Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/01/2024, n. 52
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Testo completo
R.G. 101 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Signori Magistrati:
dott. UI Perina Presidente dott. Piero Leanza Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con reclamo depositato in data 21/02/2023
da
BU MA ([...]), difeso e rappresentato, per mandato in atti, dall'avv. PANIZ MAURIZIO e dall'avv. FULLIN
STEFANIA, con domicilio eletto presso quest'ultima.
Parte reclamante
contro
CR SP (00348170101), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dagli avv.ti DAVERIO FABRIZIO FABBRANI VALERIA,
FLORIO SALVATORE e FABBRANI VALERIA, domiciliata presso quest'ultima.
Parte reclamata
Oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 47/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso.
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In punto: licenziamento per giusta causa
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “Nel merito: in accoglimento del presente reclamo, sia riformata la sentenza n. 47/2023, resa inter partes dal GDL all'esito del giudizio di opposizione a RG n. 1272/2022 di data 26.1.2023;
per l'effetto: in via principale: I) per quanto documentato ed argomentato
e per tutte le ragioni che dovessero emergere in corso di causa od essere rilevate d'ufficio, sia accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al BU in data 26.9.2019 in quanto privo di giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo ovvero illegittimo perché non ricorrono gli estremi della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra condotte punibili con una sanzione conservativa;
II) sia altresì accertata e dichiarata l'inefficacia e/o illegittimità dell'intimato licenziamento per violazione dell'art. 7 L. 300/1970;
per l'effetto: in via principale: sia annullato l'intimato licenziamento e/o comunque ogni altro, anche diverso, provvedimento interruttivo del rapporto di lavoro e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, L. 300/1970, anche in combinato disposto con quanto previsto dal sesto e/o dal settimo comma del medesimo art. 18, sia condannata la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il BU nel proprio posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché a regolarizzare per lo stesso periodo la sua posizione previdenziale ed assistenziale, nonché contributiva mediante il relativo versamento agli enti di competenza, ivi compreso il Fondo Caccianiga, dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra da maggiorarsi con gli interessi nella misura legale;
in subordine: ai sensi dell'art. 18, quinto comma, L. 300/1970, anche in combinato disposto con quanto previsto dal sesto e/o dal settimo comma del medesimo art. 18, sia dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e sia condannata la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del BU di un'indennità
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risarcitoria determinata nella misura massima di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o, in subordine, nella diversa misura che sarà ritenuta di Giustizia od equità;
in ulteriore subordine: sia accertata e dichiarata l'inefficacia dell'intimato licenziamento e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, sesto comma, L. 300/1970, nell'ipotesi di inapplicabilità delle tutele di cui ai commi quarto e/o quinto del medesimo art. 18, sia dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e sia condannata la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del BU di un'indennità risarcitoria determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
in estremo subordine: sia disposta la conversione dell'intimato licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e, per
l'effetto, sia condannata parte datrice a corrispondere al BU
l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell'art. 77 e dell'allegato 6 del CCNL di settore, ovvero nella diversa misura che fosse accertata in corso di causa, con condanna di parte datrice al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo;
in ogni caso: sia accertato e dichiarato il diritto del BU al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale patito e patiendo in conseguenza della natura ingiuriosa e/o discriminatoria dell'intimato licenziamento e, per l'effetto, sia condannata la resistente al pagamento della somma non inferiore ad euro 200.000,00 o somma maggiore che fosse ritenuta di
Giustizia od equità;
sia accertato e dichiarato che il BU è stato illegittimamente sospeso dal lavoro nel periodo 19.6.2019-26.9.2019 ed ha diritto a percepire la relativa retribuzione, con conseguente condanna della resistente a provvedere alla relativa corresponsione in suo favore;
ogni posta creditoria sia maggiorata con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione al saldo, come per Legge;
spese, competenze ed onorari, oltre ad IVA e CA, anche del giudizio di opposizione e della prima fase sommaria, integralmente rifusi”.
Per parte reclamata: “Nel merito, rigettare l'avversario il ricorso in appello e tutte le domande e istanze proposte dal sig. IO ON contro
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UniCredit S.p.A.;
- confermare la Sentenza appellata ed in epigrafe indicata, emessa dal Tribunale di Treviso - Sezione Lavoro;
- in ogni caso accogliere le conclusioni formulate da UniCredit S.p.A. nel giudizio di primo grado che si ritrascrivono: Piaccia all'ill.mo Tribunale di Treviso
– Sezione Lavoro, contrariis rejectis, così giudicare: A) Accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'irricevibilità, l'improponibilità e, comunque, l'infondatezza di tutte le avversarie domande;
B) Rigettare, comunque, l'avversario ricorso per tutte le ragioni specificate nella presente memoria;
C) Rigettare, in ogni caso, tutte le domande ed istanze proposte dal sig. IO ON
contro
UniCredit S.p.A. in quanto infondate per tutti i motivi, eccezioni e deduzioni di cui alla presente memoria;
D) Con vittoria di spese diritti ed onorari. E) In via istruttoria si chiede il rigetto delle avversarie istanze di prova in quanto generiche, valutative e irrilevanti e come tali inammissibili. F) Sempre in via istruttoria, solo occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, e senza voler sanare il difetto delle avversarie inammissibili istanze istruttorie, si chiede l'ammissione della prova per testimoni su tutte le circostanze di fatto di cui presente memoria – e in particolare quelle indicate nel par. n. 6), nonché su tutte le circostanze di fatto di cui alla lettera di contestazione disciplinare e su quelle formulate, in controdeduzione - da intendersi qui integralmente ritrascritte precedute dalle parole “Vero che”, omessi giudizi e/o valutazioni, con i seguenti testimoni: FR SO, MA RU, IA AN,
EV TO, UI RO, DO NI (tutti indicati anche a controprova e prova contraria, nella denegata ipotesi di ammissione delle avversarie istanze istruttorie). G) Si chiede, altresì, che il Giudice ordini al sig. ON di esibire: le dichiarazioni dei redditi dal giorno dell'efficacia del licenziamento ad oggi, modello CUD e/o modello Unico
e/o del mod. 730 dal 2018 in avanti, nonché disporre l'acquisizione di informazioni scritte: presso la competente Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi percepiti dal ricorrente e dichiarati dalla data del licenziamento ad oggi;
presso l'INPS competente sui contributi versati a nome dello stesso;
nonché presso i Centri per l'Impiego costituiti presso la Regione
Veneto ovvero diversamente competenti, in relazione a comunicazioni
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fornite in merito a rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, instaurati dal 2019 in poi dal ricorrente. Si chiede, inoltre, ex art. 421 c.p.c. che sia disposto
d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto necessario per la soluzione della controversia. H) Si chiede, infine, in aggiunta a quanto sopra, la prova testimoniale con i testi indicati anche sui seguenti specifici capitoli:
(omissis) * In via istruttoria: - si chiede il rigetto delle avversarie istanze istruttorie, in quanto irrilevanti ai fini della decisione del presente giudizio, ovvero tardive e/o inammissibili e avente carattere valutativo;
- si chiede occorrendo di essere ammessi a prova, per interrogatorio formale e per testi, sulle circostanze, già dedotte in primo grado, espunti eventuali giudizi o espressioni valutative, nonché su ogni circostanza di fatto contenuta nella presente memoria”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta dal sig. IO ON avverso l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria con cui era stata respinta
l'impugnazione del licenziamento per giusta causa intimatogli da
IC s.p.a., presso cui lavorava come direttore di filiale.
1.1. Il Giudice, in sintesi, ha ritenuto fondati i seguenti addebiti contestati al sig. ON: i) avere richiesto, al tempo in cui era direttore della filiale, un prestito di euro 4.000,00 al cliente sig. DO NI, danaro consegnatogli in contanti previo rilascio di un assegno a garanzia;
condotta accompagnata dall'avere insistito a che lo NI chiedesse un aumento della propria linea di credito da euro 20.000,00 ad euro 30.000,00
(all'evidente fine di concedere il predetto prestito) e seguita dalla mancata restituzione totale del debito, in assenza di prova dei pagamenti e come confermato dallo NI in sede di esame testimoniale;
ii) avere redatto per conto dello NI, quando il ON non era più direttore della filiale, una lettera con cui si invocava un inesistente accordo di dilazione di pagamento a fronte di una richiesta di rientro