Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2024, n. 1102
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Testo completo
N. R.G. 958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Avv. Laura BOVE Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 958/24 ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 22220/24, decisa all'udienza collegiale del 2/12/24
DA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di allegata procura generale alle liti, dall'Avv. Clara Tommaselli e dall'Avv. Roberto Maio, i quali, eleggendo domicilio ai fini di causa in Milano, Via Savarè n. 1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE, già PARTE APPELLANTE
CONTRO
BO NA TA NA (c.f. BNORNN58B56F2051)
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE, già PARTE APPELLATA
Il procuratore della parte ricorrente, come sopra costituito, precisava le
CONCLUSIONI come da ricorso: “Nel merito, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22220/2024 del 6.8.2024, rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra NA OS TA GI per l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dall'1.5.2015, con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito ed istruttoria che si rendesse necessaria od opportuna in relazione alle deduzioni di controparte o d'ufficio, e con riserva di produrre gli eventuali documenti utili che dovessero pervenire dai competenti uffici amministrativi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo il ricorso presentato da NA OS TA GI - riconosciuta invalida civile in misura non inferiore alll'80% con decorrenza dall'1/4/15 - con la sentenza n. 355/16 accertava e dichiarava il diritto di questa ultima di fruire del trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del D.L.vo n. 503/92 a far tempo dall'1/5/15 (e non dall'1/5/16 quale prima finestra utile, come riconosciuto in sede amministrativa, in relazione alla domanda amministrativa del 15/10/15) e condannava l'ente previdenziale alla corresponsione dei relativi importi arretrati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ponendo le spese di lite (liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge) a carico della parte soccombente.
Il giudice a quo affermava che “L'art. 1, comma 8, del D. Lgs. vo n. 503/1992 ha espressamente previsto che “L'elevazione dei limiti di età di cui al 1° comma non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Avv. Laura BOVE Consigliere GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 958/24 ai sensi dell'art. 392 c.p.c., a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 22220/24, decisa all'udienza collegiale del 2/12/24
DA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di allegata procura generale alle liti, dall'Avv. Clara Tommaselli e dall'Avv. Roberto Maio, i quali, eleggendo domicilio ai fini di causa in Milano, Via Savarè n. 1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE, già PARTE APPELLANTE
CONTRO
BO NA TA NA (c.f. BNORNN58B56F2051)
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE CONTUMACE, già PARTE APPELLATA
Il procuratore della parte ricorrente, come sopra costituito, precisava le
CONCLUSIONI come da ricorso: “Nel merito, in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22220/2024 del 6.8.2024, rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra NA OS TA GI per l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dall'1.5.2015, con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito ed istruttoria che si rendesse necessaria od opportuna in relazione alle deduzioni di controparte o d'ufficio, e con riserva di produrre gli eventuali documenti utili che dovessero pervenire dai competenti uffici amministrativi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo il ricorso presentato da NA OS TA GI - riconosciuta invalida civile in misura non inferiore alll'80% con decorrenza dall'1/4/15 - con la sentenza n. 355/16 accertava e dichiarava il diritto di questa ultima di fruire del trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del D.L.vo n. 503/92 a far tempo dall'1/5/15 (e non dall'1/5/16 quale prima finestra utile, come riconosciuto in sede amministrativa, in relazione alla domanda amministrativa del 15/10/15) e condannava l'ente previdenziale alla corresponsione dei relativi importi arretrati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, ponendo le spese di lite (liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge) a carico della parte soccombente.
Il giudice a quo affermava che “L'art. 1, comma 8, del D. Lgs. vo n. 503/1992 ha espressamente previsto che “L'elevazione dei limiti di età di cui al 1° comma non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%”,
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