Corte d'Appello Messina, sentenza 06/06/2024, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte d'Appello Messina, sentenza 06/06/2024, n. 8
Giurisdizione : Corte d'Appello Messina
Numero : 8
Data del deposito : 6 giugno 2024

Testo completo

CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:

1. dr.ssa M P L Presidente

2. dr. A S Consigliere

3. dr.ssa A A Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 1579/2022 R. V. G., vertente tra
nato a Messina il 25 settembre 1986, c. f.: , quale Parte_1 CodiceFiscale_1 figlio ed erede legittimo di (nata a Messina l'8 maggio 1963, ivi deceduta il 12 Persona_1
settembre 2020), elettivamente domiciliato in Messina, via Oratorio S. Francesco n. 4, presso lo studio dell'avv. C S (con PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura con atto cartaceo separato, trasmessa ex art. 83 c. p. c., ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C. O. A. di Messina del 16 febbraio 2022 su istanza del 7 febbraio 2022,
RICORRENTE contro
nato a Messina il 31 luglio 1953, c. f.: Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Messina, via Lenzi n. 5, presso lo studio dell'avv. G Z (con
PEC indicata), che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione nel presente grado,
RESISTENTE
e nei confronti di
nato a Messina il 18 settembre 1990, c. f.: , quale Controparte_2 CodiceFiscale_3
erede legittimo di (nata a Messina l'8 maggio 1963 e ivi deceduta il 12 settembre Persona_1
2020), elettivamente domiciliato in Messina, via S. Domenico Savio is. 255/b, presso lo studio dell'avv. Gianluca Currò (con PEC indicata) che lo rappresenta e difende per procura rilasciata con atto cartaceo separato e trasmessa ex art. 83 c. p. c.,
1
CHIAMATO per integrazione contraddittorio
e con l'intervento del Pubblico Ministero - Sede, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. f.
Lima,
________________
Oggetto: Impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Messina – prima sezione civile il 4 gennaio 2022 nel proc. n. 811/2021 R. V. G. in materia di attribuzione al coniuge divorziato di quota di indennità di fine rapporto lavorativo.
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CONCLUSIONI delle PARTI
Per il ricorrente n. q.: “Si insiste (…) in tutte le domande difese ed eccezioni formulate nell'atto di impugnazione”.
Per il resistente: “Si insiste (…) per il rigetto del ricorso in appello e per la condanna del ricorrente
a spese e compensi di lite da corrispondersi in distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Per l'interveniente: “si riporta alla memoria di conclusione ed insiste”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 marzo 2022 nella qualità di figlio ed erede Parte_1 legittimo di (deceduta il 12 settembre 2020) - la cui domanda diretta ad ottenere Persona_1
l'attribuzione di una quota del trattamento di fine rapporto quale diritto maturato in capo alla defunta madre , ex coniuge di trasmesso agli eredi, è stata rigettata Persona_1 Controparte_1 dal Tribunale di Messina con la sentenza indicata in oggetto per le ragioni di cui si dirà - ha proposto
“reclamo” avverso detta decisione, contestandola per i motivi che appresso si esporranno, ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse ritenuto e dichiarato il diritto della a ottenere il 40% Per_1 dell'indennità di fine rapporto e di ogni altro emolumento accessorio liquidati dall' al CP_3 coniuge divorziato riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso Controparte_1 con il matrimonio (dal 23 giugno 1984 fino al 4 febbraio 2019), per un credito quantificato in €
13.572,76, con conseguente declaratoria del suo trasferimento per successione mortis causa, in parti uguali, agli unici eredi legittimi della donna, e , e con Parte_1 Controparte_2 condanna di al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 6.786,38, Controparte_4 quale erede legittimo dell'avente diritto, e della rimanente metà in favore dell'altro erede
. Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi di causa.
2
Disposta l'instaurazione del contraddittorio, si è costituito con memoria Controparte_1 depositata il 2 maggio 2022 resistendo all'avversa impugnazione, di cui ha contestato i motivi, e chiedendone il rigetto e la condanna di controparte al pagamento di spese e compensi di difesa da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Dopo un rinvio interlocutorio per acquisire il parere del P G., con ordinanza del 3 marzo 2023 è stata disposta la regolarizzazione del contraddittorio nei confronti di , già intervenuto Controparte_2 in primo grado, il quale, a seguito della disposta notifica del ricorso introduttivo, si è costituito con comparsa depositata il 6 giugno 2023 chiedendo che, in caso di accoglimento del gravame proposto da n. q., gli effetti della decisione fossero estesi anche a lui, quale erede Parte_1 legittimo di . Persona_1
Il P. G. ha apposto il visto.
All'udienza dell'11 dicembre 2023, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c. p. c., dopo un rinvio dovuto al carico di ruolo, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la
Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI della DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che il provvedimento conclusivo del procedimento instaurato in primo grado da nella qualità di erede di , con ricorso Parte_1 Persona_1 depositato il 20 marzo 2021, ha assunto la forma di sentenza, non incompatibile con il rito camerale, ma anzi ad esso conforme in subiecta materia analogamente a quanto espressamente prevede l'art. 9, ultimo comma, della stessa legge n. 898/1970 (e s. m. i.) per la quota della pensione di reversibilità, rispetto alla quale la fattispecie in esame presenta evidentemente molteplici aspetti di somiglianza, mutatis mutandis (cfr. Cass. Civ. n. 30200/2011).
Tale è, perciò, doverosamente anche la forma della presente decisione sull'impugnazione proposta dal , nella qualità di erede di , che, per vero, avrebbe dovuto essere Parte_1 Persona_2 introdotta con appello, dato (tra l'altro) il principio di diritto vivente cd. dell'apparenza secondo il quale le parti devono orientare la scelta circa le modalità attraverso le quali impugnare la decisione sfavorevole sulla base della forma in concreto adottata dalla decisione, avuto riguardo alle regole che sono state seguite nella conduzione e decisione della controversia (tra le tante v. Cass. Civ. nn.
6892/2024, 20791/2022, 26083/2021).
L'inosservanza del suddetto principio da parte dell'impugnante – che ha interposto il presente gravame mediante “reclamo ex art. 739 c. p. c.” (così testualmente l'intestazione del ricorso) - non ne ha determinato comunque, in sé, l'inammissibilità in quanto quest'ultima, siccome sanzione tipica, non può essere applicata fuori dei casi espressamente previsti, dovendo il giudice verificare in concreto se, per effetto di un simile errore “in procedendo”, l'impugnazione sia (o meno) tardiva e/o
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priva dei requisiti funzionali di attivazione di una qualunque forma di contraddittorio, potendo ogni altra nullità essere sanata dal raggiungimento dello scopo (ex multis v. Cass. Civ. nn. 4217/2014;

In virtù di tale principio, l'irritualità dell'impugnazione (proposta nella specie con ricorso per
“reclamo”) non ne ha determinato alcuna tardività, dal momento che l'appello avrebbe dovuto essere proposto, comunque, mediante ricorso (trattandosi di impugnazione da trattare con rito camerale come per il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e simili) e considerato che
l'atto di “reclamo” è stato depositato in cancelleria il 19 marzo 2022, evidentemente ben entro il termine cd. lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata – avvenuta il 4 gennaio
2022 -, la quale non risulta notificata ai sensi dell'art. 285 c. p. c., cosicché trova applicazione il disposto dell'art. 327 c. p. c., valevole pacificamente anche per le sentenze in materia di separazione
e/o divorzio (e simili), così come l'art. 325 c. p. c. (si vedano Cass. Civ. nn. 403/2019;
21161/2011
).
Non rileva in senso contrario il nomen iuris (“reclamo”) usato dalla parte ricorrente dato che l'atto contiene all'evidenza una precisa esposizione dei motivi di critica avverso la decisione impugnata e tutti i requisiti contenutistici e funzionali alla corretta instaurazione del contraddittorio, tale da potersi convertire agevolmente, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c. p. c., in un valido ed efficace atto di appello, di cui possiede, come detto, tutti gli elementi di sostanza oltre che di forma (al di là del nome usato dalla parte impugnante), avendo raggiunto concretamente lo scopo cui è stato destinato, né essendo derivato (da detta irregolarità) alcun pregiudizio per ciascuna delle parti, relativamente al rispetto del contraddittorio, all'acquisizione delle prove e, più in generale, a quanto possa avere impedito o anche soltanto ridotto la libertà di difesa consentita nell'appello.
Tanto premesso e venendo al merito del gravame, con un unico motivo variamente articolato
quale erede di , critica la decisione di prime cure per avere Parte_1 Persona_1 il Tribunale indebitamente scisso il momento della maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto da quello in cui il titolare ha incassato le somme dovute in forza della contribuzione previdenziale accumulatasi nel corso della sua vita lavorativa, conferendo poi a quest'ultimo rilevanza decisiva.
Evidenzia a sostegno della censura che, nell'evoluzione normativa dell'istituto, anche le indennità di fine rapporto del settore pubblico sono state ricondotte al paradigma della retribuzione differita con la funzione precipua di accompagnare il lavoratore, sia esso pubblico o privato, nella fase di cessazione della vita lavorativa attiva, rappresentando perciò, in questa prospettiva, il frutto dell'attività lavorativa prestata facente parte integrante del patrimonio del beneficiario.
Deduce quindi l'importanza che assume, in siffatta prospettiva, l'individuazione del momento
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