Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
Numero : 5
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Marco Bartoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1102//2023 RG, trattenuta in decisione all'udienza del
27.11.2024,
promossa da
ED YA, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania D'Ignazio, giusta mandato in calce ad atto di citazione in appello, el. dom. in Avezzano, Via V. Veneto n. 66, presso lo studio;

Appellante
contro
Tua Assicurazioni spa, in persona del procuratore indicato in atti, rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Frasca giusta mandato a margine dell'atto di appello, el. dom. in L'Aquila, via dei
Giardini n. 12, presso lo studio;

Appellata e appellante incidentale
UL AN
Appellato non costituito
avverso
la sentenza n. 116/2023 pubblicata il 19.04.2023 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento civile n. 1662/2017, avente ad oggetto risarcimento danni per lesioni personali derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“1) Voglia la Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectiis e disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione e/o istanza, per tutti i motivi sopra detti, previa ogni più necessaria, utile, opportuna declaratoria, in riforma parziale della sentenza impugnata, accogliere il


presente atto di appello proposto dalla sig.ra ED YA, nata in [...], il [...], residente in [...] (c.f. [...]).e quindi accogliere la sua domanda siccome precisata nei termini di legge e qui di seguito ritrascritta:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 116 2023 - pubbl. in data
19.04.2023, Rg n. 1662 2017 Rep. N. 191 2023 del 19.04.2023, emessa dal Tribunale di
Avezzano, in persona della Dott.ssa Alessandra Contestabile, mai notificata ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e stabilire che a seguito dell'infortunio stradale de quo, la SI.ra ED AN ha subito un vulnus alla sua capacità lavorativa specifica pregressa che ne impedisce lo svolgimento delle mansioni di lavoro a cui era proposta danno che, detratti gli acconti già versati stragiudizialmente ed a seguito della statuizione in prime cure, si quantifica in euro
34.553,25 ovvero quella somma, anche maggiore o minore, che la Corte d'Appello riterrà di giustizia, e per l'effetto mantenere invariate le statuizioni non espressamente appellate, con condanna della controparte, in ogni caso e comunque, al pagamento degli interessi legali e rivalutazione come per legge sulla somma che all'esito del presente giudizio risulterà essere dovuta all'appellante.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
2) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si chiede disporsi, ove ritenuta necessaria ai fini della quantificazione, CTU contabile ai fini dell'esatta stima del danno patrimoniale. Si nomina fin da ora come CTP il Prof. Ornello
Ernani, docente a contratto presso la Facoltà di Economia di L'Aquila.”
Per parte appellata:
“Voglia l'On. Corte adita, contrariis reiectis:
- rigettare integralmente l'appello principale;

- in accoglimento invece di quello incidentale qui svolto dalla TUA Assicurazioni: riformare il capo 1) del dispositivo della sentenza n. 116/2923 del Tribunale di Teramo, pubblicata il
19.04.2023 nell'ambito del giudizio rubricato al n. 1662/2017 e per l'effetto:
a) rigettare la domanda inerente il danno alla capacità lavorativa specifica, siccome quantificato nella misura di € 10.952,40, in totale difetto di valide prove dello stesso;

b) rigettare la domanda inerente il danno non patrimoniale da c.d. “personalizzazione”, riducendo quindi l'importo liquidato dal Tribunale di Avezzano, pari ad € 54.762,00 attraverso la decurtazione dell'incremento percentuale massimo del 44%;

c) per l'effetto condannare la SI.ra ED alla restituzione dell'importo indebitamente percetto ovvero della somma di € 24.724,40 pari alla differenza tra quanto liquidato dal
Tribunale (€ 65.717,40) e già pagato (come pure ex adverso riconosciuto) e quanto in effetti
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dovuto (€ 40.993,00: vedi la stessa tabella a pag. 14 dell'appello), oltre interessi legali ex art.
1284 c.c.
dai singoli e documentati pagamenti al saldo.
d) condannare parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nonché
e conseguentemente alla restituzione anche di quanto a tale titolo già pagato da Tua
Assicurazioni.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Avezzano così ebbe a decidere:

PQM

:
“Il Tribunale di Avezzano nella causa iscritta al n. 1662/2017 RG affari contenziosi, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto dichiara la parte convenuta Tua Ass.ni S.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura di € 19.714,40, tenuto conto dell'acconto già versato;

2) condanna la parte convenuta, alla refusione delle spese di lite che liquida in € 436,50 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre 15% calcolato su detto importo, dovuto per spese forfettarie, IVA e CPA dovuti come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario e antistatario;

3) condanna la parte convenuta costituita al pagamento del CTU come da separato decreto, rifondendo alla parte ricorrente l'acconto ove già versato”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con ricorso ritualmente notificato, ED YA evocava in giudizio la resistente al fine di ottenere la condanna, in via solidale tra le parti convenute, al risarcimento del danno patrimoniale e non per le ragioni di cui in narrativa.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la resistente, per tramite del proprio legale, deducendo l'infondatezza della domanda ex adverso proposta chiedendone quindi il rigetto.
La causa veniva quindi istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte dalle parti e veniva inoltre nominato CTU il Dott. Andrea VO. All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c.
per il deposito di comparse conclusionali e relative repliche.
Non poche le contestazioni mosse all'elaborato peritale del Dott. VO, tanto da rendersi necessaria udienza di chiarimenti.
Precisa e puntuale la risposta data dallo stesso CTU alle contestazioni che gli sono state mosse da ambo le parti in causa, tenuto conto che l'incarico conferitogli non era di facile e pronta soluzione. Lo stesso CTU designato ha riconosciuto, dopo accurata dissertazione, un danno biologico permanente complessivo pari al 15%, tenuto conto pure delle caratteristiche
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somatiche della persona lesa e dell'interessamento disfunzionale congiunto dell'arto superiore dx con associata lesione delle strutture muscolo-tendinee di spalla e soprattutto della conseguenziale evoluzione artrosica.
Il Dott. VO ha inoltre riscontrato, sulla valutazione dell'incidenza funzionale sulla capacità lavorativa specifica della ricorrente, specificando che la stessa, all'epoca del sinistro svolgeva attività di impiegata presso l'ambasciata Siriana con mansioni di segreteria archivista, quindi deputata alla movimentazione manuale di faldoni e fascicoli, che andavano presi e riposti in scaffalature. Tali mansioni, si legge nell'elaborato peritale, sono sostanzialmente impedite dalle limitazioni funzionali che rendono alla ricorrente estremamente difficoltoso il sollevare pesi anche leggeri con l'arto interessato e men che mai al di sopra dell'asse delle spalle, configurando un danno alla capacità lavorativa specifica valutabile in un quinto della totale.”
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava congruo liquidare in favore della EE una complessiva somma di euro 65.714,00
(così calcolata: personalizzazione massima del danno biologico pari al 44% per euro 54.762,00, alla quale aggiungere (per danno alla capacità lavorativa specifica) 1/5 della totale (in realtà della invalidità permanente) come da elaborato peritale del dott. VO, pari ad euro
10.952,00), alla quale detrarre l'importo già versato da parte resistente pari ad euro 46.000,00, per un totale avere pari ad euro 19.714,40.
La sentenza è stata impugnata da ED YA (che ne ha chiesto la parziale riforma) il
30.10.2023 per due motivi relativi alla quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica, liquidato in primo grado nella misura di euro 10.952,40.
Tua Assicurazioni, costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame, proponendo, contestualmente, appello incidentale con conseguente riforma della sentenza gravata sulla base di due motivi: il primo afferisce alla erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce una somma pari a un
1/5 della invalidità permanente a titolo di risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica;
il secondo inerisce alla erroneità del provvedimento gravato nella parte in cui, in modo del
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