Corte d'Appello Messina, sentenza 05/06/2024, n. 544

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 05/06/2024, n. 544
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 544
Data del deposito : 5 giugno 2024

Testo completo

N. 713/21 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Maria Pina Lazzara Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore
ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 713/2021 R.G. posta in decisione all'udienza del 12.06.2023 vertente tra UNICREDIT S.P.A., con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, c.f.: 00348170101, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer, Simona Daminelli ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via T. Campanella N.46 presso lo studio dell'avv. Elettra Cortese;

APPELLANTE e P.P.A. SERVICE s.a.s., di ER AO AR, AN IL e &, con sede a Sant'Angelo di Brolo (ME) in Via Largo Altavilla n. 24, P.I. 02032520831, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Milazzo via Madonna delle Grazie n. 29 presso lo studio dell'avv. Adele Martinez che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 647/2021 emessa dal Tribunale di Patti in data 01.09.2021 e pubblicata in data 02.09.2021.
Conclusioni dei procuratori delle parti: vedi verbali ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 21.07.2014, P.P.A. Service s.a.s. di ER AO AR, AN IL e & e i fideiussori CA IN e Di NT SA, premettendo di aver intrattenuto con la banca UN S.p.A. (filiale di Sant'Angelo di Brolo) un rapporto di
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C/c bancario n. 300327198 con affidamento mediante scopertura ed un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso del 15.10.2003 rep. n. 2239 racc. n. 242, per la somma di € 88.000,00, da estinguere in 30 rate semestrali, convenivano in giudizio il suddetto istituto di credito al fine di accertare, in ordine al contratto di mutuo, la natura gratuita dello stesso, in conseguenza della pattuizione di interessi usurari ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., con correlata condanna della banca alla restituzione di tutte le somme corrisposte in eccesso, ivi comprendendo la quantificazione dei maturati interessi;
per quanto concerne il conto corrente bancario, invece, previa acquisizione del contratto di corrispondenza di apertura di credito ex art. 119 T.U.B., invocavano l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi maturati sulla base di condizioni contrattuali apposte arbitrariamente e non concordate convenzionalmente. Considerata la nullità della commissione di massimo scoperto per mancanza di causa, demandava all'adito Tribunale l'accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti al netto del conteggio trimestrale dei maturati interessi e del tasso ultralegale apposto, con conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite con interessi e rivalutazione da calcolarsi dal saldo sino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.01.2015 si costituiva in giudizio UN SP che, invocando il rigetto delle domande avanzate ex adverso sicchè infondate e sfornite di un valido supporto probatorio, in via subordinata, deduceva il rigetto dell'articolata domanda di ripetizione d'indebito stante la pendenza del rapporto di conto corrente al momento dell'instaurazione del giudizio. Evidenziava, in conclusione, la piena regolarità del contratto di mutuo stipulato in data 13.01.2003, e per l'effetto invocava il rigetto della domanda avente ad oggetto l'accertamento della sua qualificazione giuridica, con vittoria di spese e compensi di lite. Differito il giudizio ex officio ed istruita la causa mediante Ctu contabile disposta con ordinanza resa in data 20.05.2016, il Tribunale, all'udienza del 14.07.2007, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.04.2018. Con sentenza n. 647 pubblicata in data 02.09.2021, il Tribunale, quanto al rapporto di conto corrente bancario, dichiarava inammissibile la domanda di ripetizione d'indebito, rigettando altresì la domanda di accertamento negativo per le causali poste a fondamento della pretesa azionata. Quanto al rapporto di mutuo, invece, acclarata l'usurarietà degli interessi e quindi la gratuità del rapporto in questione, rigettando la correlata domanda di ripetizione d'indebito, accoglieva la domanda attorea di restituzione somme condannando per l'effetto l'istituto di credito convenuto al versamento nei confronti della società attrice della residua somma di € 4.658,38. Compensava le spese di lite ex art. 92 c.p.c. e imputava le spese di Ctu solidamente a carico di tutte le parti costituite. Disponeva inoltre la trasmissione degli atti al PM competente per la valutazione dell'eventuale sussistenza della fattispecie di usura bancaria con riferimento al rapporto di mutuo contestato. Avverso la predetta sentenza UN SP proponeva appello ritualmente depositato in data 05.10.2021 con cui lamentava l'errata qualificazione del contratto di finanziamento compiuta dal Giudice di prime cure cui discendeva per l'effetto il carattere non “usurario” dello stesso. Chiedeva, quindi, sul punto, la parziale riforma della sentenza di primo grado, con conferma nel resto. Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
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Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.01.2022, si costituiva in giudizio la società P.P.A. Service la quale, in via preliminare, invocava l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne chiedeva il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Chiedeva inoltre l'accertamento dei presupposti per condannare l'appellante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. All'udienza collegiale del 15.04.2022, la Corte, accertato il deposito di note scritte e la ritualità del contraddittorio tra le parti in causa, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.06.2023. A tale udienza (svoltasi in modalità cartolari, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c.) del 12.06.2023 la causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi che appresso si illustreranno.
§ Con il primo motivo di gravame la banca appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella misura in cui il Tribunale, in adesione alle conclusioni cui è pervenuto il Ctu nella disposta consulenza tecnica, al fine di accertare correttamente la regolarità ai fini usurari del contratto de quo, avrebbe qualificato il contratto di finanziamento intercorso tra le parti riconducendolo nella categoria “mutui” anziché in quella “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche”. A riguardo rileva che, alla luce delle censure mosse dal Ctp della banca che ha manifestamente confutato le risultanze peritali, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente sposato la tesi del Ctu qualificando come gratuito il dedotto contratto di finanziamento ritenendolo affetto da “usura originaria”. Orbene, acclarata la natura giuridica del rapporto contestato quale “finanziamento agevolato”, il Tribunale avrebbe dovuto di converso non ritenere adattabile il disposto normativo di cui alla L. 108/1996 (legge anti-usura) che, in ordine al finanziamento artigiano di che trattasi, non rinverrebbe alcuna applicazione trattandosi di operazione economica caratterizzata dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi il cui tasso soglia risulta già determinato dalla legge. In via residuale, qualora la Corte ritenesse assoggettabile il finanziamento de quo alla disciplina di cui alla L. 108/1996, sarebbe errato, secondo l'appellante, la riconduzione del rapporto in esame alla categoria alla categoria “mutui” (come operato dal CTU e avallato dal Giudice di prime cure) anziché alla categoria “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche”. Rilevava, quindi, in proposito che per il periodo di interesse il tasso soglia per i finanziamenti oltre gli €. 5.000,00 era pari all'8,82 %, mentre il tasso di interesse corrispettivo pattuito nel finanziamento de quo era pari al 6,48% e, dunque, pacificamente sotto la soglia usura. Con il secondo motivo di cui al chiesto gravame l'appellante censura il capo della sentenza impugnata in punto di spese di lite chiedendo, in ragione dell'accoglimento dell'appello, vengano integralmente corrisposte per ambo i gradi di giudizio da parte della società appellata.
3 § L'appellante lamenta l'errata qualificazione giuridica compiuta dal Giudice di prime cure il quale, nel considerare il contratto di finanziamento artigiano ex L. 949/1952 stipulato tra le parti quale “mutuo ipotecario” – e non rientrante nella categoria degli altri finanziamenti non sottoposti alla disciplina di cui alla L. 108/1996 -, ha reputato congrua l'applicazione della legge
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