato degli avv.ti Giampaolo Secci
(C.F. [...]), Marco Secci (C.F. [...]) ed Alberto Secci
([...]), i quali la rappresentano e difendono, unitamente e/o disgiuntamente, in
forza di procura speciale apposta a tergo della prima pagina della comparsa di costituzione e
risposta del primo grado;
appellata
All'udienza del 13.10.2023 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di
legge per il deposito di comparse conclusionali e delle repliche, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria
istanza, previa valutazione in ordine alla necessità di disporre CTU cinematica e tecnica al fine di
accertare gli elementi fondamentali e di cui alle argomentazione esposte nel presente atto,
Pagina 2 riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: I) accertare e dichiarare che in data 17.02.2014 il
sig. DE AS, alla guida del veicolo tg. DM145CV, veniva coinvolto in un sinistro
stradale con il veicolo tg. BD360KW condotto dal sig. AC VA e di proprietà di ARST S.p.A.
secondo la dinamica, le circostanze di fatto e diritto e le indicazioni di tempo e luogo indicate
nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così come integrate e meglio argomentate nel
presente atto;
II) accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del sig. AC VA e di
A.R.S.T. S.p.A. nella determinazione del sinistro per le motivazioni parimenti esposte negli atti di
cui al punto precedente;
III) accertare e dichiarare 1) che il sig. AS DE, in conseguenza
diretta ed a causa dell'evento descritto, abbia riportato le lesioni documentate;
2) che in
dipendenza di queste sia deceduto in data 23.03.2014;
3) che, ancora in vita, il sig. AS
DE abbia maturato il danno biologico, il danno biologico terminale, il danno catastrofico, il
danno tanatologico anche indicati nel presente atto ed ogni altra voce di danno riferibile alle
sofferenze ed all'imminente decesso, come anche allo stesso decesso, che la giurisprudenza
riconosca sussistente o dovesse elaborare in corso di causa;
IV) per l'effetto, condannare ARST
S.p.A. (P. IVA: 00145190922), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Cagliari nella via Posada n.
8-10 CAP 09122, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (C.F. 00818570012,
P.IVA 03740811207), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Bologna nella via Stalingrado n. 45 e AC VA, residente in [...]
CAP 09044, in solido tra loro e ciascuno per il rispettivo titolo, al risarcimento di tutti i danni
patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, in favore degli
appellanti DE AN (figlia) (C.F. [...]), nata a [...] il
18.02.1977;
DE LV (figlio) (C.F. [...]) nato a [...] il
16.12.1975;
DE AN (figlio) (C.F. [...]), nato a [...] il [...];
UL LA (moglie) (C.F. [...]), nata a [...] il [...] e dal de cuius
in dipendenza del sinistro de quo, anche individuati nel corpo dell'atto di citazione di primo grado
e che saranno accertati e quantificati in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione
Pagina 3 monetaria a decorrere dalla data del sinistro e fino all'effettivo totale pagamento;
V) con vittoria di
spese (anche non imponibili e generali), diritti, onorari ed accessori tutti relativi ad entrambi i
gradi di giudizio con riferimento ai quali questo legale si dichiara antistatario.”
Nell'interesse dell'appellata UnipolSai Assicurazioni S.p.a.: “Affinchè codesta Ecc.ma Corte,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE la domanda avanzata dagli appellanti, non essendo ascrivibile alcuna colpa in capo a
AC VA, conducente l'autobus in servizio di linea “FIAT IVECO”, tg.BD360KW, di proprietà
dell'ARST, in ordine alla determinazione del sinistro di cui trattasi, e, per l'effetto, CONFERMARE
l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. IN VIA DI MERO
SUBORDINE LIQUIDARE, in favore degli odierni appellanti, accertato il mancato
raggiungimento della prova circa la sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate nel
sinistro de quo ed il decesso di DE AS, soltanto i danni subiti da quest'ultimo, quale
conseguenza immediata e diretta di esso, rigettando le ulteriori voci di danno asseritamente patite
iure proprio. IN VIA ISTRUTTORIA Per le suesposte ragioni ci si oppone decisamente
all'ammissione della richiesta consulenza tecnica d'ufficio.”
Ragioni di fatto e di diritto
AN DE, LV DE, AN DE e LA UL, in proprio e in qualità di
eredi di AS DE, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1892/2021 del Tribunale
di Cagliari pronunciata all'esito del giudizio instaurato
contro
VA AC, Arst S.p.A. e UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro
a seguito del quale AS DE, dopo circa un mese di agonia, era deceduto.
A sostegno della domanda, gli attori avevano allegato:
- in data 17 febbraio 2014, alle ore 14:45 circa, AS DE, a bordo del veicolo Fiat
Strada tg. DM14CV, procedeva lungo la S.S. 195, con direzione di marcia Pula-Cagliari;
Pagina 4
- il veicolo da questi condotto seguiva l'autobus Iveco tg. BD360KW, di proprietà di ARST
SPA e condotto da VA AC, dipendente della Società;
- al chilometro 23+000, il conducente dell'autobus ARST, senza segnalare tale intenzione,
frenava bruscamente in assenza di impedimenti legati al traffico veicolare, ma unicamente-
come dichiarato dal conducente del mezzo pubblico- al fine di consentire la discesa di un
utente presso la propria abitazione;
- in particolare, l'autobus veniva arrestato in mezzo alla corsia di marcia ed in assenza di una
fermata del trasporto pubblico;
- in quel momento sopraggiungeva il veicolo Fiat Strada condotto da AS DE, il
quale non riusciva a rendersi conto della manovra del conducente dell'autobus Iveco ed
andava ad urtare con la parte anteriore del veicolo tg. DM14CV la parte posteriore
dell'autobus;
- in conseguenza dell'urto AS DE riportava delle lesioni che imponevano il suo
trasferimento presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Brotzu di Cagliari, ove veniva
riscontrato un trauma toraco- addominale emoperitoneo e veniva, dunque, ricoverato fino al
giorno 23/03/2014, data del decesso;
- sul luogo del sinistro interveniva, a distanza di un'ora dall'evento, la Polizia Stradale di
Cagliari- distaccamento di Carbonia- la quale provvedeva ad effettuare i rilievi del sinistro;
- nello specifico, sul luogo dell'incidente veniva sentito il conducente dell'autobus ARST, il
quale riferiva che: 1) l'autobus era in servizio per il trasporto studenti;
2) il conducente si
stava fermando per far scendere uno studente nei pressi della sua abitazione;
- la fermata non era autorizzata e veniva effettuata a richiesta dagli utenti;
- la fermata del trasporto pubblico era irriconoscibile, a fronte dell'assenza della segnaletica
orizzontale e verticale, e di qualsiasi presegnalazione e segnalazione;
- non vi erano apposite piazzuole di fermata fuori dalla carreggiata;
Pagina 5
- in particolare, il conducente dell'autobus ARST si fermava all'altezza della segnalazione di
fermata presente sul lato opposto della carreggiata e rivolta ai veicoli che percorrono la
strada in senso opposto a quello seguito dall'autobus coinvolto nel sinistro;
- il conducente dell'autobus aveva omesso di azionare l'indicatore destro di direzione, prima
di cominciare la manovra di fermata: in particolare, la fermata veniva effettuata senza
preavvertire gli utenti della strada che seguivano dell'intenzione di accostare;
- erano stati violati i precetti di cui all'art. 157 del Codice della Strada e di cui all'art. 352 del
Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
- nel procedimento penale a carico di VA AC, non veniva riconosciuta alcuna
responsabilità del conducente del mezzo pubblico e si disponeva l'archiviazione;
- dalla relazione dell'Ing. Gian Piero Leoni- consulente di parte degli attori- era emerso che il
veicolo condotto dal DE, al momento del sinistro, viaggiava ad una velocità di 45
chilometri orari.
Gli attori avevano quindi dedotto il carattere anomalo della condotta posta in essere dal
conducente dell'autobus ARST, asseritamente rilevante al fine del superamento della presunzione
de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza - posto che l'autobus non si era arrestato per
esigenze dettate dal traffico, che invece scorreva regolarmente- ed avevano domandato la condanna
di VA AC, Arst S.p.A e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni subiti in
conseguenza del sinistro iure proprio e iure successionis.
La UnipolSai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile
composta da:
Donatella Aru Presidente
Emanuela Cugusi Consigliere
GR M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 535 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2021
promossa
Da
IL CA (figlia) (C.F. [...]), nata a [...] il
18.02.1977;
IL AL (figlio) (C.F. [...]) nato a [...]
il 16.12.1975;
IL VA (figlio) (C.F. [...]), nato a [...] il
03.12.1978;
LI PA (moglie) (C.F. [...]), nata a [...] il
09.04.1938 tutti parenti, nelle rispettive qualità indicate, del sig. DE AS, nato ad
Orgosolo il 17.05.1941, tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, nella via Sidney Sonnino n. 169,
presso lo studio legale dell'Avv. Riccardo Martucci ([...], P.I. 03368340927,
Pagina 1
PEC: avvriccardomartucci@pec.it, fax 070.7731466), che li rappresenta e difende giusta procura
resa a margine dell'atto di citazione di primo grado
appellanti
CONTRO
AC AN
appellato contumace
ARST S.P.A.
appellata contumace
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore “ad negotia”, Dr.ssa Anna
Rosa Cavicchi, con sede in Bologna, Via Stalingrado n°45, C.F. e P. IVA n°00818570012, elett.
dom.ta in Cagliari, Via Della Pineta n°53/B, presso lo studio associato degli avv.ti Giampaolo Secci
(C.F. [...]), Marco Secci (C.F. [...]) ed Alberto Secci
([...]), i quali la rappresentano e difendono, unitamente e/o disgiuntamente, in
forza di procura speciale apposta a tergo della prima pagina della comparsa di costituzione e
risposta del primo grado;
appellata
All'udienza del 13.10.2023 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di
legge per il deposito di comparse conclusionali e delle repliche, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria
istanza, previa valutazione in ordine alla necessità di disporre CTU cinematica e tecnica al fine di
accertare gli elementi fondamentali e di cui alle argomentazione esposte nel presente atto,
Pagina 2 riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: I) accertare e dichiarare che in data 17.02.2014 il
sig. DE AS, alla guida del veicolo tg. DM145CV, veniva coinvolto in un sinistro
stradale con il veicolo tg. BD360KW condotto dal sig. AC VA e di proprietà di ARST S.p.A.
secondo la dinamica, le circostanze di fatto e diritto e le indicazioni di tempo e luogo indicate
nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, così come integrate e meglio argomentate nel
presente atto;
II) accertare e dichiarare la responsabilità concorsuale del sig. AC VA e di
A.R.S.T. S.p.A. nella determinazione del sinistro per le motivazioni parimenti esposte negli atti di
cui al punto precedente;
III) accertare e dichiarare 1) che il sig. AS DE, in conseguenza
diretta ed a causa dell'evento descritto, abbia riportato le lesioni documentate;
2) che in
dipendenza di queste sia deceduto in data 23.03.2014;
3) che, ancora in vita, il sig. AS
DE abbia maturato il danno biologico, il danno biologico terminale, il danno catastrofico, il
danno tanatologico anche indicati nel presente atto ed ogni altra voce di danno riferibile alle
sofferenze ed all'imminente decesso, come anche allo stesso decesso, che la giurisprudenza
riconosca sussistente o dovesse elaborare in corso di causa;
IV) per l'effetto, condannare ARST
S.p.A. (P. IVA: 00145190922), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Cagliari nella via Posada n.
8-10 CAP 09122, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (C.F. 00818570012,
P.IVA 03740811207), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Bologna nella via Stalingrado n. 45 e AC VA, residente in [...]
CAP 09044, in solido tra loro e ciascuno per il rispettivo titolo, al risarcimento di tutti i danni
patiti e patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, in favore degli
appellanti DE AN (figlia) (C.F. [...]), nata a [...] il
18.02.1977;
DE LV (figlio) (C.F. [...]) nato a [...] il
16.12.1975;
DE AN (figlio) (C.F. [...]), nato a [...] il [...];
UL LA (moglie) (C.F. [...]), nata a [...] il [...] e dal de cuius
in dipendenza del sinistro de quo, anche individuati nel corpo dell'atto di citazione di primo grado
e che saranno accertati e quantificati in corso di causa, oltre agli interessi ed alla rivalutazione
Pagina 3 monetaria a decorrere dalla data del sinistro e fino all'effettivo totale pagamento;
V) con vittoria di
spese (anche non imponibili e generali), diritti, onorari ed accessori tutti relativi ad entrambi i
gradi di giudizio con riferimento ai quali questo legale si dichiara antistatario.”
Nell'interesse dell'appellata UnipolSai Assicurazioni S.p.a.: “Affinchè codesta Ecc.ma Corte,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
RIGETTARE la domanda avanzata dagli appellanti, non essendo ascrivibile alcuna colpa in capo a
AC VA, conducente l'autobus in servizio di linea “FIAT IVECO”, tg.BD360KW, di proprietà
dell'ARST, in ordine alla determinazione del sinistro di cui trattasi, e, per l'effetto, CONFERMARE
l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. IN VIA DI MERO
SUBORDINE LIQUIDARE, in favore degli odierni appellanti, accertato il mancato
raggiungimento della prova circa la sussistenza del nesso causale tra le lesioni riportate nel
sinistro de quo ed il decesso di DE AS, soltanto i danni subiti da quest'ultimo, quale
conseguenza immediata e diretta di esso, rigettando le ulteriori voci di danno asseritamente patite
iure proprio. IN VIA ISTRUTTORIA Per le suesposte ragioni ci si oppone decisamente
all'ammissione della richiesta consulenza tecnica d'ufficio.”
Ragioni di fatto e di diritto
AN DE, LV DE, AN DE e LA UL, in proprio e in qualità di
eredi di AS DE, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1892/2021 del Tribunale
di Cagliari pronunciata all'esito del giudizio instaurato
contro
VA AC, Arst S.p.A. e UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del sinistro
a seguito del quale AS DE, dopo circa un mese di agonia, era deceduto.
A sostegno della domanda, gli attori avevano allegato:
- in data 17 febbraio 2014, alle ore 14:45 circa, AS DE, a bordo del veicolo Fiat
Strada tg. DM14CV, procedeva lungo la S.S. 195, con direzione di marcia Pula-Cagliari;
Pagina 4
- il veicolo da questi condotto seguiva l'autobus Iveco tg. BD360KW, di proprietà di ARST
SPA e condotto da VA AC, dipendente della Società;
- al chilometro 23+000, il conducente dell'autobus ARST, senza segnalare tale intenzione,
frenava bruscamente in assenza di impedimenti legati al traffico veicolare, ma unicamente-
come dichiarato dal conducente del mezzo pubblico- al fine di consentire la discesa di un
utente presso la propria abitazione;
- in particolare, l'autobus veniva arrestato in mezzo alla corsia di marcia ed in assenza di una
fermata del trasporto pubblico;
- in quel momento sopraggiungeva il veicolo Fiat Strada condotto da AS DE, il
quale non riusciva a rendersi conto della manovra del conducente dell'autobus Iveco ed
andava ad urtare con la parte anteriore del veicolo tg. DM14CV la parte posteriore
dell'autobus;
- in conseguenza dell'urto AS DE riportava delle lesioni che imponevano il suo
trasferimento presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Brotzu di Cagliari, ove veniva
riscontrato un trauma toraco- addominale emoperitoneo e veniva, dunque, ricoverato fino al
giorno 23/03/2014, data del decesso;
- sul luogo del sinistro interveniva, a distanza di un'ora dall'evento, la Polizia Stradale di
Cagliari- distaccamento di Carbonia- la quale provvedeva ad effettuare i rilievi del sinistro;
- nello specifico, sul luogo dell'incidente veniva sentito il conducente dell'autobus ARST, il
quale riferiva che: 1) l'autobus era in servizio per il trasporto studenti;
2) il conducente si
stava fermando per far scendere uno studente nei pressi della sua abitazione;
- la fermata non era autorizzata e veniva effettuata a richiesta dagli utenti;
- la fermata del trasporto pubblico era irriconoscibile, a fronte dell'assenza della segnaletica
orizzontale e verticale, e di qualsiasi presegnalazione e segnalazione;
- non vi erano apposite piazzuole di fermata fuori dalla carreggiata;
Pagina 5
- in particolare, il conducente dell'autobus ARST si fermava all'altezza della segnalazione di
fermata presente sul lato opposto della carreggiata e rivolta ai veicoli che percorrono la
strada in senso opposto a quello seguito dall'autobus coinvolto nel sinistro;
- il conducente dell'autobus aveva omesso di azionare l'indicatore destro di direzione, prima
di cominciare la manovra di fermata: in particolare, la fermata veniva effettuata senza
preavvertire gli utenti della strada che seguivano dell'intenzione di accostare;
- erano stati violati i precetti di cui all'art. 157 del Codice della Strada e di cui all'art. 352 del
Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
- nel procedimento penale a carico di VA AC, non veniva riconosciuta alcuna
responsabilità del conducente del mezzo pubblico e si disponeva l'archiviazione;
- dalla relazione dell'Ing. Gian Piero Leoni- consulente di parte degli attori- era emerso che il
veicolo condotto dal DE, al momento del sinistro, viaggiava ad una velocità di 45
chilometri orari.
Gli attori avevano quindi dedotto il carattere anomalo della condotta posta in essere dal
conducente dell'autobus ARST, asseritamente rilevante al fine del superamento della presunzione
de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza - posto che l'autobus non si era arrestato per
esigenze dettate dal traffico, che invece scorreva regolarmente- ed avevano domandato la condanna
di VA AC, Arst S.p.A e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. al risarcimento dei danni subiti in
conseguenza del sinistro iure proprio e iure successionis.
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